<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

Osservatorio Costituzionale

(BIMESTRE maggio-giugno 2024) a cura di Valeria Mastroiacovo

sezione A) Pronunce della Corte costituzionale in materia tributaria

 Si precisa che tutte le pronunce della Corte costituzionale sono liberamente consultabili all’indirizzo: https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

 

Sentenza n. 111 del 2024 (Udienza Pubblica del 10/04/2024; Decisione del 04/06/2024; Deposito del 27/06/2024; Pubblicazione in G. U. n. 03/07/2024 n. 27) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE - NON FONDATEZZA - INAMMISSIBILITÀ

Norme impugnate: Art. 37 del decreto-legge 21/03/2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20/05/2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17/05/2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15/07/2022, n. 91.

Questioni: CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ ISTITUITO PER L’ANNO 2022 – CONTRARIETA’ AI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E CAPACITA’ CONTRIBUTIVA PER INIDONEITA’ AD INTERCETTARE EXTRAPROFITTI - IRRAGIONEVOLEZZA

Il contributo straordinario di solidarietà istituito per l’anno 2022 dall’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, è dichiarato illegittimo ma solo nella parte in cui non esclude dalla base imponibile le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive.

Secondo la pronuncia «non appare arbitrario che il fortissimo aumento dei prezzi dei prodotti energetici nell’eccezionale situazione congiunturale» che si è verificata in conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina e lo specifico mercato in cui le imprese energetiche hanno operato siano stati identificati dal legislatore – al verificarsi di una serie di condizioni – come un indice rivelatore di ricchezza.

La sentenza ha precisato che sarebbe stato certamente fisiologico fare riferimento ai dati dichiarati ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES), dal momento che la maggiore ricchezza è facilmente riscontrabile in termini di surplus di utili conseguiti; al contrario l’aver mutuato le regole applicative di un’imposta indiretta come l’IVA non garantisce con altrettanta sicurezza il risultato di intercettare la maggiore ricchezza.

Tuttavia, erano in gioco circostanze straordinarie che hanno qualificato «in termini del tutto sui generis l’intervento normativo». È solo tenendo conto del carattere del tutto particolare del contesto in cui è stato calato il temporaneo intervento impositivo che, quindi, può eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore, ovvero il riferimento ai dati relativi alla determinazione dell’imponibile dell’IVA, nonostante il loro oggettivo grado di approssimazione nell’intercettare la maggiore forza economica delle imprese energetiche.

 

Sentenza n. 100 del 2024 (Camera di Consiglio del 09/04/2024; Decisione del 11/04/2024; Deposito del 04/06/2024; Pubblicazione in G. U. 05/06/2024 n. 23) INAMMISSIBILITA’

Norme impugnate: Art. 4 della legge della Regione Molise 31/12/2004, n. 38, come modificato dall'art. 5, c. 1°, della legge della Regione Molise 30/01/2018, n. 2.

Questioni: IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE (IRBA) REGIONE MOLISE - OMESSO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO - COMMINAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL 50 PER CENTO SULL'IMPORTO, OLTRE AGLI INTERESSI MORATORI NELLA MISURA FISSATA PER L'INTERESSE LEGALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E PROPORZIONALITÀ, NONCHÉ ECCESSO DI DELEGA.

Il giudice nazionale deve dare piena e immediata attuazione alle norme dell’Unione europea provviste di efficacia diretta e non applicare, in tutto o anche solo in parte, le norme interne ritenute con esse inconciliabili, previo – ove occorra – rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE per dirimere possibili dubbi riguardo all’esistenza di tale conflitto.

Il contrasto con il diritto dell’Unione europea condiziona, infatti, la stessa applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo – e, di conseguenza, la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che si intendano sollevare sulla medesima –, se la norma europea è dotata di effetto diretto, salvo che sussistano i presupposti, gradualmente precisati da questa Corte a partire dalla sentenza n. 269 del 2017, per sollevare questione di legittimità costituzionale sulla base del contrasto tra la disposizione censurata e un diritto riconosciuto tanto dalla Costituzione, quanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (da ultimo, sentenza n. 15 del 2024, punto 7.3.3. del Considerato in diritto).

In tale ultima ipotesi, ravvisabile in questo giudizio, la questione di compatibilità con il diritto dell’Unione costituisce, dunque, un prius logico e giuridico rispetto alla stessa questione di legittimità costituzionale in via incidentale (sentenza n. 245 del 2019; ordinanze n. 48 e n. 2 del 2017).

In conclusione, le disposizioni di diritto intertemporale che, per i rapporti in essere al 1° gennaio 2021, mantengono in vita una disciplina, quale quella dell’IRBA, ritenuta dalla Corte di giustizia contrastante con il diritto dell’Unione, «si prestano a essere disapplicate dal giudice rimettente» (ancora, in altra materia, sentenza n. 67 del 2022). Venuto meno il presupposto legittimante la sopravvivenza della norma sanzionatoria oggetto di censura, ne consegue il difetto di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, che, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili.

 

Ordinanza n. 81 del 2024 (Udienza Pubblica del 05/03/2024; Decisione del 05/03/2024; Deposito del 09/05/2024; Pubblicazione in G.U. 15/05/2024 n. 20) MANIFESTA INAMMISSIBILITA’

Norme impugnate: Art. 12, c. 4° bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, come aggiunto dall'art. 3 bis del decreto-legge 21/10/2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17/12/2021, n. 215.

Questioni: RISCOSSIONE - DIRETTA IMPUGNABILITÀ DEL RUOLO E DELLA CARTELLA, INVALIDAMENTE NOTIFICATA - ESCLUSIONE, IN VIA GENERALE - POSSIBILITÀ AMMESSA NELLE SOLE IPOTESI ESPRESSAMENTE PREVISTE

È dichiarata la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Giudice di pace di Milano, sez. prima civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost. – dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come conv., il quale prevede che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Il rimettente ha omesso di indicare le concrete modalità utilizzate per la notificazione delle cartelle esattoriali (aventi ad oggetto, nella specie, sanzioni per violazioni del codice della strada) e se le notificazioni fossero state o meno regolarmente effettuate, così impedendo la verifica dell’effettiva applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo. Va peraltro ribadito «il pressante auspicio», già formulato nella sentenza n. 190 del 2023, che il Governo dia attuazione alla delega conferitagli con la legge n. 111 del 2023, anche al fine di superare la grave vulnerabilità ed inefficienza del sistema delle notifiche. (Precedenti: Sentenza 190/2023)

 

Sentenza n. 80 del 2024 (Camera di Consiglio del 16/04/2024; Decisione del 16/04/2024; Deposito del 09/05/2024; Pubblicazione in G.U. 15/05/2024 n. 20) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

Norme impugnate: Art. 39 bis, del decreto-legge 01/10/2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29/11/2007, n. 222.

Questioni: ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO DEI PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI - ESCLUSIONE, TRAMITE NORMA ASSERITAMENTE INTERPRETATIVA, DELLA NATURA TRIBUTARIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

L’affermazione della natura non tributaria dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, operata dalla disposizione censurata, si risolve, anche in questo caso, in «una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale dei ricordati elementi strutturali della fattispecie tributaria» (sentenza n. 167 del 2018).

La norma interpretativa censurata, dunque, «lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico (tra le tante, sentenze n. 73 del 2017, n. 170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)» (ancora, sentenza n. 167 del 2018).

Da tale lesione, che si traduce in una violazione del principio di ragionevolezza (sentenze n. 167 del 2018, n. 86 del 2017, n. 87 del 2012 e n. 335 del 2008), consegue l’illegittimità costituzionale, in parte qua, della disposizione censurata.

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito, limitatamente alle parole «nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,».

 

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Sezione B) Questioni incidentali pendenti in Corte costituzionale 

 Si precisa che tutte le ordinanze di rimessione in Corte costituzionale sono liberamente consultabili all’indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/ricerca/testuale/corte_costituzionale?reset=true

I riferimenti sotto indicati si intendono alla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale

1. Extraprofitti

n. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 2-5-2024)

Ordinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Acea Produzione spa contro Agenzia delle entrate e altri.

Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita' del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - Applicazione, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta', delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.

PQM: «In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della decisione della presente controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in relazione alla violazione degli articoli 3, 53 e 117 della Costituzione e, pertanto, sottopone e rimette alla Corte costituzionale la relativa questione di legittimità costituzionale».

CONFORMI:

n. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 2-5-2024)

Ordinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Andromeda PV srl e altri contro Agenzia delle entrate, ARERA Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente e Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita' del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - Applicazione, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta', delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.

n. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 2-5-2024)

Ordinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Esso Italiana S.r.l. contro Agenzia delle entrate, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'economia e delle finanze.

Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita' del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - Applicazione, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta', delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.

n. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 8-5-2024)

Ordinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da ENGIE Italia spa, ENGIE Global Market e MELTEMI Energia srl contro Agenzia delle entrate, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'economia e delle finanze.

Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita' del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - Applicazione, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta', delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.

n. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 8-5-2024)

Ordinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da TAMOIL Italia spa contro Agenzia delle entrate, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'economia e delle finanze.

Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita' del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - Applicazione, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta', delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.

n. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 8-5-2024)

Ordinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da ENGYCALOR Energia Calore srl contro Agenzia delle entrate, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'economia e delle finanze.

Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita' del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - Applicazione, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta', delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.

n. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 8-5-2024)

Ordinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da ENERGIE spa contro Agenzia delle entrate e altri.

Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita' del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - Applicazione, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta', delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.

 

2. Aggio di riscossione

n. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 2024 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 22-5-2024

Ordinanza del 6 marzo 2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria sull'appello proposto da Edil Maber S.r.l. contro Agenzia entrate riscossione di Genova. Tributi - Riscossione - Remunerazione del servizio - Imposizione a carico del debitore di un aggio percentuale pari al 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo o al 9 [8] per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, a seconda che il pagamento avvenga o meno entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. - Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), art. 17, comma 1, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.)

PQM: «dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2».

 

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(BIMESTRE marzo-aprile 2024) a cura di Francesco Montanari

SEZIONE A) Pronunce della Corte costituzionale in materia tributaria

 Si precisa che tutte le pronunce della Corte costituzionale sono liberamente consultabili all’indirizzo: https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

 

Sentenza n. 57 del 2024 (Udienza Pubblica del 05/03/2024; Decisione del 05/03/2024; Deposito del 18/04/2024; Pubblicazione in G. U. del 24/04/2024 n. 17) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – FONDATEZZA

Norme impugnate: Art. 9, comma I, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

Questioni: – MANCATA ESENZIONE AL PAGAMENTO DELL’IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE -  CONTRARIETA’ AI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E CAPACITA’ CONTRIBUTIVA PER MANCANZA DI INDICI CONCRETAMENTE RILEVATORI DI RICCHEZZA – IRRAGIONEVOLEZZA

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede l’esenzione, per il periodo dell’anno durante il quale sussiste tale condizione, dal pagamento dell’IMU, per gli immobili non utilizzabili né disponibili a seguito di occupazione abusiva, per la quale sia stata tempestivamente presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale La disposizione censurata, infatti è irragionevole e viola il principio della capacità contributiva, in quanto la proprietà di un immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso; tant’è che il legislatore è intervenuto prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’esenzione in esame.

La sentenza, dopo avere ripercorso la normativa e la giurisprudenza in materia di IMU, ha affermato che “indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione”. Secondo la Consulta, in conclusione, “è irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso”.

 

Sentenza n. 49 del 2024 (Udienza pubblica del 07/02/2024; Decisione del 07/02/2024; Deposito del 26/03/2024; Pubblicazione in G. U. 27/03/2024 n. 13) INFONDATEZZA

Norme impugnate: Art. 1, c. da 661° a 676°, della legge 27/12/2019, n. 160.

Questioni: Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cd. Sugar Tax) - Principio dell’eguaglianza tributaria – Diversificazione tra contribuenti, supportata da adeguata giustificazione – Discrezionalità del legislatore, con il limite della non arbitrarietà – Ragionevolezza

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019 che istituisce e disciplina l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, c.d. sugar tax. La misura – rientrante tra i tributi indiretti sulla produzione e sul consumo di certi beni, contraddistinti da una prevalente finalità extrafiscale quale il contrasto di condotte incidenti negativamente sulla salute – non viola il principio di eguaglianza tributaria. Risulta, infatti, palese che la giustificazione dell’introduzione della sugar tax discende dall’attitudine delle bevande analcoliche edulcorate a provocare diabete, obesità e altre patologie. Tale specifica attestazione scientifica si pone all’origine sia del presupposto dell’imposta – la cessione e/o l’immissione in commercio sul territorio nazionale di tali bevande –, sia della base imponibile, – il quantitativo immesso in commercio per il consumo – sia, infine, dei soggetti passivi, ovvero i produttori. Tale giustificazione scientifica risulta, inoltre, sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità di altri prodotti alimentari edulcorati – individuati, peraltro, con estrema genericità – raggiungano una soglia di evidenza tale da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva del legislatore.

La Corte, infatti, ripercorrendo la propria consolidata giurisprudenza, poggia la propria decisione sul fatto che “il principio dell’eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., impone che ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione”. Il legislatore, infatti, “gode di un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale; la sua attività è comunque soggetta al controllo di questa Corte circa il rispetto dei menzionati principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost., che si risolve in un giudizio sull’uso ragionevole o meno che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, diretto a verificare […] la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione”. In conclusione, “non è di per sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di capacità contributiva, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare. Tuttavia, la possibilità di imposizioni differenziate […], anche se non vietata dagli artt. 3 e 53 Cost., deve pur sempre ancorarsi a una adeguata giustificazione obiettiva”.

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 SEZIONE B) Questioni incidentali pendenti in Corte costituzionale  

 Si precisa che tutte le ordinanze di rimessione in Corte costituzionale sono liberamente consultabili all’indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/ricerca/testuale/corte_costituzionale?reset=true

I riferimenti sotto indicati si intendono alla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale

 

1. Processo tributario

 n. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2024 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-04-2024)

Ordinanza del 29 gennaio 2024 della Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio sul ricorso proposto dal Comune di Roma contro Parsitalia S.r.l.

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Dichiarazione di estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma 197 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 [deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] – Equiparazione, ai fini della sospensione e dell’estinzione del processo, della situazione del contribuente che ha provveduto all’integrale versamento degli importi dovuti a quella del contribuente che ha provveduto al versamento della sola prima rata – Lesione del principio di eguaglianza per equiparazione di situazioni disomogenee – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del principio della capacità contributiva – Lesione del principio di equilibrio tendenziale del bilancio dello Stato - Lesione del principio del giusto processo.

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Dichiarazione di estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma 197 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 [deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] – Deroga all’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 che individua nel provvedimento presidenziale o nella sentenza della commissione il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del giudizio – Denunciata sostanziale irretrattabilità del provvedimento di estinzione nel caso di declaratoria con ordinanza collegiale – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto di difesa – Lesione del principio del giusto processo.

 

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Dichiarazione di estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma 197 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 [deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] – Denunciato effetto immediato della dichiarazione di estinzione, prima e in pendenza del termine fissato per l’amministrazione impositrice di decidere in relazione all’eventuale diniego della domanda di definizione agevolata – Indebolimento del sistema tributario e del dovere di contribuzione – Violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi – Lesione del principio dell’equilibrio di bilancio – Aggravio del procedimento giurisdizionale tributario e conseguente contrasto con il principio del divieto dell’abuso di diritto e con il diritto a un ricorso effettivo – Violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

 

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Dichiarazione di estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma 197 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 [deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] – Denunciato effetto immediato della dichiarazione di estinzione, prima e in pendenza del termine fissato per l’amministrazione impositrice di decidere in relazione all’eventuale diniego della domanda di definizione agevolata – Contrasto, con particolare riferimento ai giudizi in grado d’appello, con la tutela dei crediti erariali e delle pubbliche finanze – Compromissione del diritto di difesa – Violazione dei principi della parità delle parti nel processo, del giusto processo e della sua ragionevole durata – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – Contrasto con il principio di ragionevolezza.

 

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Dichiarazione di estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma 197 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 [deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] – Denunciato effetto immediato della dichiarazione di estinzione, prima e in pendenza del termine fissato per l’amministrazione impositrice di decidere in relazione all’eventuale diniego della domanda di definizione agevolata – Ritenuta compromissione delle ragioni di tutela dei crediti erariali conseguente all’introduzione di una ingiustificata lesione della parità di trattamento delle parti processuali – Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea.

 

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Dichiarazione di estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma 197 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 [deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] – Denunciato effetto immediato della dichiarazione di estinzione, prima e in pendenza del termine fissato per l’amministrazione impositrice di decidere in relazione all’eventuale diniego della domanda di definizione agevolata – Denunciata compromissione delle ragioni di tutela dei crediti erariali conseguente all’introduzione di una ingiustificata lesione della parità di trattamento delle parti processuali, con particolare riguardo alla fattispecie di giudizi vertenti su questioni inerenti a imposte armonizzate – Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea.

 

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Diniego della definizione agevolata – Processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Previsione che l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione - Previsione che il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e che la revocazione è richiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego – Denunciata impugnazione dell’eventuale diniego dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia – Compressione del diritto di difesa – Denunciata introduzione, con specifico riguardo alle previsioni del comma 201, di un motivo speciale di revocazione con riferimento ai provvedimenti di estinzione pronunciati ai sensi del comma 198 (decreto del presidente di sezione o ordinanza in camera di consiglio) – Violazione del principio del giusto processo e contrasto con le previsioni convenzionali del diritto a un ricorso effettivo e del divieto dell’abuso di diritto – Violazione del principio di eguaglianza – Lesione, con riguardo all’effetto dell’aggravio del procedimento tributario, del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e del buon andamento – Contrasto con il divieto convenzionale di abuso di diritto e con il diritto a un ricorso effettivo.

CONFORMI:

n.ri 62-61-60 ORDINANZE (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 2-5-2024)

 

2. Irpef

n. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 2023 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 10-04 - 2024)

Ordinanza del 2 novembre 2024 della Corte di Giustizia di Primo grado di Udine sul ricorso proposto da Luciana di Croce contro Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Udine

Tributi – Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – Previsione che attribuisce i redditi della società in accomandita semplice ai soci accomandanti indipendentemente dalla percezione – Denunciata disciplina che determina una disparità di trattamento nei confronti del socio accomandante, poiché, ai fini fiscali, la sua posizione è equiparata a quella dei soci illimitatamente responsabili, mentre la sua responsabilità patrimoniale dovrebbe esser limitata alla quota conferita – Disciplina fiscale che, ai fini dell’imposta sul reddito, ingiustificatamente differenzia tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società a responsabilità limitata, al quale non viene attribuito per trasparenza il reddito della società – Lesione del principio di uguaglianza – Legislatore tributario che individua nel reddito prodotto dalla società in accomandita semplice, senza alcuna mediazione, una dimostrazione di capacità contributiva del socio accomandante indipendentemente dalla percezione – Lesione del principio della capacità contributiva – Previsione che lede in concreto la possibilità per il socio accomandante di contestare il reddito accertato in capo alla società, per l’assenza di contraddittorio con lui nella fase che precede l’emissione dell’accertamento e per la mancanza di conoscenza diretta delle vicende societarie – Violazione del diritto di difesa.

 

3. IMU

n. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2024 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 03-04-2024)

Ordinanza del 22 gennaio 2024 della Corte di Giustizia di Secondo grado del Piemonte proposto da Seminario Vescovile di Novara contro Comune di Novara

Tributi – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Esenzione per immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di religione o di culto – Previsione che, nella parte in cui si riferisce a un immobile utilizzato esclusivamente per finalità religiose, non consente lo scorporo delle superfici adibite ad attività diverse – Denunciata norma che contrasta con le norme concordatarie dell’Accordo di modifica al Concordato Lateranense le quali in via convenzionale escludono ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

 

4. Processo Tributario

n. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2024 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 13-03-2024)

Ordinanza del 11 gennaio 2024 della Corte di Giustizia di Secondo grado della Calabria sul ricorso proposto da Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale della Calabria contro D.N.

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Dichiarazione di estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma 197 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 [deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] – Equiparazione, ai fini della sospensione e dell’estinzione del processo, della situazione del contribuente che ha provveduto all’integrale versamento degli importi dovuti a quella del contribuente che ha provveduto al versamento della sola prima rata – Lesione del principio di eguaglianza per equiparazione di situazioni disomogenee – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del principio della capacità contributiva – Lesione del principio di equilibrio tendenziale del bilancio dello Stato - Lesione del principio del giusto processo

 

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Dichiarazione di estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma 197 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 [deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] – Deroga all’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 che individua nel provvedimento presidenziale o nella sentenza della commissione il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del giudizio – Denunciata sostanziale irretrattabilità del provvedimento di estinzione nel caso di declaratoria con ordinanza collegiale – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto di difesa – Lesione del principio del giusto processo.

 

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Dichiarazione di estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma 197 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 [deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] – Denunciato effetto immediato della dichiarazione di estinzione, prima e in pendenza del termine fissato per l’amministrazione impositrice di decidere in relazione all’eventuale diniego della domanda di definizione agevolata – Indebolimento del sistema tributario e del dovere di contribuzione – Violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi – Lesione del principio dell’equilibrio di bilancio – Aggravio del procedimento giurisdizionale tributario e conseguente contrasto con il principio del divieto dell’abuso di diritto e con il diritto a un ricorso effettivo – Violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

 

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Dichiarazione di estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma 197 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 [deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] – Denunciato effetto immediato della dichiarazione di estinzione, prima e in pendenza del termine fissato per l’amministrazione impositrice di decidere in relazione all’eventuale diniego della domanda di definizione agevolata – Contrasto, con particolare riferimento ai giudizi in grado d’appello, con la tutela dei crediti erariali e delle pubbliche finanze – Compromissione del diritto di difesa – Violazione dei principi della parità delle parti nel processo, del giusto processo e della sua ragionevole durata – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – Contrasto con il principio di ragionevolezza.

 

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Dichiarazione di estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma 197 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 [deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] – Denunciato effetto immediato della dichiarazione di estinzione, prima e in pendenza del termine fissato per l’amministrazione impositrice di decidere in relazione all’eventuale diniego della domanda di definizione agevolata – Ritenuta compromissione delle ragioni di tutela dei crediti erariali conseguente all’introduzione di una ingiustificata lesione della parità di trattamento delle parti processuali – Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea.

 

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Dichiarazione di estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma 197 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 [deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] – Denunciato effetto immediato della dichiarazione di estinzione, prima e in pendenza del termine fissato per l’amministrazione impositrice di decidere in relazione all’eventuale diniego della domanda di definizione agevolata – Denunciata compromissione delle ragioni di tutela dei crediti erariali conseguente all’introduzione di una ingiustificata lesione della parità di trattamento delle parti processuali, con particolare riguardo alla fattispecie di giudizi vertenti su questioni inerenti a imposte armonizzate – Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea.

 

Processo tributario – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Diniego della definizione agevolata – Processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Previsione che l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione - Previsione che il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e che la revocazione è richiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego – Denunciata impugnazione dell’eventuale diniego dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia – Compressione del diritto di difesa – Denunciata introduzione, con specifico riguardo alle previsioni del comma 201, di un motivo speciale di revocazione con riferimento ai provvedimenti di estinzione pronunciati ai sensi del comma 198 (decreto del presidente di sezione o ordinanza in camera di consiglio) – Violazione del principio del giusto processo e contrasto con le previsioni convenzionali del diritto a un ricorso effettivo e del divieto dell’abuso di diritto – Violazione del principio di eguaglianza – Lesione, con riguardo all’effetto dell’aggravio del procedimento tributario, del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e del buon andamento – Contrasto con il divieto convenzionale di abuso di diritto e con il diritto a un ricorso effettivo.

 

5. IRAP – Reddito d’impresa

n. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 gennaio 2024 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 06-03-2024)

Ordinanza del 2 gennaio 2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Sanac S.p.a. in Amministrazione straordinaria contro Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Milano

Tributi – Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nella misura del 20 per cento - Indeducibilità della medesima imposta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (nel caso di specie: istanza di rimborso IRAP per periodi di imposta relativi agli anni 2017, 2018 e 2019) - Denunciata indeducibilità dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, ai fini IRAP - Contrasto con il principio della capacità contributiva sotto il profilo dell'effettività e del divieto di doppia imposizione - Violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento delle società che hanno investito parte del proprio capitale o dei propri utili nell’acquisto di immobili strumentali - Lesione del principio della libertà di iniziativa economica privata.

 

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(BIMESTRE gennaio-febbraio 2024) a cura di Valeria Mastroiacovo

 SEZIONE A) Sentenze della Corte costituzionale in materia tributaria

 Si precisa che tutte le pronunce della Corte costituzionale sono liberamente consultabili all’indirizzo: https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

 Sentenza n. 27 del 2024 (dec. 23 gennaio 2024; dep. 27 febbraio 2024)

LA VALLE D’AOSTA NON HA DIRITTO AL GETTITO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SUI SOGGETTI ENERGETICI PERCEPITO NEL SUO TERRITORIO. «Sul gettito di tale contributo straordinario, pur percetto nel territorio regionale, la Regione non può, pertanto, vantare alcuna pretesa, sia perché esso è diverso dall’IRES, sia perché, in ogni caso, il gettito di quest’ultima imposta, nella misura in cui è spettante alla Regione, non è stato inciso dalla istituzione del contributo di solidarietà».

Sentenza n. 21 del 2024 (dec. 9 gennaio 2024; dep. 20 febbraio 2024)

IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI: INFONDATA LA QUESTIONE SULLA TOTALE INDEDUCIBILITÀ DALL’IRAP E INAMMISSIBILI- COME PROSPETTATE DAI RIMETTENTI - LE QUESTIONI SULL’INDEDUCIBILITA’ DALL’IRES. «[I]n riferimento all’IRAP mancano» quelle evidenze normative che, nel 2020, hanno condotto la Corte costituzionale «a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta». Così, ora, nel mettere a confronto IRES E IRAP, la diversità «della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’IRAP».

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SEZIONE B) Questioni incidentali pendenti in Corte costituzionale (fino a febbraio 2024)

 Si precisa che tutte le ordinanze di rimessione in Corte costituzionale sono liberamente consultabili all’indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/ricerca/testuale/corte_costituzionale?reset=true

I riferimenti sotto indicati si intendono alla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale

1. Accise

Ordinanza del Tribunale di Udine del 30/12/2021, Reg. ord. n. 20 del 2022 pubbl. su G.U. del 16/03/2022 n. 11:

Ordinanza del 30 dicembre 2021 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Flextec srl e altri c/Bluenergy Group spa. Tributi - Accise - Istituzione di una addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore delle Province - Sopravvenuto contrasto tra la disposizione nazionale, istitutiva dell'addizionale provinciale, e l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 - Azione di ripetizione del cliente finale relativa alla parte di prezzo corrispondente alle somme indebitamente percepite dal fornitore a titolo di rivalsa del tributo - Denunciata impossibilita' di disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con norme dell'Unione europea prive di effetto diretto. - Decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, art. 6, commi 1, lettera c), e 2, come sostituiti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'), "per il periodo di sua vigenza successivo al 1° gennaio 2010 e fino alla sua abrogazione".

2. Giurisdizione tributaria

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia - sez.: Sezione prima del 31/10/2022, Reg. ord. n. 144 del 2022 pubbl. su G.U. del 07/12/2022 n. 49:

Ordinanza del 31 ottobre 2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia sul ricorso proposto da Gruppo P. S.p.a. contro Agenzia Entrate Direzione regionale del Veneto. Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Previsioni che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all'organizzazione giudiziaria tributaria al Ministero dell'economia e delle finanze, anziche' al Ministero della giustizia. Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Disposizioni transitorie - Prevista indizione delle elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - Assicurazione, in tale ambito, della rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 130 del 2022 - Previsione che il rispettivo corpo elettorale e' formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura - Eleggibilita' nella componente togata dei soli giudici tributari e dei magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado - Requisiti - Assenza di condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari o nelle ipotesi di sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza - Previsione che impone la sanzione massima della rimozione indiscriminatamente in tutte le suddette ipotesi di condanna. Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Assegnazione degli incarichi - Previsioni che contemplano come requisito di accesso al concorso interno per il tramutamento alle funzioni superiori la necessita' che il componente dell'ordinamento giudiziario tributario abbia garantito almeno un rapporto del 60 per cento tra i provvedimenti depositati entro il termine di un mese e provvedimenti complessivamente depositati. Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Previsione che attribuisce al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria il potere di applicare ex officio ad altro organo giudiziario il giudice tributario, ogni volta in cui individui delle sedi in cui non e' possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale. Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Previsioni che assegnano ai giudici tributari onorari lo stabile e istituzionale esercizio di funzioni collegiali, anziche' disporre che a costoro siano attribuibili soltanto funzioni monocratiche. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), artt. 1-bis; 7 e 12, in combinato disposto; 8, comma 1; 9, commi 2 e 2-bis; 11, commi 1, 4-ter e 5; 13; 13-bis; 15; 24, commi 1, lettere d) ed e), e 2-bis; 24-bis; 32; da 36 a 41; 43; legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), artt. 1, comma 14, anche in combinato disposto con gli artt. 13 e 13-bis del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992; 8, comma 5.

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia - sez.: MILANO del 21/12/2022, Reg. ord. n. 50 del 2023 pubbl. su G.U. del 26/04/2023 n. 17:

Ordinanza del 21 dicembre 2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia sul ricorso proposto dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia contro Malacrida AVC S.r.l. ed altri . Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Previsioni che dispongono, sia per le procedure di interpello e di concorso, sia per la nomina dei magistrati e dei giudici tributari, la competenza del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'economia e delle finanze, invece della competenza del Ministro della giustizia e del Ministero della giustizia - Disciplina che attribuisce l'amministrazione degli uffici di segreteria al Ministero dell'economia e delle finanze, invece che al Ministero della giustizia - Prevista soppressione, o quantomeno limitazione, a seguito dei provvedimenti legislativi successivamente intervenuti, della competenza del presidente di commissione tributaria, ora corte di giustizia tributaria, ad esercitare la vigilanza sull'andamento dei servizi di segreteria nella formulazione originariamente prevista. - Legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), art. 1, comma 10; decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), artt. 1-bis, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 9, come introdotti ex novo o modificati dall'art. 1 della legge n. 130 del 2022; 15, comma 1, come modificato dall'art. 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23); 31 e 34.

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina - sez.: Sezione prima del 04/08/2023, Reg. ord. n. 128 del 2023 pubbl. su G.U. del 04/10/2023 n. 40:

Ordinanza del 4 agosto 2023 della Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Messina sul ricorso proposto da Palmeri Cono contro Mef - Segret. Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Messina. Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Previsione che assegna al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) la determinazione discrezionale del compenso dei giudici tributari, sia per la parte variabile che per quella fissa, nei limiti minimi fissati dalla legge. Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado - Previsione che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari e a quelle dei giudici tributari di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, si provvede con decreto del MEF, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - Prevista attribuzione al MEF del potere di nomina della commissione esaminatrice. Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Previsione che tutto il personale di supporto delle Corti tributarie sia dipendente del MEF- Prevista determinazione ogni anno, da parte del medesimo Ministero, delle variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado - Previsione che il MEF svolge le funzioni di spettanza statale nei settori, tra l'altro, della programmazione e gestione amministrativa dell'attivita' giudiziaria tributaria e della gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria. Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Istituzione del servizio automatizzato per la gestione delle attivita' degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado del consiglio di presidenza - Previsione che a tale servizio sia preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate e che le modalita' di gestione dei servizi automatizzati siano disciplinate con regolamento - Prevista introduzione della norma che attribuisce al MEF funzioni di spettanza statale anche nel settore della gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico. Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Attivita' della direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in relazione a questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale - Prevista formulazione e proposizione al Ministro di indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge. Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Disposizioni per il potenziamento e la funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Istituzione, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della giustizia tributaria deputato allo svolgimento delle attivita' individuate dall'art. 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), artt. 4-ter; 4-quater; 9; 13, anche in combinato disposto con l'art. 6 del medesimo decreto legislativo e con l'art. 51 del codice di procedura civile; 32; 36 e 37; legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), art. 8, comma 4, secondo periodo; decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, art. 20, commi 2-bis e 2-ter.

3. Sugar tax

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sez.: Sezione Seconda del 14/11/2022, Reg. ord. n. 4 del 2023 pubbl. su G.U. del 08/02/2023 n. 6:

Ordinanza del 14 novembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Assobibe ed altri contro Ministero dell'economia e delle finanze ed altri. Tributi - Imposta di consumo - Bevande edulcorate - Previsione che assoggetta a imposta sul consumo i soli prodotti rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, ossia certe bevande analcoliche, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall'aggiunta dei medesimi edulcoranti. - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), art. 1, commi da 661 a 676.

(ATTENZIONE: discussa il 7 febbraio 2024 in attesa di provvedimento)

 

4. IMU e occupazione abusiva

Ordinanza del Corte suprema di cassazione - sez.: Sezione quinta tributaria del 13/04/2023, Reg. ord. n. 84 del 2023 e Reg. ord. n. 85 del 2023 pubbl. su G.U. del 28/06/2023 n. 26

Ordinanza del 13 aprile 2023 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da Roma Capitale contro Casa di cura Valle Fiorita S.r.l.. Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Presupposto basato sul possesso di immobili diversi dall'abitazione principale - Individuazione, tra gli altri, del proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, quale soggetto passivo dell'imposta - Previsione che non dispone l'esenzione dall'imposta nell'ipotesi di occupazione abusiva dell'immobile che non possa esser liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti. - Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), art. 9, comma 1, nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis.

(ATTENZIONE: discussa il 5 marzo 2024 in attesa di provvedimento).

 

5. Patrocinio spese dello Stato

Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 20/06/2023, Reg. ord. n. 121 del 2023 pubbl. su G.U. del 27/09/2023 n. 39:

Ordinanza del 20 giugno 2023 del Tribunale di Cagliari nel procedimento civile promosso da Marcia Maria Bonaria contro Istituto nazionale per l'assicurazione con gli infortuni sul lavoro (INAIL). Patrocinio a spese dello Stato - Spese anticipate dall'erario - Regolazione delle spese secondo il criterio stabilito dall'art. 91 c.p.c. - Vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Previsione che il giudice civile quantifica le somme dovute dal soccombente allo Stato secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002. - Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), art. 133, come trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

(ATTENZIONE: discussa il 19 marzo 2024 in attesa di provvedimento).

6. Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso - sez.: Sezione prima del 05/04/2023, Reg. ord. n. 129 del 2023 pubbl. su G.U. del 04/10/2023 n. 40:

Ordinanza del 5 aprile 2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso sui ricorsi riuniti proposti da S. P. A. di P. P. & c. sas e P. P. contro Agenzia dogane e monopoli - Ufficio delle dogane di Campobasso. Tributi - Imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Norme della Regione Molise - Istituzione dell'imposta - Previsione che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento calcolata sull'importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale. - Legge della Regione Molise 31 dicembre 2004, n. 38 (Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2005), art. 4, come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilita' regionale 2018).

7. Federalismo fiscale

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - sez.: Sezione ventotto del 21/03/2023, Reg. ord. n. 134 del 2023 pubbl. su G.U. del 18/10/2023 n. 42:

Ordinanza del 21 marzo 2023 del Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da R. C. T. Srl contro la Regione Lazio . Tributi - Federalismo fiscale - Trasformazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo in tributo proprio regionale - Istituzione quale tributo proprio regionale con legge della Regione Lazio n. 2 del 2013 - Sottoposizione all'imposta delle concessioni rilasciate dalle Autorita' di Sistema Portuale (AdSP). - Legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), artt. 1 e 2; decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), art. 8; legge della Regione Lazio 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013), art. 6. Tributi - Federalismo fiscale - Norme della Regione Lazio - Istituzione quale tributo proprio regionale dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo - Previsione che, nel determinarne la misurazione pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, comprende anche quelle rilasciate e gestite dalle autorita' portuali. - Legge della Regione Lazio 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013), art. 6, comma 3.

8. Impugnabilità estratto di ruolo

Ordinanza del Giudice di pace di Milano - sez.: Sezione prima civile del 01/06/2023, Reg. ord. n. 135 del 2023 pubbl. su G.U. del 18/10/2023 n. 42:

Ordinanza del 1° giugno 2023 del Giudice di pace di Milano nel procedimento civile promosso da C. C. contro l'Agenzia delle entrate - Riscossione . Tributi - Riscossione - Previsione che esclude l'immediata impugnabilita' del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo determini, per il debitore che agisce in giudizio, un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ovvero per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40 del 2008, oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione - Previsione la quale, per tali ipotesi, richiede che il ricorrente/presunto debitore debba dimostrare l'attualita' dei medesimi pregiudizi. - Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 3-bis, che ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

(ATTENZIONE: discussa il 5 marzo 2024 in attesa di provvedimento).

9. Contributo solidarietà per caro bollette (cosiddetta tassazione sugli extraprofitti)

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - sez.: Sezione ventisette del 27/06/2023, Reg. ord. n. 142 del 2023 pubbl. su G.U. del 02/11/2023 n. 44 e Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - sez.: Sezione ventisette del 27/06/2023, Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - sez.: Sezione ventisette del 27/06/2023, Reg. ord. n. 145 del 2023 pubbl. su G.U. del 08/11/2023 n. 45 e Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - sez.: Sezione ventisette del 27/06/2023 Reg. ord. n. 146 del 2023 pubbl. su G.U. del 15/11/2023 n. 46, e Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - sez.: Sezione ventisette del 27/06/2023, Reg. ord. n. 147 del 2023 pubbl. su G.U. del 15/11/2023 n. 46

Ex multis: Ordinanza del 27 giugno 2023 del Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Esso Italiana srl contro Agenzia entrate - Direzione regionale Lazio. Tributi - Energia - Prevista istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Individuazione dei soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio di determinazione costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo e' assunto un valore di riferimento pari a zero - Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se e' inferiore al 10 per cento non e' dovuto alcun contributo - Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell'IVA. - Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano del 04/12/2023, Reg. ord. n. 3 del 2024 pubbl. su G.U. del 31/01/2024 n. 5; Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano del 04/12/2023, Reg. ord. n. 4 del 2024 pubbl. su G.U. del 31/01/2024 n. 5; Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano del 04/12/2023, Reg. ord. n. 5 del 2024 pubbl. su G.U. del 31/01/2024 n. 5:

Ex multis: Ordinanza del 4 dicembre 2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Engie italia spa contro Agenzia entrate direzione regionale Lombardia.. Tributi - Energia - Prevista istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Individuazione dei soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio di determinazione costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo e' assunto un valore di riferimento pari a zero - Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se e' inferiore al 10 per cento non e' dovuto alcun contributo - Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell'IVA - Previsione che non concorrono alla determinazione della base imponibile del contributo straordinario le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA. - Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37 e, in particolare, comma 3-ter, inserito dall'art. 1, comma 120, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).

10. Diritti aeroportuali di imbarco

Ordinanza del Corte suprema di cassazione - sez.: Sezione prima civile del 04/08/2023, Reg. ord. n. 149 del 2023 pubbl. su G.U. del 22/11/2023 n. 47:

Ordinanza del 4 agosto 2023 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da Aeroporto di Genova Spa contro Alitalia Linee Aeree Italiane Spa in amministrazione straordinaria. Tributi - Diritti aeroportuali di imbarco - Addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 - Esclusione, con norma interpretativa, della natura tributaria dell'obbligazione. - Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 39-bis, comma 1.

11. IRES

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia - sez.: MILANO del 24/01/2023, Reg. ord. n. 21 del 2024 pubbl. su G.U. del 28/02/2024 n. 9:

Ordinanza del 24 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia sul ricorso proposto da Amundi Real Estate Italia SGR SpA contro l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I Milano. Tributi - Imposta sul reddito delle societa' (IRES) - Applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di un'addizionale di 8,5 punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le societa' e gli enti che esercitano attivita' assicurativa - Denunciata inclusione tra i soggetti passivi del tributo addizionale delle societa' di gestione del risparmio (SGR). - Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, art. 2, comma 2.