argomento: IVA - Legislazione e prassi
Sempre più rispetto al passato, i modelli di business delle imprese che operano nel settore delle esposizioni artistiche, quali mostre e musei, prevedono che i visitatori possano fotografare le opere d’arte, di design o le creazioni artistiche in generale, così da poterle divulgare sui propri profili social. La non controllabile azione dei visitatori di fotografare e di divulgare dette immagini ha lo scopo di suscitare in altri soggetti l’interesse a visitare il mdesimo spazio espositivo. L’incremento degli ingressi presso il museo o la mostra, conseguente all’anzidetta divulgazione virale dei “post” artistici, non si comprende se debba essere definito un “beneficio commerciale indiretto” per la società museale, tale far perdere il diritto all’esenzione Iva applicato ai diritti d’ingresso ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 22, d.p.r. 633/1972. Difatti, l’incremento delle vendite dei ticket di accesso alla mostra o al museo, per effetto della “viralità” delle immagini artistiche, potrebbe essere inteso, nello stesso tempo, come una speculazione commerciale, sacrificabile al tributo sui consumi, oppure rimanere un’attività perimetrata all’interno dello scopo divulgativo dell’arte, dunque esente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
PAROLE CHIAVE: iva - esenzione - divulgazione del messaggio artistico
di Alessandro Tropea