argomento: Principi generali e fonti - Giurisprudenza
Con l’ordinanza interlocutoria 5 ottobre 2022, n. 28992, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiesto l’intervento dell’Ufficio del Massimario al fine di acquisire gli elementi utili per dirimere una questione da tempo controversa riguardante il corretto inquadramento degli oneri generali del sistema elettrico e la conseguente giurisdizione. Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno ripreso la giurisprudenza costituzionale che qualifica una entrata erariale come tributaria se presenta determinate caratteristiche quali: a) la doverosità della prestazione; b) il collegamento della prestazione alla spesa pubblica; c) la previsione di una fonte legale relativa all’obbligazione. Inoltre, si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, nell’attribuire agli oneri di sistema natura tributaria, identifica le caratteristiche necessarie (e in parte coincidenti con quelle individuate dalla giurisprudenza costituzionale italiana) per poter qualificare come imposta indiretta una prestazione patrimoniale imposta.
» visualizza: il documento (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 ottobre 2022, n. 28992 )PAROLE CHIAVE: fiscalitā dell - oneri generali di sistema - natura giuridica
di Caterina Verrigni