argomento: Sanzioni e contenzioso - Legislazione e prassi
Il regime della c.d. penalty protection è volto ad incentivare azioni di disclousure e comportamenti collaborativi del contribuente, dando corpo ad una causa di non punibilità riconducibile alla logica dei c.d. modelli organizzativi relativi alla responsabilità amministrativa delle società e degli enti. Tuttavia, numerosi sono i profili di complessità.
PAROLE CHIAVE: prezzi di trasferimento - sanzioni tributarie - precisi e dettagliati accertamenti
di Lorenzo del Federico
Nel nostro ordinamento non sussiste l’obbligo di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, essendo contemplato un semplice onere, al fine di incentivare l’adesione del contribuente in una logica di spontanea collaborazione.
Laddove il contribuente non abbia predisposto l’apposita documentazione, saranno normalmente applicabili le sanzioni previste dagli artt. 1 e 2, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per infedele dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP e per infedele dichiarazione dei sostituiti d’imposta.
Viceversa, ove il contribuente abbia predisposto la suddetta documentazione, ne abbia dato rituale comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la esibisca in sede di controllo, non sarà punibile con le sanzioni previste dagli artt. 1 e 2 cit., qualora la documentazione sia ritenuta idonea a consentire il riscontro di conformità (ma, ovviamente, per i soli eventuali rilievi derivanti dalla rettifica dei prezzi di trasferimento).
Infatti, l’art. 1 cit., al comma 6, prevede che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento ex art. 110, comma 7, TUIR, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per infedele dichiarazione, ex comma 2, non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Agenzia la documentazione - indicata in apposito provvedimento Direttoriale - idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati; il contribuente deve dare apposita comunicazione all'Agenzia, secondo le modalità e i termini indicati dal provvedimento Direttoriale; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile l’ordinaria sanzione amministrativa, dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
Similmente dispone l’art. 2 cit., comma 4 ter, secondo cui in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento ex art. 110, comma 7, TUIR, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi, ai fini della ritenuta ex 25, comma 4, DPR 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione per infedele dichiarazione, ex comma 2 non si applica qualora, nel corso dei controlli, il contribuente consegni all'Agenzia l’apposita documentazione di cui al provvedimento Direttoriale; il contribuente deve dare apposita e tempestiva comunicazione all'Agenzia; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento dell'importo delle ritenute non versate.
Si tratta di un regime premiale, c. d. penalty protection, tratteggiato a livello internazionale, sulla base delle indicazioni dell’OCSE.
Questo regime è volto ad incentivare azioni di disclousure e comportamenti collaborativi del contribuente, dando corpo ad una causa di non punibilità riconducibile alla logica dei c.d. modelli organizzativi relativi alla responsabilità amministrativa delle società e degli enti (L. 8 giugno 2001, n. 231). Infatti, nonostante una connotazione prima facie oggettiva, l’esimente tende a scusare comportamenti virtuosi dal punto di vista della c.d. colpa in organizzazione, e non potrebbe essere diversamente, stante la sua necessaria conformazione ai principi del sistema sanzionatorio amministrativo tributario. Invero la base legale dell’esimente è collocata negli artt. 1, comma 6, e 2, comma 4 ter, del D. Lgs. n. 471/1997, e non contempla affatto deroghe ai principi di cui ai D. Lgs. nn. 471 e 472 del 1997; conseguentemente ogni ipotetica deroga rispetto al sistema, e/o restrizione e/o limitazione rispetto alla base legale dell’esimente va respinta ove non superi il vaglio del principio di legalità che permea il sistema sanzionatorio tributario.
La disciplina è stata introdotta in Italia dall’art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122), ed è stata parzialmente modificata dall’art. 15 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8, della Legge delega 11 marzo 2014, n. 23).
Comunque i profili sanzionatori si affiancano alla complessità della materia, che ha subito una notevole superfetazione normativa, non tanto in ragione delle modifiche dell’art. 110, comma 7, TUIR al fine di recepire le indicazioni dell’OCSE, quanto piuttosto del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 maggio 2018 e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 novembre 2020 (prot. n. 2020/360494).
Per approfondire questi temi v. il volume Il trasfer price nell’ordinamento tributario italiano, a cura di DELLA VALLE – MAISTO- MIELE, in corso di pubblicazione per i tipi Giappichelli, Torino; nonché, specificamente sui profili sanzionatori, DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative in tema di prezzi di trasferimento, ivi, ed in Riv. Trim. Dir. Trib., 2022, 247 ss.