<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

06/01/2022 - Gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di conferimento di partecipazioni minoritarie

argomento: IRES - Legislazione e prassi

La Legge di conversione del Decreto Crescita (DL 30/2019) ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina del “realizzo controllato”, di cui all’art. 177, comma 2°, TUIR, mediante l’introduzione del comma 2-bis riferito ai conferimenti che non integrano il controllo in capo alla conferitaria. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in più riprese al fine di fornire la propria chiave di lettura interpretativa circa l’applicazione della norma in oggetto.

PAROLE CHIAVE: partecipazione minoritaria - conferimenti - partecipazione di controllo


di Paolo Torracca

  1. La novella di cui al comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR estende ai conferimenti di partecipazioni minoritarie il regime del “realizzo controllato” previsto dal 2° comma per il caso di acquisizione del controllo o di incremento dello stesso in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario (LEO, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, 2020, Giuffrè, 331). La disciplina in oggetto, come è noto, trae origine dalla direttiva comunitaria del 23 luglio 1990 (90/434/CEE) avente ad oggetto il regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di stati membri diversi (attuata a mezzo del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544 applicabile alle sole operazioni tra società di paesi membri diversi, poi estesa dal D. Lgs n. 358/1997 – derivante dalla delega contenuta nell’art. 3 comma 161, legge 23 dicembre 1996, n. 662 – che ha armonizzato il regime interno con quello già in vigore per le operazioni intracomunitarie; TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. 2, Parte Speciale, 2005, UTET, 187; TURCHI, I conferimenti di aziende e di partecipazioni, in Tributimpresa, 2004, n3, 77).

 

  1. L’estensione del regime del “realizzo controllato” prevista dal 2-bis si applica al verificarsi congiunto di queste due condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (la definizione riproduce quella delle “partecipazioni qualificate” contenuta nell’art. 67 del TUIR, pur in difetto di un espresso richiamo); b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, partecipate per intero dal conferente (PRAMPOLINI CANOLA, Il nuovo conferimento a realizzo controllato di partecipazioni di minoranza qualificata, 2019, Boll. Trib., 20, 1459).

Il 2-bis stabilisce inoltre che qualora il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding (testualmente “società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni”) le percentuali anzidette (2% e 20% ovvero 5% e 25%) debbono essere riferite alle società indirettamente partecipate che esercitano una impresa commerciale (ai sensi dell’art. 55 del TUIR) e si determinano tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa (MILANI, La verifica della qualifica di holding nell’ambito dei conferimenti ex art. 177, comma 2-bis, del TUIR, Boll. Trib., 2020, 834).  

Le partecipazioni conferite ai sensi del 2-bis – senza distinzioni tra società commerciali o holding - sono soggette all’allungamento del termine, di cui all’art. 87, 1° comma, lettera a), del TUIR (regime della participation exemption), a settanta mesi. La norma del TUIR appena richiamata, lo ricordiamo, prevede un periodo minimo di possesso per poter fruire dell’esenzione del 95% della plusvalenza da cessione della partecipazione (VIOTTO, Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni, Giappichelli, 2013, 267). Detto periodo, che ordinariamente è dodici mesi, nel caso di acquisizione a seguito di conferimento ai sensi del 2-bis è allungato a sessanta mesi. La norma ha un certo impatto considerato che una cessione effettuata entro il quinquennio, da calcolarsi con riferimento alla data del conferimento e, quindi, senza che rilevi il periodo di possesso in capo al conferente, sconta l’imposta sull’intero importo della plusvalenza (ALBANO, Regime del realizzo controllato: due distinte discipline con differenti presupposti e ambiti di applicazione, Il Fisco, 2020, 40; MIELE, La disciplina dei conferimenti di minoranza qualificati – Criticità, La Gestione Straordinaria delle Imprese, Dottrina Eutekne, 4, 2020).

Occorre ricordare che il regime del “realizzo controllato” implica una valutazione delle partecipazioni conferite, in deroga al principio del “valore normale” (art. 9 del TUIR), sulla base della variazione del patrimonio netto della conferitaria per effetto del conferimento. Tale criterio si differenzia dal regime previsto per l’operazione, assai meno ricorrente, di permuta di partecipazioni, disciplinato dal 1° comma del 177 del TUIR (l’atto “non dà luogo a componenti positivi o negativi di reddito”) in quanto trattasi di un criterio “realizzativo”. Il regime del “realizzo controllato” tuttavia, seppur non fiscalmente neutrale, consente di “controllare” l’emersione dei componenti positivi o negativi di reddito attraverso il comportamento contabile della conferitaria. In effetti l’iscrizione nella contabilità della conferitaria delle partecipazioni (oggetto del conferimento) ad un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente consente di neutralizzare l’eventuale plusvalore (c.d. “neutralità indotta”). Giova inoltre evidenziare che l’applicazione di tale principio non determina alcun salto di imposta essendo garantita la simmetria delle posizioni del conferente e della conferitaria e la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo agli stessi soggetti (ZIZZO, Le vicende straordinarie nel reddito d’impresa, in Falsitta (a cura di), Manuale di Diritto Tributario, Cedam, 2012, 591; PORCARO, Il conferimento in società tra neutralità e simmetria, in Lupi Stevanato (a cura di), La fiscalità delle operazioni straordinarie di impresa, Milano, 2002, 277).

Infine, sul piano soggettivo, occorre evidenziare che il conferente può essere anche un privato non residente, mentre sia il soggetto acquirente (conferitario) che il soggetto scambiato (conferito) devono essere società di capitali o enti commerciali residenti (STEVANATO, Il regime dei soci non imprenditori tra negli scambi azionari domestici tra incuria del legislatore e interpretazione analogica, in Lupi Stevanato (a cura di), op. cit., 346; LEO, op. cit., 3311; MIELE, op. cit., 28; F. MAISTO, Scambio Neutrale anche senza acquisire il controllo, in Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2019, 21, quest’ultimo, in relazione alle limitazioni di residenza, solleva un possibile contrasto con la norma sulla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea).

 

  1. Dall’entrata in vigore della norma (30 giugno 2019) sino ad oggi l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in più occasioni (Risposte n. 229 del 28/7/2020, n. 309 del 4/9/2020, n. 314 del 7/9/2020 e n. 315 del 7/9/2020, n. 381 del 18/9/2020, n. 429 del 2/10/2020, n. 57 del 27/1/2021, n. 238 del 13/4/2021, n. 956-1757 del 3/5/2021, n. 497 del 21/7/2021 e n. 552 del 25/8/2021) per fornire la propria chiave di lettura su diversi aspetti della novella: (i) il profilo oggettivo delle partecipazioni conferite (ii) il profilo soggettivo della società scambiata; (iii) il profilo soggettivo del conferente; (iv) le finalità e la portata economica delle novella; (v) i profili elusivi delle operazioni propedeutiche al conferimento.

 

  1. Sul punto (i) occorre anzitutto rilevare come il comma 2°-bis sia riferibile solo ad una partecipazione qualificata o di entità superiore alla soglia prevista per la qualificata. Ciò implica una marcata differenza rispetto al comma 2° che invece è riferibile a una partecipazione indistinta (che potrebbe essere del 1% o anche meno del capitale sociale) poiché ciò che rileva in tal caso è l’idoneità della stessa a far acquisire o integrare il controllo di diritto in capo alla conferitaria. Di contro le soglie indicate dal 2-bis devono riferirsi alle partecipazioni considerate “oggettivamente”, ciò che rende ininfluenti sia quelle già possedute dalla conferitaria (PRAMPOLINI CANOLA, cit., Boll. Trib., 2019, 1460), che quelle conferite da altri nell’ambito dell’unico atto (si veda più avanti in merito alla inammissibilità dei c.d. “conferimenti plurimi”).

L’Agenzia delle Entrate si è pronunziata sul caso particolare dell’estensione ai diritti di usufrutto sulle partecipazioni dei conferimenti in oggetto. La Risposta n. 381 del 18/9/2020 ha dato parere negativo, deludendo le aspettative di alcuni interpreti che avevano ipotizzato una soluzione diversa. Questi (PRAMPOLINI CANOLA, op. cit., p. 1461) osservata la corrispondenza testuale del 2-bis con l’art. 67, primo comma, lettere c) e c) bis del TUIR nonché l’estensione del termine “partecipazioni” ai diritti di usufrutto nell’ambito della prassi consolidata dell’Agenzia riferita alla norma da ultimo richiamata, avevano ipotizzato una risposta affermativa a tale quesito. Per altro verso l’Agenzia, sostenendo proprio la carenza dei diritti di usufrutto (autonomamente considerati) ai fini dell’integrazione della definizione di “partecipazione”, ha escluso l’estensione ad essi del 2-bis. Testualmente è affermato che “il conferimento dei meri diritti di usufrutto non è idonea ad integrare in capo al conferente l’esistenza di una partecipazione oggetto di scambio – quanto piuttosto di un diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione medesima – con conseguente inapplicabilità del regime del “realizzo controllato”, di cui al 2-bis.”. L’Agenzia si richiama anche al difetto di stabilità del rapporto partecipativo osservando come “i conferimenti rilevanti ..debbano avere ..ad oggetto “partecipazioni” la cui titolarità consenta alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della scambiata” (D’ANGELO BAGETTI, Scambio di partecipazioni qualificate: aspetti applicativi, in Il Fisco, n. 39, 2019)

Il conferimento della nuda proprietà, invece, anche priva di diritti di voto, è idonea ad integrare i presupposti della norma (Risposta n. 238 del 13/4/2021). In tal caso la chiave di lettura dell’Agenzia appare coerente con il dettato letterale della norma osservato che il 2-bis si richiama sia alle percentuali dei diritti di voto che, in via autonoma ed indipendente, alle percentuali di partecipazione al capitale sociale. Anche in tale caso è utile evidenziare le differenze rispetto al comma 2 per il quale, rilevando il controllo di diritto in capo alla conferitaria, il conferimento della nuda proprietà è ammesso congiuntamente all’usufrutto oppure se ad essa sono convenzionalmente attribuiti i diritti di voto (ZANETTI, Il conferimento congiunto di nuda proprietà e usufrutto apre al realizzo controllato, Operazioni Straordinarie, Eutekne, 18 maggio 2021)

 

  1. Sul piano soggettivo della società scambiata, punto (ii), la novella attribuisce rilevanza alla sua natura. Se la società è una holding opera il superamento dello schermo giuridico, ciò che impone il riscontro delle partecipazioni detenute per la verifica delle condizioni poste dal 2-bis. (analisi del tipo look through). Viceversa, se la società è una commerciale (ai sensi dell’art. 55 TUIR) la stessa risulta “opaca” e non rilevano le partecipazioni detenute (MILANI, op. cit, 835, il quale evidenzia come manchi nell’ambito della disciplina in oggetto un’accezione analoga a quella contemplata dall’art. 87, 4° comma, TUIR, che ai fini PEX esclude la verifica della commercialità quando le società è quotata nei mercati regolamentati).

In merito all’identificazione della natura delle società scambiata, pur in mancanza di un espresso richiamo, è stato da più parti invocato il rifermento all’art. 162-bis (introdotto dal D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 in recepimento della c.d. direttiva ATAD 2016/1164/UE) che formula una definizione compiuta di holding di partecipazioni (CEPPELLINI LUGANO, Il Conferimento di Partecipazioni di minoranza: aspetti applicativi e profili abusivi, Corr. Trib. n. 4, 2020, 344; CEPPELLINI LUGANO, Conferimento di holding: problemi operativi da risolvere, Quotidiano Ipsoa, 3 novembre 2020; MILANI, op.cit., Boll. Trib., 2020, 834).

Sul punto è intervenuta una recente Risposta dell’Agenzia delle Entrate (n. 956-1757 del 5 maggio 2021) per chiarire che la richiamata definizione (art. 162-bis), ed i relativi criteri, non trovano applicazione laddove non siano direttamente estendibili alla disciplina in oggetto. In specifico, l’Agenzia ritiene che per valutare l’attività “prevalente” (o “esclusiva”) occorre tenere conto del valore corrente degli assets societari (partecipazioni e altri elementi dell’attivo) al momento del conferimento, mentre non rileva, come dettato nell’ambito dell’art. 162-bis, il riferimento ai valori contabili o di bilancio (GAIANI, Holding, le partecipazioni si misurano al valore corrente, in Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2021; SANNA, Nozione speciale di holding per il realizzo controllato, Quotidiano Eutekne, del 11 agosto 2021)

Nella Risposta n. 497 del 21/7/2021 l’Agenzia, in modo condivisibile, ha poi chiarito che la presenza di partecipazioni “sotto soglia” preclude di per sé l’accesso al regime di cui al 2-bis, ciò che esclude, come ipotizzato dagli Istanti nel loro quesito, che gli effetti siano confinabili alle partecipazioni “incriminate” per le quali, e solo per esse, sarebbe emerso il “valore normale” ex art. 9 TUIR.

L’Agenzia si è inoltre espressa (Risposta n. 57 del 27/1/2021 e Risposta n. 956-1757 del 3 maggio 2021) sul caso particolare delle partecipazioni detenute indirettamente dalla holding scambiata, attraverso una impresa commerciale (che nel caso delle Risposta n. 956 è una società quotata) partecipata da quest’ultima. Evidenziato, infatti, che la società commerciale scambiata è “opaca” ai fini dell’analisi look through, come deve essere trattato il caso diverso delle partecipazioni di 2° livello detenute dalla holding attraverso una società commerciale? Richiamandosi al contenuto letterale della norma, che fa riferimento a “tutte le società indirettamente partecipate che esercitano una impresa commerciale”, l’Agenzia conclude che l’analisi va condotta indistintamente per ciascuna delle partecipazioni detenute in via diretta e indiretta (per tramite di altre partecipate anche commerciali). Tale lettura però, oltre a circoscrivere oltremodo l’ambito di applicazione di una normativa già di per sé restrittiva e poco chiara nella ratio, non appare esente da critiche. In effetti, sul piano letterale, il riferimento al termine “indirettamente” non vale di per sé a chiarire il punto, posto che lo stesso (termine) deve essere attribuito alla posizione del conferente piuttosto che a quella della società scambiata (altrimenti avrebbe dovuto scriversi “tutte le società direttamente o indirettamente partecipate”); in più, essendo enunciato il principio del diverso trattamento delle società commerciali rispetto alle società holding (quest’ultime sole soggette all’analisi look through), la soluzione interpretativa dell’Agenzia stride sul piano sistematico. Viene, infatti, stabilito il principio, inespresso, secondo il quale le società commerciali direttamente oggetto di scambio sono “opache” mentre quelle scambiate indirettamente (tramite una società holding) sono “trasparenti” e soggette all’analisi look through. Una chiave di lettura forse più coerente con il dettato normativo potrebbe limitare la rilevanza delle partecipazioni di 2° livello al caso in cui siano detenute dalle società che a loro volta hanno natura di holding ovvero le sub holding (si veda sul punto PRAMPOLINI CANOLA, op. cit., p. 1463; MIELE, op. cit., 33). Infine, è interessante segnalare che nella Risposta in commento, nonché nella Risposte n. 497/2021,  l’Agenzia ha rilevato che il perimetro dell’analisi look through deve essere esteso anche alle partecipazioni, pur marginali ed accessorie rispetto a più ampi rapporti, detenute in banche o società consortili, ciò che (seppur coerente con la lettera della norma) appare, ancora una volta, estremamente limitativo dell’ambito di applicazione della stessa (CEPPELLINI LUGANO, op. cit., Quotidiano Ipsoa, 3 novembre 2020).

Restano aperte diverse questioni di una certa importanza sul piano operativo come, per esempio, la rilevanza (o meno) delle “partecipazioni intermedie” sottosoglia (MICHELUTTI ZECCA, Conferimenti di partecipazioni qualificate ammessi al regime fiscale di realizzo controllato solo nel caso di conferitaria unipersonale: questioni risolte e temi aperti, in DirittoBancario.it, 18 settembre 2020). Si consideri il caso di una persona fisica che possiede il 25% delle holding A che a sua volta detiene il 60% delle sub holding B cui fa capo il 51% della società quotata C. L'interpretazione meno restrittiva porta a sostenere che il conferimento del 25% di A potrebbe beneficiare del 2-bis avendo la persona fisica una partecipazione indiretta nella società quotata C pari al 7,65% ed a nulla rilevando che la sua partecipazione indiretta in B (sub holding) sia inferiore al 20% (cioè il 15%). Viceversa, una interpretazione più restrittiva potrebbe ritenere rilevanti anche le partecipazioni intermedie (sul punto in commento: SALVATORE ROSSI Conferimenti agevolati, penalizzazioni da evitare, in Sole 24 Ore del 8/07/2019; SCARIONI Rischio «demoltiplicazione» sul realizzo controllato, Sole 24 Ore del 28/06/2019; SANNA Conferimenti di partecipazioni qualificate con agevolazione, in Eutekne del 25/06/2019).

 

  1. Sul punto (iii), inerente al profilo soggettivo del conferente, occorre evidenziare, come è noto, che il 2-bis è riferibile sia ai soggetti privati che a quelli che operano nell’esercizio di imprese commerciali.

L’estensione alle partecipazioni minoritarie in sé considerate, operata dalla disposizione in oggetto, accresce il perimetro della sovrapposizione tra l’art. 177 e il 175 del Tuir, quest’ultimo dedicato ai conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento tra soggetti nell’esercizio di imprese. Ciò rende sempre più rilevante e attuale il tema della risoluzione del conflitto tra le norme richiamate (CEPPELLINI LUGANO, Conferimenti di Partecipazioni: gli articoli 175 e 177 del Tuir a confronto. Quale applicare? IPSOA Quotidiano, Operazioni Straordinarie, 24 marzo 2020; MICHELUTTI IASCONE, Scambio di Partecipazioni tramite conferimento: tra realizzo controllato e valore normale, Corriere Tributario, n. 12 del 2020, p. 1049; ZIZZO, Lo scambio di partecipazioni dalla Riforma Visco alla Riforma Tremonti, in Riv. Dir. Trib., 2003, 566). Sul punto preme osservare che la soluzione interpretativa da ultimo indicata dall’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 552 del 25/8/2021) con specifico riferimento al 2° comma non appare estendibile al comma 2-bis. La Risposta in oggetto, infatti, sostenendo la prevalenza dell’art. 175 del TUIR, pone l’accento sul fatto che in esso le partecipazioni sono predeterminate a priori mentre nel regime del 2° comma rilevano anche le partecipazioni già detenute dalla società. Ora è agevole osservare, senza voler qui esaminare le motivazioni esposte dell’Agenzia, come tale argomento non sia spendibile con riguardo al 2-bis. Anche in tale caso, infatti, il riferimento della norma è ad una partecipazione in sé considerata e, come abbiamo già commentato, non assume rilevanza l’analisi delle partecipazioni eventualmente già possedute.

Sempre sul piano oggettivo l’Agenzia delle Entrate, con le Risposte n. 229 del 28/7/2020, n. 309 del 4/9/2020, n. 314 del 7/9/2020 e n. 315 del 7/9/2020, ha confermato l’esclusione dei “conferimenti plurimi” dal novero del comma 2-bis. I casi sottoposti dagli Istanti hanno contemplato sia ipotesi di società conferitaria di nuova costituzione (n.229, n. 309 e n. 314) che di società già esistente (n. 315), in quest’ultimo caso partecipata dai conferenti in misura proporzionale alle partecipazioni conferite. In tutte le ipotesi l’Agenzia esclude l’applicazione del 2-bis osservato che il riferimento della norma al “conferente” e non ai “conferenti” porti a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali (CEPPELLINI LUGANO, Profili critici dei conferimenti di partecipazioni: requisiti PEX, minusvalenze, apporti plurimi, Corr. Trib. n. 12, 2020, 1039; osservato poi come la norma non pone alcun presidio circa il mantenimento temporale della condizione soggettiva di “unipersonale”, alcuni Autori hanno rilevato come appaia legittimo il successivo trasferimento delle partecipazioni della conferitaria ovvero la fusione della stessa con società appartenenti a soggetti terzi, DEOTTO LOVECCHIO, Realizzo Controllato su quote di minoranza: conferitaria unipersonale ma non per sempre, in Il Sole 24 ore, del 30 agosto 2021).

 

  1. Quanto al punto (iv), inerente alla portata economica delle operazioni disciplinate dal 2°bis, si osserva come la stessa sia più circoscritta rispetto a quella del comma 2. Per effetto della struttura della norma e del suo contenuto testuale, infatti, il comma 2°bis si estende solo alle operazioni con effetti riorganizzativi: l’operatività per il conferente è limitata all’ipotesi di “trasformazione” della partecipazione da “diretta” ad “indiretta”.

In linea con quanto appena detto, l’Agenzia, nelle Risposte in qui menzionate, afferma più volte che l’operazione è diretta “favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente”.

Non è difficile, quindi, rimarcare la differenza tra il comma 2° e il 2-bis. Il primo comprende le operazioni sia di “aggregazione” tra soggetti economici diversi che di “riorganizzazione” nell’ambito dell’unico soggetto economico (la prassi dell’Agenzia, invero, è stata dapprima quella di escludere le “mere” riorganizzazioni- Risoluzione n. 446 del 18/11/2008 e n. 57 del 22/3/2007 – per poi accoglierle con la Circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 che riporta testualmente "sia la lettera della norma, che la ratio della stessa (di matrice comunitaria), si disinteressano degli eventuali rapporti partecipativi o di gruppo sussistenti tra soggetti conferenti e società conferitaria, con la conseguenza che - al ricorrere dei requisiti previsti - la disciplina recata dal comma 2, dell'art. 177 del TUIR appare destinata tanto alle operazioni di scambio che attuino un'aggregazione di imprese tra soggetti terzi, quanto alle operazioni realizzate all'interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di governance"; si veda STEVANATO, Legittimo utilizzo di scambi azionari per attuare riassetti partecipativi infragruppo, in Corr. Trib., 2008, 776; LEONI DE NIGRIS, Scambio di partecipazioni mediante conferimento: un condivisibile ripensamento dell’Agenzia delle Entrate, in Boll. Trib., 2011, 2, 106); il secondo è diretto esclusivamente a quest’ultime ed è lo strumento giuridico per la creazione – in regime “controllato” ed in deroga al (più rigido) regime del “valore normale” - della personal holding da parte di persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate. Per altro verso la volontà del legislatore di limitare il campo d’azione del 2-bis alle operazioni di “riorganizzazione” è confermata dall’allungamento dell’holding period dai dodici ai sessanta mesi ai fini del regime PEX.

 

  1. In merito ai profili elusivi - punto (iv) - l’Agenzia delle Entrate, con le Risposte n. 429 del 2/10/2020, n. 497 del 21/7/2021 e, da ultimo, n. 552 del 25/8/2021, si è espressa in particolare con riferimento alle operazioni prodromiche al conferimento ai sensi del 2-bis.

In particolare, nella Risposta n. 429, è prospettata una operazione di riorganizzazione e ricambio generazionale nella quale gli Istanti, prevedendo il conferimento di partecipazioni qualificate della holding di famiglia in società unipersonali, prospettano più operazioni di compravendita propedeutiche alla risoluzione delle problematiche delle partecipazioni “sotto soglia” detenute dalla holding scambiata. Sono previsti sia acquisti di partecipazioni (per rientrare nelle soglie previste) che cessioni di partecipazioni (per espellerle dal perimetro dell’analisi look through). Le controparti interessate alle operazioni anzidette sono sia terzi soggetti che i membri stessi del nucleo familiare (nonché titolari delle quote holding), quest’ultimi direttamente e attraverso società controllate. L’Agenzia delle Entrate, esaminate le diverse casistiche, sostiene che le operazioni descritte non realizzano fattispecie abusive “... in quanto … non sembrano consentire la realizzazione di alcun vantaggio indebito”.  In particolare, osservato come le stesse (operazioni) rientrino in un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo, che tra l’altro gli Istanti intendono porre in essere indipendentemente dagli esiti dell’interpello, l’Agenzia conclude come il “vantaggio fiscale rappresentato dall’applicazione dell’art. 177, comma 2-bis, del TUIR anziché dell’art. 9 del TUIR non risulti indebito dal momento che l’operazione nel suo complesso non appare in contrasto con la ratio legis del menzionato comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR”. La pari dignità delle norme richiamate nonché l’insindacabilità delle scelte del contribuente è salvaguardata anche se l’Agenzia vuol poi precisarne i confini, ricordando che l’esecuzione di atti successivi che andassero ad annullare i precedenti incidendo sulla sostanza economica del progetto (c.d. divieto di operazioni circolari) risulterebbero censurabili nell’ottica antiabuso (CEPPELLINI LUGANO, Conferimenti di minoranza e operazioni preliminari sulle quote: quando non sono abusive, Quotidiano Ipsoa, 13 ottobre 2020; GARCEA, L’individuazione delle condotte abusive alla luce della nuova disciplina sul conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata, in La Gestione Straordinaria delle Imprese, Dottrina Eutekne, 2, 2020, 16).

Nella Risposta n. 552 l’istante prospetta una operazione di compravendita (nella Risposta n. 497 è invece prevista una donazione ma con la medesima finalità) per consentire al conferente di acquisire una “partecipazione qualificata” idonea al conferimento ai sensi del comma 2-bis. L’operazione non è ritenuta dall’Agenzia di per sé “abusiva” in quanto compresa in un più ampio progetto di riorganizzazione finalizzato al ricambio generazionale. In particolare, anche in tal caso è precisato che l’applicazione del regime di cui al 2-bis (in luogo dell’art. 9 del TUIR) non realizza alcun vantaggio fiscale indebito, sempreché non siano poste in essere operazioni circolari come accadrebbe, per esempio, nel caso in cui il cedente delle quote (oggetto di acquisto da parte del conferente per raggiungere la percentuale “qualificata”) rientrasse successivamente, anche indirettamente o parzialmente, in possesso delle stesse.