argomento: Imposte sui trasferimenti e altri tributi - Giurisprudenza
La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 6 maggio 2022 n. 14361 è intervenuta nuovamente sulla vexata quaestio degli abbuoni d’imposta in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo di beni sottoposti ad accisa. Dopo una rassegna della normativa attualmente in vigore e della relativa giurisprudenza domestica e comunitaria, i giudici Ermellini hanno rimesso alla Corte di Giustizia Europea il compito di chiarire definitivamente se, per il depositario autorizzato, gli abbuoni di accisa risultano legittimi non solo in caso di perdita e distruzione dei beni dovuti al caso fortuito o a forza maggiore ma anche in altre ipotesi di svincolo irregolare dal regime sospensivo.
» visualizza: il documento (Corte di Cass., ord. 6 maggio 2022, n. 14361)PAROLE CHIAVE: responsabilità oggettiva - abbuoni d - Caso fortuito - forza maggiore
di Pietro Giordano
1. Nel caso in esame, con l’ordinanza del 6 maggio 2022 n.14361 la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi in merito alla corretta interpretazione degli “abbuoni d’imposta” nel campo delle accise [per una completa trattazione degli abbuoni d’imposta si rimanda a: C. VERRIGNI, Le accise nel sistema dell’imposizione sui consumi, Torino, 2017, pag. 197 e ss.; A. CAZZOLLA & G. CHIANURA, Accise: Disciplina degli abbuoni per perdite e distruzione dei prodotti in regime di sospensione, in Il Fisco 30/2010; N. PENNELLA, Obbligazione, traslazione del tributo, in Assonime, Giurisprudenza delle imposte, 2015 pag. 14 e ss,. Roma] ex art. 14 della Direttiva 91/12/CEE e del relativo art. 4 del D.lgs 504 del 1995 (d’ora in poi “TUA”) ratione temporis applicabile. Nello specifico questi ultimi dispongono rispettivamente che: “il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d’imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro[…]” e “In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore […]”.
La lite in questione atteneva a una fattispecie di svincolo irregolare di prodotti petroliferi in regime sospensivo consistente nell’accertamento della falsità delle attestazioni riportate sul retro degli esemplari n.3 dei DAA (documento amministrativo di accompagnamento) riscontrate dall’ente impositore nei confronti del soggetto obbligato (i.e. il depositario autorizzato). Soccombendo nel giudizio di secondo grado dinanzi la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, il depositario autorizzato veniva condannato a rispondere dell’accisa “evasa” non venendo riconosciuta come causa estintiva di tale obbligazione il fatto illecito di un soggetto terzo (ovverosia la falsificazione della documentazione doganale da parte del cessionario della merce in territorio straniero). La motivazione alla base di detta decisione di seconde cure era da rintracciarsi nel dispositivo dell’art. 4 del TUA allora in vigore, il quale prevedeva l’abbuono d’imposta solamente in caso di “perdita/distruzione” dei prodotti soggetti ad accisa e non in tutti i casi di “sottrazione/svincolo irregolare” dei medesimi [per i contributi dottrinali in merito alle diverse fattispecie di svincolo irregolare di prodotti in sospensione d’imposta si rimanda a: D. DE GIROLAMO, La sottrazione furtiva del prodotto sottoposto ad accisa in regime sospensivo rende esigibile il tributo, in Fiscalità dell’energia di Salvini e soci; A. BALDASSARRE, Il furto di beni in deposito non esclude la nascita dell’obbligazione doganale: oltre al danno…dazi e IVA!, in Diritto e pratica tributaria, 842 e ss. 2013]. Con la decisione in esame viene rimesso all’organo giurisdizionale comunitario l’onere di esprimersi in merito alla possibilità di invocare l’abbuono d’imposta nel caso di falsificazione della documentazione da parte di un terzo soggetto (i.e. il cessionario della merce) nella circostanza di totale estraneità al fatto illecito del depositario autorizzato domestico mittente.
2. L’applicabilità degli abbuoni di accisa, nei casi di svincolo irregolare dei prodotti al di fuori delle fattispecie espressamente previste dal citato art. 4 del TUA (quali la perdita irrimediabile o la distruzione dei prodotti), è stata da sempre oggetto di copiosa attività interpretativa da parte sia della Corte di Cassazione che della Corte di Giustizia (tra le meno recenti pronunce domestiche Cass. 27825/2007 e Cass 25990/2013). La giurisprudenza di legittimità si è invero espressa più volte sulla possibilità di disapplicare l’assoggettamento ad imposta nei casi di svincolo irregolare, soprattutto in riferimento a circostanze riconducibili alla sottrazione di prodotti ad opera di terzi quali i “furti” o le “rapine”. Come infatti evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione in commento ed in ulteriori recenti pronunce: “in materia di accise il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di per sé non esime ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 26 ottobre 1995 n.504 […] dal pagamento dell’imposta, che resta abbuonata solo nell’ipotesi - la cui prova deve essere fornita dall’obbligato - di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso resta impedita l’immissione nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossamento, ma non impedisce l’ingresso nel circuito commerciale” (Cfr. Cass. 8322/2022).
Il furto e la rapina vengono dunque generalmente esclusi dal perimetro applicativo degli abbuoni d’imposta al fine di evitare eventuali abusi dell’istituto in questione, soprattutto nei casi in cui un soggetto subdolamente inscenasse l’ipotesi delittuosa del furto al fine di beneficiare dell’abbuono da accisa per poi cedere parallelamente i beni senza la relativa corresponsione delle imposte dirette e indirette [nello stesso senso anche F. CIANI & G. DAMASCELLI, La responsabilità oggettiva del depositario doganale per il pagamento delle accise in caso di furto: escluso l’abbuono d’imposta per caso fortuito e forza maggiore, in Bollettino Tributario 9/2022 p. 623 e ss.]. Detta ragionevole interpretazione fa infatti leva su un ben ormai collaudato indirizzo interpretativo comunitario che salva l’applicazione dell’abbuono solamente quando vi sia - tra l’altro valutando anche i profili di colpevolezza del depositario autorizzato nella perdita verificatasi – una distruzione totale dei beni tale da avere la granitica certezza che non avvenga in alcun modo una reintroduzione della merce nel mercato occulto, evitando, come detto, il pagamento delle imposte (accise ed IVA) [Proprio in tale direzione si è espressa anche l’autorevole dottrina fin dai primi anni di introduzione della normativa de qua, rilevando da subito che “la nozione comunitaria di perdita del prodotto in regime sospensivo va intesa, alla stregua di una consolidata giurisprudenza come fuoriuscita definitiva del prodotto in regime stesso del circuito economico. Tale nozione, in ogni caso non propende il furto, quali che siano le modalità dello stesso, fatto ritenuto prevedibile evitabile da parte dell’operatore economico diligente e prudente” cfr. F. CERIONI, Obbligo principale e responsabile d’imposta secondo il Testo Unico delle Accise, in GT - Rivista di Giurisprudenza tributaria, 2005, 767 e ss.]. L’abbuono d’imposta non risulta dunque un istituto applicabile automaticamente ogni qualvolta si procede ad accertare una perdita definitiva di beni, poiché l’esimente dal versamento, dovrà essere sempre ponderata con la responsabilità del depositario autorizzato e con il suo implicito contributo in termini di negligenza al verificarsi dell’evento che causa la perdita irrimediabile [per ulteriori approfondimenti in merito ai profili di colpevolezza del depositario autorizzatosi rimanda a: A. MARROCCO & G. GIGLIO, Abbuono dell’accisa ammesso nel caso di perdita del prodotto per colpa lieve del contribuente - Accise - Cali e abbuoni: tra la perdita rimediabile e la forza maggiore si salva la colpa lieve, in GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria" n. 5 del 2021, pag. 440”; V. VASTA, “Dispersione accidentale del prodotto in regime sospensivo: previsto l’abbuono dell’accisa se la colpa del contribuente per il fatto non è “grave”, in Fiscalità dell’Energia di Salvini e Soci.]. Il furto e la rapina configurano pertanto eventi che ben si presterebbero alla simulazione di avvenimenti artificiosi volti ad evadere il tributo in esame, ogni qualvolta vi sia collusione tra il depositario autorizzato mittente e il deposito fiscale destinatario. Se infatti nel caso di specie lo svincolo irregolare dei beni si fosse manifestato esclusivamente nel furto degli stessi (e non nella falsificazione delle attestazioni riportate sulla documentazione di scorta dei medesimi), sicuramente non vi sarebbe stata necessità di procedere con un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per manifesto dubbio interpretativo (come cassato infatti dalla recente pronuncia Cass. 7437/2022 per un caso similare). Come noto, l’evento generatore dell’imposta è individuato con la fabbricazione o l’importazione del prodotto, mentre l’esigibilità della stessa si verifica invece con l’immissione in consumo, che ben può avvenire anche se il bene è stato “rubato”. [per una completa disamina dei presupposti d’imposta nell’ambito delle accise e della relativa esigibilità del tributo si rimanda a C. VERRIGNI, Le accise nel sistema dell’imposizione sui consumi, Torino, pag. 168 e ss. 2017; G. CALIENDO, R. QUERCIA Manuale Pratico sulle Accise, Giappichelli, 2020]. A tal guisa, proprio a tutela della pericolosità fiscale dei prodotti che si muovono in sospensione d’imposta, l’art. 2 del TUA ha previsto, in via del tutto analitica, alcune circostanze assimilate all’immissione in consumo che rendono sempre dovuta l’imposta nei confronti del soggetto obbligato: gli ammanchi di prodotti superiori alle tolleranze previste dalla legge [i.e. cali naturali di cui all’art. 1 co. 2 e Tabella A del DM 13.1.2000 n. 55; cali tecnici di cui all’art. 1 co. 3 e Tabella B del DM 13.1.2000 n. 55; cali di lavorazione di cui al D.M. 18.97 n. 383] e quando non sia applicabile l’art. 4 in analisi. Infatti, l’assunto di base che ha sempre caratterizzato sia la giurisprudenza comunitaria che quella domestica di legittimità è che il concetto di “perdita” - che giustificherebbe l’applicazione degli abbuoni d’imposta ex art. 4 - è da intendersi come dispersione del bene e non invece come “sottrazione” dello stesso. Ribadendo, solamente nella dispersione avviene la definitiva perdita di disponibilità del bene per tutti gli operatori economici coinvolti nella vicenda circolatoria, mentre con la sottrazione (rectius spossessamento) non si impedirebbe allo stesso modo che i beni possano rientrare nel circuito commerciale illecitamente.
3. Pertanto, con gli orientamenti giurisprudenziali analizzati e come ribadito dall’autorevole dottrina, è facile accorgersi come la responsabilità del depositario autorizzato sia apparentemente da intendersi come “oggettiva”, e dunque, prima facie, senza alcuna possibilità scriminante da ricondursi al caso fortuito o alla forza maggiore dello svincolo irregolare verificatosi. Così facendo, immaginando ad esempio un furto “vero” che non sia frutto di una riproduzione artificiosa tra le parti in causa, la responsabilità del depositario autorizzato, per il versamento delle imposte, sarebbe monoliticamente correlata solamente al fatto di aver intrapreso un determinato tipo di attività economica (quella di movimentare beni sottoposti ad accisa durante la loro fase in sospensione d’imposta) [sul concetto di responsabilità oggettiva del depositario autorizzato si veda a L. MANCOLINI, Nuove disposizioni in materia di responsabilità fiscale in "L’Iva" n. 2 del 2001, pag. 123; S. ARMELLA, G.PERSICO, Evoluzione e problematiche del diritto di abbuono dell’accisa, in l’IVA, 7, 2013; CIANI, G. DAMASCELLI, La responsabilità oggettiva del depositario doganale per il pagamento delle accise in caso di furto: escluso l’abbuono d’imposta per caso fortuito e forza maggiore in Bollettino Tributario, 9/2022 p. 623 e ss; G. DAMASCELLI, La circolazione dei beni soggetti ad accisa in sospensione d’imposta e la frode del terzo: responsabilità dei soggetti coinvolti, Il Tributario, 6 giugno 2022, Giuffrè]. È proprio su questo aspetto che si fonda il ragionevole dubbio oggetto del rinvio pregiudiziale disposto dalla Suprema Corte, ovverosia sulla natura della responsabilità del depositario autorizzato e della sua eventuale possibilità di esimersi da colpa qualora si verifichino avvenimenti da identificarsi in una irregolare immissione in consumo dei prodotti. Nel caso in esame, infatti, lo svincolo irregolare si è manifestato solamente dopo l’accertamento della non originalità dei documenti amministrativi di accompagnamento (l’allora DAA) che avevano tuttavia generato un affidamento del depositario autorizzato in merito alla corretta conclusione della vicenda circolatoria dei prodotti in sospensione. A tal riguardo si potrebbe sostenere pacificamente che un depositario autorizzato, accorto e diligente, che non avrebbe potuto in nessun caso rendersi conto della falsificazione della documentazione, ben potrebbe invocare in suo soccorso anche l’art. 10 co. 1 dello Statuto del Contribuente, riguardo la correttezza e buona fede del suo comportamento nello svolgimento degli adempimenti legati alla movimentazione dei beni nonché il suo affidamento sulla positiva conclusione della vicenda economica. La buona fede, nel caso di specie, sarebbe pertanto dimostrata dalle razionali giustificazioni al suo operato e dalle comprovate scelte del depositario, tali da non poter essere definite come antieconomiche e contrarie al buon senso di un operatore diligente. Detta problematica è inoltre ancora più evidente dalla nuova formulazione dell’art 4 del TUA ad oggi in vigore, in quanto ai fini della concessione dell’abbuono, il contribuente deve provare la distruzione o perdita dei beni “in un modo ritenuto soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria”. Detta discrezionalità concessa all’Amministrazione, che finirebbe per esaurire di fatto la possibilità del soggetto obbligato di esimersi da colpa, si porrebbe direttamente in contrasto con i più basilari principi costituzionali di diritto all’eguaglianza e difesa, accentuando ancora di più la violazione del citato art. 10, il quale rappresenta anch’esso parimenti diretta espressione dei principi costituzionali di difesa del contribuente in ambito tributario. Diversamente, la responsabilità del depositario autorizzato si qualificherebbe de facto come oggettiva e senza possibilità scriminante. Parte della dottrina rileva infatti una potenziale violazione dell’art. 53 della Costituzione, in quanto, il pagamento dell’imposta da parte di un soggetto, in buona fede, che non detiene più la merce perché dispersa, rappresenterebbe una violazione del principio di capacità contributiva [per ulteriori approfondimenti si rimanda a M. LOGOZZO, I principi di buona fede e del legittimo affidamento: tutela “piena” o “parziale”?, in Diritto e Pratica Tributaria n.6 del 2018, pag. 2324; A. ELIA, Accise e prodotti energetici, in Diritto e Pratica Tributaria, N.5 del 2010, pag. 21155; A. ELIA, Il principio di proporzionalità deve essere applicato anche in caso di sanzione per sottrazione alla vigilanza doganale di merci vincolate al regime di deposito doganale, in Diritto e Pratica Tributaria n. 5 del 2021 pag. 2342]. Alla luce di quanto descritto, l’oggetto d’indagine della Suprema Corte è stato proprio quello di comprendere se effettivamente al depositario autorizzato fosse sempre preclusa in via assoluta la possibilità di usufruire di un abbuono d’imposta al di fuori dei casi previsti dal tenore letterale dell’art 14 della Direttiva 91/12/CEE e dell’art. 4 del TUA (rispondendo, dunque, a titolo di responsabilità “oggettiva” e mai “soggettiva”). La stessa corte di Cassazione, durante la ricognizione della rilevante giurisprudenza comunitaria, evidenziava sul tema che secondo la Direttiva 92/12 la responsabilità del depositario autorizzato è “di tipo oggettivo e si basa non già sulla colpa dimostrata o presunta del depositario, bensì sulla partecipazione a un’attività economica” (Causa C-95/19 Silcompa punto 52). Nonostante detta importante decisione sulla natura della responsabilità del depositario autorizzato, non è meno vero, però, che differenti arresti giurisprudenziali comunitari hanno di converso fatto salva la possibilità scriminante del depositario autorizzato al verificarsi di determinate condizioni. Possono essere infatti rintracciate diverse decisioni con riferimento al concetto di caso fortuito e forza maggiore (concetti richiamati sia dall’art 14 della Direttiva 91/12/CEE che dall’art 4 del TUA ratione temporis applicabile) che permettono invece di fare salva la responsabilità del depositario autorizzato. Durante il magistrale esercizio di auto-confutazione ad opera della stessa Corte di Cassazione (ai fini della formulazione del quesito di rinvio pregiudiziale) venivano segnalate infatti alcune pronunce della Corte di Giustizia nelle quali si evidenziava sostanzialmente che “contrasta con i principi generali del diritto dell’unione Europea, in particolare i principi di certezza del diritto e di proporzionalità, una normativa nazionale che non consenta allo stesso di provare a fini esimenti la propria totale estraneità al fatto illecito” (richiamando ivi il punto 54 della causa C-81/15 Kapnoviomichania Karelia e le cause C-271/06 Netto Supermarkt GmbH &Co e C-108/2017 Enteco Balti UAB anche se queste ultime due in riferimento all’IVA e ai dazi doganali). Oltre ai casi già richiamati nell’ordinanza in commento, sono rintracciabili altresì ulteriori arresti giurisprudenziali comunitari a favore della possibilità di esimere da responsabilità il depositario autorizzato (anche se a determinate condizioni). Con la sentenza C-314/06 Pipeline Mediterranèe, la Corte di Giustizia, affrontando la questione dell’interpretazione della nozione di caso fortuito e forza maggiore previsti dall’art 14 della direttiva 91/12/CEE, ha sancito che “un depositario autorizzato può quindi pretendere di beneficiare dell’esenzione solo se dimostra l’esistenza di circostanze che sono a lui estranee, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso”. [Come inoltre evidenziato da S. ARMELLA e G. PERSICO, Evoluzione e problematiche del diritto di abbuono dell’accisa, in l’IVA, 7, 2013: “La Corte, in particolare, chiariva che per circostanze estranee al depositario debbano intendersi quelle che siano a un tempo estranee in senso materiale o fisico e che “sembrano sfuggire oggettivamente al controllo del depositario autorizzato o situarsi al di fuori dell’ambito di sua responsabilità”. Ma vi è di più: la Corte di Giustizia statuisce espressamente che “l’applicazione di tali requisiti… non deve condurre a imporre una responsabilità assoluta del depositario autorizzato per le perdite dei prodotti che si trovano in un regime di sospensione”]. Con tale pronuncia, pertanto, viene stabilito che il concetto di forza maggiore deve essere inteso in un accadimento che non può essere controllato dal depositario autorizzato e che quindi assolutamente permette di esimere da responsabilità chi si appella a tale principio. Alla luce di quanto riportato non è dunque sicuramente errato affermare che la definizione della responsabilità come oggettiva del soggetto passivo possa ritenersi in contrasto sia con le modalità di applicazione degli elementi empirici che caratterizzano la forza maggiore ma anche rispetto al naturale concetto ontologico della stessa. La forza maggiore viene infatti definita dall’Amministrazione finanziaria come “ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto […]” [Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.180/E del 1998], e che dunque per definizione permetterebbe di scusare un soggetto in determinate situazioni non minimamente controllabili dallo stesso. La nozione in esame, inoltre, per come concepita dall’articolo 14 allora in vigore e confermata dalle successive pronunce comunitarie, richiamerebbe sia degli elementi oggettivi che soggettivi in capo al depositario autorizzato. I primi relativi alle circostanze del tutto estranee all’operatore economico mentre i secondi legati alla dovuta, obbligatoria nonché considerevole diligenza a premunirsi di fronte ad eventuali conseguenze negative dell’accadimento anormale e non prevedibile. A tal riguardo, infatti, l’essenza stessa del concetto di forza maggiore, quando introdotto nel diritto vivente, determinerebbe l’impossibilità che la responsabilità del depositario autorizzato possa essere definita come meramente oggettiva. Se ancora nella fattispecie di un furto potrebbe essere opinabile la forza maggiore o il caso fortuito dell’accadimento, sicuramente in una circostanza come quella in esame, la falsificazione della documentazione da parte del cessionario straniero di certo realizzerebbe tutte le condizioni per invocare l’istituto esimente. Analoghe considerazioni potrebbero essere fatte per il caso fortuito in quanto anche in tale occasione, gli eventi imprevedibili, anormali e non minimamente presumibili da parte de depositario autorizzato permetterebbero a quest’ultimo di esimersi da dolo e colpa grave rispetto all’accaduto.
Alla luce di quanto descritto appare dunque più che ragionevole il dubbio interpretativo individuato dai giudici Ermellini chiaramente espresso nel quesito rivolto alla Corte di Giustizia: “Se l’art 14, primo periodo, della Direttiva 91/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio1992 debba essere interpretato nel senso che, in caso di svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa, la responsabilità del depositario garante del pagamento dell’imposta sia di tipo oggettivo, senza alcuna possibilità di discarico dall’obbligazione e dalle somme corrispondenti alle relative sanzioni, anche qualora detto svincolo dipenda da un fatto illecito - esclusivamente – imputabile ad un soggetto terzo, ovvero possa essere interpretato nel senso che l’abbuono dell’imposta e delle sanzione correlative vada riconosciuto – quale caso fortuito ovvero forza maggiore – al depositario garante che risulta non solo del tutto estraneo al fatto illecito del terzo (la falsificazione della documentazione di scorta n.d.r.) ma anche legittimamente ed incolpevolmente affidato in ordine alla regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione d’imposta”.
4. Per concludere, a parere di chi scrive il rinvio alla Corte di Giustizia appare totalmente legittimo e fondato. Se il furto e della rapina risultano eventi che non potrebbero essere in grado di per sé a giustificare l’applicazione dell’abbuono d’imposta ex art. 4 del “TUA”, l’artificiosa alterazione della documentazione rilevante ai fini della movimentazione dei beni soggetti ad accisa potrebbe, invece, portare a differenti conclusioni. Qualora sia possibile sostenere, stante lo svincolo irregolare dei prodotti, la completa ed assoluta estraneità ai fatti del depositario autorizzato, si potrebbe legittimamente concludere (a maggior ragione in un caso specifico di arbitraria falsificazione della documentazione ad opera di terzi) che lo svincolo irregolare sia effettivamente da ricondursi al caso fortuito e alla forza maggiore. Dette affermazioni chiaramente acquisiscono rilevanza dal momento in cui si intende porre su un piano empirico differente la falsificazione della documentazione e il furto in senso stretto, non assimilando a quest’ultimo tutte le ipotesi di svincolo irregolare. Invero la Corte di Giustizia, come visto, si è già espressa più volte in favore del contribuente anche se prevalentemente con riferimento all’iva e ai dazi doganali. Una diretta e nuova pronuncia della Corte di Giustizia in linea con quanto già statuito con il dispositivo C-314/06 Pipeline Mediterranèe, sicuramente segnerebbe un’inversione di tendenza rispetto alla qualificazione della responsabilità del depositario autorizzato come strettamente “oggettiva”, anche se, presumibilmente, ciò non scalfirebbe minimamente l’approccio conservativo in sede di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Inoltre, la discrezionalità concessa a quest’ultima dal nuovo art. 4, in merito alla valutazione della prova scriminante fornita dal soggetto obbligato, non pone sicuramente una lapide su quella che potrà/dovrà essere una valutazione obiettiva della reale o meno perdita irrimediabile di prodotto verificatasi al fine di giustificare l’applicazione dell’abbuono d’imposta (sia esso un furto o qualsivoglia ipotesi di svincolo irregolare).