argomento: Attuazione del tributo - Legislazione e prassi
Gli indici si affidabilità fiscale perseguono la duplice finalità di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari dei contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni ed il rafforzamento della collaborazione con AF. nel rispetto dei principi ispiratori della Tax compliance . Tali nuovi parametri standardizzati , sono altresì volti a sostituire gli abrogati studi di settore aventi una ben diversa finalità rappresentata dal potenziamento della attività di controllo senza alcuna premialità e forma di collaborazione preventiva con l’A.F. La complessa determinazione degli ISA e la richiesta di comunicazione di elementi positivi del reddito ai fini premiali , unitamente alla mancanza di contraddittorio preventivo obbligatorio, rendono tali nuovi strumenti ben diversi dalle forme collaborative previste nell’ambito della cooperative tax compliance e non consentono il perseguimento delle finalità previste dal legislatore .
PAROLE CHIAVE: tax compliance - collaborazione rafforzata - contraddittorio - indici parametrici
di Fabrizio Amatucci
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), sono stati introdotti dall’art. 9 bis del Dec. lgs. n. 50/2017. Tali indici, elaborati con metodologia basata su analisi di dati relativi a più periodi di imposta, sono tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale e professionale ed esprimono, sulla base di una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire sulla base dei dati dichiarati, l’accesso al regime premiale. Gli indici di affidabilità sono elaborati alla luce dei valori economici, contabili ed extracontabili dichiarati da parte dei contribuenti . I dati rilevanti vengono desunti sulla base di numerose fonti rappresentate dalle dichiarazioni fiscali, dalle informazioni disponibili presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali”, l’I.n.p.s., l’Ispettorato del lavoro, la Guardia di finanza e, infine, in via residuale, anche sulla base di “altre fonti non meglio precisate”.
Al comma 1 di tale norma è indicata precisamente la loro finalità consistente nel favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione con l’A.F.. E’ evidente dunque che il nostro legislatore, attraverso la previsione di tali indici, mira alla realizzazione della cooperazione preventiva rafforzata tra contribuente e A.F., che rientra tra le finalità già previste dalla legge n. 190/2014 art. 1 c. 634 e dalla legge delega 11 marzo 2014, n. 23 agli artt. 6 e 9 con diverse modalità per le imprese di maggiori e minori dimensioni in attuazione degli impegni assunti a livello internazionale e UE . La legge delega 23/2014, ha previsto uno sviluppo degli istituti orientati alla semplificazione ed alla collaborazione, riconoscendo, come preminente, l’esigenza di un’evoluzione dei rapporti tra contribuenti e Fisco nel contrasto alle pratiche elusive ed evasive, in linea con l’adozione di forme di interlocuzione avanzata basate sulla collaborazione, già diffuse in altri Paesi e note come Cooperative Compliance Programmes. Inoltre all’art. 6 della L. 23/2014, è stato previsto un sistema di tutoraggio al fine di garantire ai contribuenti di minori dimensioni , una migliore assistenza e forme premiali consistenti in una riduzione degli adempimenti .
Tali nuove forme di collaborazione, in particolare, sono state elaborate a livello internazionale nel Documento OCSE Co-operative Compliance: A Framework. From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance del 17.5.2013. Tale atto di soft law , se pur rientrante tra le modalità attuative delle politiche di contrasto all’erosione fiscale, alla pianificazione fiscale aggressiva ed alle frodi, attraverso il coordinamento delle politiche dei diversi Stati, rappresenta una esortazione all’introduzione di una nuova regolamentazione dei rapporti con il fisco a livello nazionale, basata sulla collaborazione preventiva, sulla trasparenza, fedeltà fiscale e sulla reciproca fiducia in grado di garantire ai contribuenti virtuosi vantaggi amministrativi e sanzionatori . Una più leale collaborazione fiscale al fine di migliorare le relazioni fisco-contribuenti nel rispetto del principio della proporzionalità in materia procedimentale, è richiesta agli Stati membri più in generale a livello sovranazionale, anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea attraverso l’obbligatorietà del contraddittorio ( cfr. sentenze Sopropè C‑349/07, del 19.12.2008 e Kamino C-130/13 del 3.07.2014). Anche la giurisprudenza nazionale, ha riconosciuto il contraddittorio endoprocedimentale quale principio generale immanente nel nostro ordinamento cui dare attuazione in difetto di una espressa e specifica previsione normativa (Cass. sezioni Unite n. 19667/2014 Cass. Civ. Sez. Un. n. 18184 del 2013, Cass. Civ. Sez. Tributaria n. 15311 del 2014), se pure successivamente con una irragionevole limitazione alla sfera dei tributi armonizzati ( Cass. n.n. 24823/2015 , 7137/2016 e 24386/2017. Cfr. Muleo, Il contraddittorio procedimentale : un miraggio evanescente ?, in Riv. Trim. Dir. Trib., 1/2016, 23., 252). La stessa Amministrazione finanziaria, nella circolare ministeriale n. 16/E del 2016, con riferimento allo svolgimento della ordinaria attività di prevenzione e contrasto all’evasione, ha ritenuto che “Il controllo dovrà del pari essere finalizzato, garantendo l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento. In quest’ottica il contraddittorio assume nodale e strategica centralità per la compliance ai fini della definizione della pretesa tributaria e, come tale, dovrà essere considerato un momento significativamente importante del procedimento e non un mero adempimento formale”.Inoltre anche nella C.M 19/E dell’8.8.2019, in tema di tax compliance, si afferma che il contraddittorio assume ruolo nodale per la motivazione della pretesa tributaria.
A ciò si aggiunge lo scambio automatico di informazioni sulla situazione reddituale dei contribuenti, previsto, dalla Commissione UE attraverso obblighi di collaborazione con le A.F. anche da parte di soggetti terzi, come banche ed intermediari finanziari, sancito, sia dalla decisione del 23.4.2013 con la quale è stata proposta l’istituzione di una Platform for tax good governance, aggressive tax planning and DT , che dalle Direttive DAC 1 del 15.2.2011 e DAC 2 del 9.12.2014 .
Gli ISA vengono istituiti nel nostro ordinamento in tale mutato contesto generale di rafforzamento di diverse forme di collaborazione, contestualmente all’abrogazione degli studi di settore dal 2019 prevista dallo stesso art. 9 bis cit. al comma 18 , al fine di sostituire tali precedenti ben diversi indici parametrici o standardizzati elaborati con D.L. n. 331 del 1993 art 62 bis risultatati ben presto inadeguati, di difficile attuazione e di scarsa efficacia probatoria (F. GALLO, Gli studi di settore al bivio tra la tassazione del reddito normale e di quello effettivo, in Rass. trib., 2000, 1495; A. MARCHESELLI, Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore, Torino, 2008. M. VERSIGLIONI, Prova e studi di settore, Milano, 2007). La diversa finalità di questi ultimi consisteva infatti esclusivamente nella ricostruzione statistica del reddito di lavoro autonomo e di impresa in base a parametri qualitativi e quantitativi attraverso gli accertamenti induttivi, senza alcuna forma di collaborazione rafforzata reciproca con finalità premiale. L’individuazione dei cluster di appartenenza delle diverse categorie di gruppi omogenei, rappresentava un parametro da rispettare per le imprese ed i professionisti ( attraverso il visto di conformità ) e la mancata coerenza sulla base di tali parametri o l’omessa presentazione dei modelli, era funzionale all’avvio di nuovi controlli e presupposto per l’accertamento induttivo puro basato sulle presunzioni supersemplici ex art. 39 comma II d ter) del Dpr 600/73 . La mancanza di personalizzazione dei precedenti studi di settore e di contraddittorio obbligatorio, oltre alle difficoltà di determinazione della loro forza presuntiva, erano state oggetto non a caso di esame in molteplici controversie giudiziarie. Anche la Cassazione ( cfr . sez Unite, nella sent. n. 26635 del 19.12.2009 e sent n. 12290 del 12.6.2015), nel riconoscere più volte agli studi di settore la natura di presunzioni semplici in quanto meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, aveva condiviso la necessità di una personalizzazione di tali indici attraverso l’obbligatorietà del contradditorio. Gli indici parametrici, fondati su elementi statistico probabilistici, se pur dotati di un buon grado di approssimazione, venivano ritenuti insufficienti a determinare da soli un legittimo accertamento. La necessità di un contraddittorio da attivare obbligatoriamente, è stata in particolare considerata in grado di evitare la mancata conformità all’art. 3, 24 e 53 Cost. ed i rischi di incostituzionalità di tali parametri presuntivi, assicurando l’effettività della capacità contributiva dei contribuenti . Da ultimo anche la Corte di Giustizia, nella sentenza resa nella causa C-648/16 del 21.11.2018 , ha ritenuto la normativa italiana che disciplina gli studi di settore compatibile con la normativa unionale se tali indici risultino “esatti, affidabili e aggiornati” ed il contribuente possa far valere efficacemente il proprio punto di vista attraverso l’esercizio del diritto al contraddittorio preventivo, di modo che risulti rispettato il principio di proporzionalità.
Con l’introduzione degli ISA, il nostro legislatore pur sostituendoli, intende perseguire dunque una finalità completamente diversa dagli studi di settore, cercando di stimolare come esaminato, proprio forme collaborativeanticipate, valutando il grado affidabilità dei contribuenti e consentendo di beneficiare di vantaggi come stabilito al comma 11 dell’art. 9 bis, consistenti nell’ esonero da alcuni obblighi amministrativi-formali e nell’esclusione da una serie di accertamenti presuntivi . La collaborazione rafforzata, accompagnata da nuove forme premiali, basata sul livello di affidabilità dei contribuenti, è dunque l’elemento principale che contraddistingue gli ISA e che avrebbe dovuto caratterizzare tali indicatori diversi dai precedenti indici standardizzati, per renderli conformi ai parametri attuativi della tax cooperative compliance riconosciuti in ambito internazionale.
Proprio la lacuna rappresentata dalla non obbligatorietà del contraddittorio preventivo e di adeguate forme di personalizzazione degli studi di settore, alla luce delle considerazioni svolte, doveva essere colmata attraverso l’introduzione degli ISA previsti dal comma 18 dell’ art. 9 bis, prevedendo e garantendo una maggiore partecipazione collaborativa mediante forme di interlocuzione permanente nel rispetto dei parametri internazionali della cooperative compliance sanciti a livello OCSE e UE ed in attuazione della finalità principale enunciata al comma I dell’art. 9 bis . Dalla lettura del testo normativo che introduce gli ISA tuttavia, il rafforzamento della collaborazione con l’A.F., sembra purtroppo limitato ad alcuni adempimenti formali da parte dei contribuenti come l’ invio di dati economici, contabili e strutturali rilevanti ex art. 9 bis commi 4 e 4 bis che consentono la raccolta informativa e la cui omissione è tra l’altro sanzionabile ai sensi del comma 16. Ad essi si aggiungono gli adempimenti stabiliti dal comma 9 della stessa disposizione, riguardanti la dichiarazione di eventuali ulteriori compensi per migliorare l’affidabilità strettamente connessi alla premialità. Il contraddittorio è stato espressamente previsto come obbligatorio dal legislatore in via subordinata dalle nuove disposizioni al comma 16 dell’art. 9 bis, solo in fase patologica in caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e applicazione degli ISA e dell’eventuale successivo accertamento. Tale forma di contraddittorio eventuale e condizionato, non appare assolutamente in grado di assicurare quella preventiva e permanente collaborazione in sede di determinazione del reddito, necessaria a garantire la reciproca fiducia a cui sarebbero dovuti essere ispirati gli ISA , né assicura l’attuazione dei principi fondamentali della Cooperative Tax Compliance.
Anche le previsioni stabilite dal II comma dell’art. 9 bis volte all’integrazione degli indici necessari al fine di tener conto delle situazioni straordinarie e quanto è stato stabilito dalla stessa A.F. nella C.M. n.17 del 2019 in relazione alla stima personalizzata sulla base di ulteriori coefficienti individuali calcolati, tenendo conto delle diversa abilità manageriali e del potere di mercato, non risultano indicazioni sufficienti a garantire l’effettività della capacità contributiva. I nuovi indici, così elaborati, pur riferendosi a diversi e più sofisticati modelli di stima e di determinazione della base imponibile, non sono in grado di assicurare l’aderenza degli ISA alle molteplici variabili situazioni economiche, professionali e imprenditoriali .
Inoltre, l’accesso ai benefici previsto ex comma 11 art 9 bis in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, viene determinato secondo la formulazione normativa “anche per effetto della indicazione di ulteriori componenti positivi”. Ciò sembra, secondo quanto prevede la C.M. 17 del 2.8.2019 al punto 1.8 , una condizione necessaria ai fini del riconoscimento delle premialità per il periodo d’imposta 2018. Tale riferimento rende l’ affidabilità fiscale basata su una logica inversa rispetto a quella della compliance in quanto , oltre al riconoscimento di ampi margini di discrezionalità unilaterali all’A.F., si vincola il vantaggio ( vdi p. 1.8 e ss della C.M. n. 17 del 2019 ) all’emersione degli imponibili occultati al fisco e non risultanti dalla contabilità. Ai sensi dei commi 9 e 11 dell’art. 9 bis, sembra invece che tali componenti positivi possano contribuire soltanto alla determinazione dell’affidabilità. Il livello di affidabilità di un contribuente, basato sulla emersione di ulteriori elementi positivi, non risulta in ogni caso conciliabile con la collaborazione rafforzata e con il nuovo rapporto fondato sulla comunicazione preventiva e sulla fiducia .
L’emersione di quanto non dichiarato precedentemente , contribuisce infatti alla configurazione della natura condonistica del nuovo sistema degli ISA elaborato dal legislatore con l’art. 9 bis del il Dec. Lgs. n. 50/2017. La differenza tra istituti premiali e condonistici e disposizioni volte a realizzare la collaborazione rafforzata o tax compliance, è evidente ( F. Amatucci, L’adeguamento dell’ ordinamento tributario nazionale alle linee guida dell’ OCSE e UE in materia di lotta alla pianificazione fiscale aggressiva in Rivista trimestrale di diritto tributario , I, 2015, 4). L’effetto particolare che scaturisce da condoni, sanatorie e dagli scudi rimpatri o regolarizzazioni, rottamazioni o tax shelter, è rappresentato infatti dalla loro natura meramente derogatoria e consiste nel determinare unicamente l’estinzione del diritto erariale all’imposta o alle sanzioni, eliminando in parte e per un periodo limitato le conseguenze giuridiche delle norme impositive, stabilendo riduzioni del carico complessivo particolarmente vantaggiose circoscritte a specifiche annualità o ad alcune operazioni poste in essere, al fine di consentire l’emersione di quanto non dichiarato ed il recupero di gettito a prescindere dall’ affidabilità del contribuente che aderisce facoltativamente. Inoltre, i condoni e le forme di condono c.d. impure ( scudi e accordi con le banche), si pongono spesso in contrasto con i principi UE nei casi IVA (cfr. Sentenza Corte Giust. del 17 luglio 2008, causa C-132/06 e sent. Cass. N. 20068 e 20009 del 18 settembre 2009) e non si ispirano alla fiducia reciproca, né in alcun modo alla trasparenza, non richiedendo alcuna particolare attività discrezionale e cooperazione reciproca con il contribuente come nella cooperative compliance volta alla predeterminazione concordata della base imponibile.
La cooperazione rafforzata cui sembrano ispirarsi gli ISA, prevede diversamente, come esaminato, un rapporto di interlocuzione costante e duraturo (pluriennale), basato prevalentemente sulla trasparenza e si fonda su una logica della fiducia reciproca del tutto diversa da quella delle sanatorie o dei condoni . E’ evidente che l’ampia attività discrezionale volta alla definizione dell’imponibile, necessaria all’attuazione della cooperative compliance, presupporrebbe alcune modifiche rilevanti del nostro ordinamento procedimentale tributario per poter realmente rivoluzionare i rapporti tra contribuenti ed A. F., assicurando la coerenza comportamentale reciproca, una maggiore trasparenza nell’attività valutativa amministrativa ed un rafforzamento della tutela dell’affidamento. Si dovrebbero incentivare realmente forme partecipative e collaborative da parte dei contribuenti, attraverso l’eliminazione di restrizioni e preclusioni di qualsiasi genere ( come ad es. quelle previste dall’art. 32 commi IV e V del Dpr 600/73 ) che ostacolano la determinazione congiunta e preventiva della base imponibile ed il contraddittorio , garantendo contemporaneamente la cristalizzazione della situazione normativa ed interpretativa nel tempo .
Infine non va trascurato che l’introduzione di meccanismi nuovi come quelli degli ISA così complessi e la loro entrata in vigore in tempi molto rapidi, sarebbe dovuta avvenire nel rispetto assoluto degli obblighi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e degli atti dell’AF e del buon andamento dell’AF, previsti degli artt. 6 comma III (previsione di adempimenti nuovi in tempi utili ) e 3 comma II (efficacia nel tempo) della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Non a caso i termini sanciti da tale ultima disposizione normativa garantiscono, in caso di disposizioni come quelle in esame che prevedono nuovi adempimenti, che la scadenza degli stessi non venga fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore dall’adozione dei provvedimenti attuativi .
Il passaggio a forme nuove di collaborazione rafforzata e di fiducia tra contribuenti ed AF, che prevedano meccanismi premiali basati sulla affidabilità per i contribuenti virtuosi , richiedono nel nostro ordinamento tempi lunghi e notevoli trasformazioni del sistema tributario ed in particolare di quello procedimentale, probatorio e sanzionatorio oltre ad una maggiore discrezionalità, coerenza ed autonomia decisionale dell’A.F. . Una diversa disciplina procedimentale sarebbe stata pertanto necessaria ad evitare alcuni elementi di criticità che erano stato già ben individuati in relazione agli studi di settore (Comelli in I principi di neutralità fiscale e proporzionalità dagli studi di settore agli ISA in DPT, 2019, 1061).
Gli ISA, recentemente introdotti attraverso una normativa complessa ed articolata che sembra voler di fatto tentare unicamente di favorire l’emersione “di massa” delle basi imponibili, non si inseriscono in un sistema giuridico tributario complessivamente adeguato e, per tale motivo, sembrano più volti a favorire controlli e accertamenti induttivi nella logica dei precedenti studi di settore, che ad assicurare la collaborazione rafforzata fondata sull’affidabilità, secondo quanto stabilito negli obiettivi prefissati al I comma dell’art 9 bis.