argomento: Attuazione del tributo - Legislazione e prassi
La normativa fiscale può giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo del fenomeno dell’enoturismo, condizionando le scelte degli operatori economici tutte le volte nelle quali viene riservato un trattamento fiscale migliore a talune attività esercitate nell’ambito di un contesto rurale vitivinicolo, rispetto alle medesime attività sviluppate al di fuori di esso. Ciò, non senza frizioni con il principio di uguaglianza fiscale
PAROLE CHIAVE: enoturismo - attivitā connesse - reddito agrario - tassazione sul reddito
di Paola Milioto
1. L’enoturismo è un settore in continua espansione all’interno del quale il prodotto “vino” esce da una logica unicamente commerciale relegata alla sola vendita del prodotto, per assumere una connotazione maggiormente trasversale, che pone talune questioni di rilievo sul regime fiscale applicabile al settore enoturistico: in particolare, se deve (può) trovare applicazione un regime ordinario (con eventuale riconoscimento di taluni crediti di imposta specifici), o se, invece, un regime forfettario, o se, ancora, un regime simile a quello riservato ai redditi fondiari, con determinazione catastale.
Il vino è un prodotto agricolo alimentare che, grazie alla sua ampia e indiscriminata fruibilità, ha rappresentato uno dei principali collanti culturali all’interno del settore agricolo, in grado di fare assumere a tale settore una nuova declinazione in chiave turistica – con incredibili risultati in termini di indotto economico e rivalutazione dei territori (il giro di affari in Italia supera i 2,5 miliardi di euro all’anno; www.movimentoturismovino.it) –, testimoniata dalla sempre più crescente attenzione che è stata manifestata verso il fenomeno da associazioni culturali, movimenti e gruppi di lavoro (ad esempio, il Movimento Turismo del Vino; l’Unione Italiana Vini; etc.). La stessa l. 12 dicembre 2016, n. 238 (cd. Testo Unico Vino) ha definito, all’art. 1, il “vino” quale patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
Sempre più spesso, dunque, si sente parlare di Turismo del vino (o enoturismo) inteso come quel settore eterogeneo in via di continua espansione in grado di creare una commistione sinergica tra (i) produzione vitivinicola da un lato; (ii) turismo nei territori locali, dall’altro; e (iii) benessere, da un altro lato ancora, con una mescolanza di esperienze variegate, che spaziano dalle visite guidate presso i territori a vocazione vitivinicola, presso le cantine e presso i vigneti, alle esperienze degustative dei vini e dei cibi di produzione locale e, financo, alle esperienze di vendemmia turistica e di vendita dei prodotti locali.
Insomma, quando si parla di enoturismo, non si fa più (solo) riferimento alla sola produzione vitivinicola, ma entrano in gioco molteplici settori economici prima considerati nella loro individualità, che permettono al fenomeno di impattare notevolmente anche sulle imprese ricettive collocate all’interno dei territori rurali interessati (i) talvolta favorendo il loro inserimento in zone a scarsa attrattività turistica (come si è verificato, ad esempio, in Italia, nelle Langhe e nelle colline del Prosecco; o in Francia, nella regione dello Champagne), (ii) talaltra aumentando il fenomeno turistico già in essere (si pensi, ad esempio, ai territori che si collocano alle pendici dell’Etna).
In questo contesto, la normativa fiscale può giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo del fenomeno enoturistico, se sol si considera la convenienza che un operatore economico può ritrarre – ad esempio e come si dirà – dall’attività ricettiva sviluppata in un contesto rurale vitivinicolo, rispetto alla medesima attività sviluppata al di fuori di tale contesto, essendo differenti i regimi impositivi cui le due attività saranno soggette. Dal che ne deriva all’evidenza una qualche frizione con il principio di uguaglianza, in quanto potrebbe non essere giustificato (quindi, potrebbe non essere considerato ragionevole) un diseguale trattamento fiscale (per attività sovrapponibili) fondato unicamente sulla diversa collocazione geografica dell’attività stessa e sul coinvolgimento o meno del prodotto del vino all’interno di essa.
Ciò, quanto meno, per quello che riguarda la fiscalità interna.
2. L’enoturismo, infatti, viene disciplinato essenzialmente a livello nazionale, mentre in ambito europeo non si rinviene una disciplina organica del fenomeno; ciò, nonostante molti siano stati gli interventi della politica agricola europea (prima comunitaria, oggi unionale) susseguitisi nel tempo, che hanno aperto alla «possibilità di integrazione del reddito agrario che tale attività induceva, cui conseguiva una maggiore spinta delle popolazioni locali a permanere nei luoghi più marginali ovvero meno vocati sia ad accogliere un turismo tradizionale che a realizzare un'agricoltura redditizia» (A. CARROZZA, Agriturismo, in Irti (a cura di), Dir. Priv., IV, Diritto agrario, Milano, 1983, 63, ss.; N. FERRUCCI, L'agriturismo: icona della trasversalità dell'agricoltura tra impresa, alimentazione, ambiente e paesaggio, RDA, 2007, 679).
Nello scenario europeo si è sempre fatto strada quel concetto – inserito poi a livello nazionale, tanto nella originaria l. n. 730/1985 sull’agriturismo, quanto nella l. n. 268/1999 sulle Strade del vino, come si dirà – di multifunzionalità dell’impresa agricola, in grado di accostare l’elemento primario dell’agricoltura tradizionalmente intesa a quello secondario del turismo, sul presupposto, da un lato, che una politica agricola finalizzata essenzialmente all’aumento delle produzioni fosse oramai insostenibile finanziariamente e, dall’altro lato, che l’attività agricola potesse avere un ruolo ben oltre la sola produzione. Si è passati, pertanto, da una visione essenzialmente produttiva dell’impresa agricola a una maggiormente culturale, in grado di valorizzare anche aspetti ambientali, sociali ed economici (P. BORGHI, Commento all'art. 1, in Commentario alla l. 20 febbraio 2006, n. 96, a cura di Borghi, NLCC, 2007, 128).
Gli interventi europei nel settore sono stati molti, anche nell’ambito della stessa politica agricola comune (cd. PAC), nell’intento di sostenere la vitalità e redditività economica delle zone rurali attraverso finanziamenti e azioni a sostegno dello sviluppo rurale (si pensi ai Programmi europei di Sviluppo rurale; oppure, all’avvio della Rete europea per lo sviluppo rurale; o ancora, ai progetti e alle iniziative europee sviluppatesi nell’ambito dell’iniziativa di cooperazione comunitaria Interreg, che hanno permesso l’approvazione dei progetti “Vintur: spazio Europeo dell’enoturismo” e “Terra Vino”). Tutti questi interventi, però, si muovono sulla linea del mero finanziamento o della soft law, con la conseguenza che a livello unionale l’obiettivo della valorizzazione e dell’incentivo allo sviluppo rurale ha, sì, un impatto sullo sviluppo e sul sostegno dell’enoturismo (G. P. CESARETTI, A. ANNUNZIATA, Strategie e strumenti per la valorizzazione sostenibile nelle produzioni agroalimentari di qualità, FrancoAngeli 2011, pag. 162), ma solo indiretto, in quanto il fenomeno non viene disciplinato e regolamentato specificatamente, essendone solo agevolata la nascita attraverso finanziamenti una tantum.
3. A livello nazionale, invece, l’enoturismo gode di una disciplina diretta più specifica e dettagliata.
Venendo propriamente all’esperienza italiana, in generale – e, quindi, non solo con il focus della legislazione fiscale – il fenomeno dell’enoturismo è stato affrontato più volte dal legislatore italiano, con una legislazione non organica e spesso di difficile comprensione; ciò fino al 2017, anno a partire dal quale si è tentato di fornire un quadro organico del settore dell’enoturismo. Tale tentativo, però, non ha sortito i risultati sperati, in quanto, lungi dall’essere stata rispettata la annunciata organicità legislativa nel settore, si è assistito a una proliferazione di discipline specifiche (sull’agriturismo, piuttosto che sui percorsi della “strada del vino”) che hanno dato vita ad una serie di modelli riconosciuti normativamente, utilizzabili dagli imprenditori agricoli indistintamente per il perseguimento di obiettivi e per l’esercizio di attività in grande parte sovrapponibili.
Seguendo un ordine grandemente cronologico, uno dei principali interventi in materia ha riguardato la disciplina dell’agriturismo, oggi regolata dalla l. 20.2.2006, n. 96 (Disciplina organica dell'agriturismo, che ha abrogato la precedente l. 5.12.1985, n. 730), la quale definisce l’attività agrituristica come quell’attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, o in forma di impresa individuale, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali (secondo le indicazioni di cui all’art. 2135 c.c.) – che devono restare prevalenti rispetto all’attività agrituristica –. Nell’ambito delle attività agrituristiche si annoverano, per ciò che in questa sede interessa rilevare (e anticipando sin da ora come tali attività siano in parte sovrapponibili a quelle proprie delle attività enoturistiche di cui alla l. 27 dicembre 2017, n. 205 di cui si dirà appresso): (i) la somministrazione “di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona”; (ii) l’organizzazione di “degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini”; (iii) l’organizzazione di “attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo”.
Ulteriore tappa verso il concreto riconoscimento dell’enoturismo è rappresentata dalla Disciplina delle Strade del vino, di cui alla l. 27.7.1999, n. 268, la quale, perseguendo l’obiettivo di valorizzare (mediante agevolazione e contributi finanziari) i territori a vocazione vinicola, ha permesso la creazione di percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole. Il comma 3 dell’art. 1 specifica che “Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle "strade del vino", possono [ma non devono] essere ricondotte alle attività agrituristiche”. La mera possibilità (e non il dovere) di ricondurre tali attività all’interno delle attività agrituristiche di cui all’(allora) l. n. 730/1985 (oggi l. n. 96/2006) è stato da subito apprezzato in termini di multifunzionalità dell’impresa agricola moderna (L. FRANCARIO, La valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano attraverso i segni del territorio, in La regolamentazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione Europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali, Atti del Convegno di Udine, 24/25-11-2006, Milano, 2007, 55), in grado di fornire attività turistico-ricettive o di valorizzazione del sistema agro-alimentare (diverse dalle tradizionali attività di coltivazione) che non sono più rigidamente ancorate alla sola azienda agricola (e alla sola attività agrituristica, unica attività che aveva ricevuto un riconoscimento legislativo anche a tali fini). Come affermato da autorevole dottrina, «Si realizza, in tal modo, un completamento dell’attività di somministrazione di pasti e bevande, quale attività già tipica dell’azienda agrituristica, che comporta un potenziamento del servizio di promozione dei prodotti aziendali» (L. FRANCARIO, L. PAOLONI, Agriturismo (I agg.), in Digesto, Disc. Priv., Sez. civ., IV, Torino, 2009).
Infine, è con la l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), commi da 502 a 505 dell’art. 1, che è stata disciplinato direttamente – sebbene non in modo organico e con un risultato meno ambizioso rispetto alle intenzioni originarie – l’enoturismo. Il comma 502 contiene la definizione di enoturismo, specificando espressamente come con tale termine “si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine”. Il d.m. 12 marzo 2019 del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha definito (in attuazione di quanto richiesto dal comma 504 della suddetta l. di bilancio per il 2018) le Linee guida […] per l'esercizio dell'attività enoturistica. Tali Linee guida, dopo avere evidenziato come le attività enoturistiche debbano essere considerate attività agricole connesse ai sensi del comma 3 dell’art. 2135 c.c., hanno indicato le attività che possono essere svolte dalle aziende vitivinicole (che, in questa sede non si ripetono, ricalcando grandemente le attività esercitabili all’interno dell’agriturismo).
E allora, l’imprenditore agricolo potrà accedere al mondo del turismo del vino in diversi modi: (i) o facendo proprio il modello dell'agriturismo, nel rispetto degli obblighi amministrativi e fiscali imposti normativamente – e molto spesso resi maggiormente gravosi dalle pretese delle singole regioni –; o (ii) nel caso in cui l’accesso a tale modello risultasse eccessivamente gravoso, ricorrendo a forme diverse di turismo rurale (secondo la definizione europea) più agevoli, quali l'inserimento dell'azienda agricola in appositi percorsi turistico-gastronomici (il riferimento è alle “strade del vino”); oppure ancora (iii) facendo riferimento a modelli di mera ospitalità, quali il “semplice” modello del bed and breakfast insidiato nelle principali zone vitivinicole. Tale possibilità di scelta viene resa possibile dall’attuale sistema legislativo che ammette variegate forme di accesso a talune attività collaterali alla semplice produzione agricola (F. ALBISINNI, Agriturismo e Turismo rurale: pluralità di modelli aziendali, disciplina legislativa ed ipotesi interpretative, RDA, 1998, I, 266).
4. I diversi modelli enoturistici descritti, in ogni caso, accedono ad una medesima disciplina fiscale, quella di cui all’art. 5 della l. 30.12.1991, n. 413, che prevede una tassazione non analitica-ordinaria, bensì forfettaria.
In particolare, l’art. 5 cit. contiene disposizioni fiscali applicabili non solo al modello dell’agriturismo, ma anche a quello delle strade del vino e dell’enoturismo in generale, stante l’espresso richiamo effettuato alla norma dalle singole discipline di settore (in specie, dall’art. 7, comma 2, della l. n. 96/2006 che prevede che “lo svolgimento dell’attività agrituristica […] comporta l’applicazione delle disposizioni fiscali dettate dall’articolo 5, legge 413/1991”; e dal comma 503 della l. n. 205/2017 che prevede che “Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”). In specie, tale previsione ammette, ai fini delle imposte sui redditi, che i soggetti diversi da quelli di cui all’art. 87, co. 1, lett. a) e b) del TUIR (società di capitali, società cooperative, società di mutua assicurazione e altre, per le quali trova applicazione il regime ordinario di cui all’art. 55 TUIR) “che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento”. Per le imposte sui redditi si applica, dunque, un regime forfettario di determinazione del reddito, che fa sì che gli imprenditori agricoli, diversi da quelli assoggettati all’imposta sul reddito delle società (IRES), determinino in modo forfettario appunto (e non ordinario) il reddito imponibile, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di tale attività (al netto dell’IVA) un coefficiente di redditività del 25%. Il regime forfettario, dunque, diventa (teoricamente) il regime “normale” di tali attività, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e dall’imponibile conseguito, in quanto resta applicabile senza alcun limite e senza il rischio che possa esservi un passaggio automatico al regime ordinario. Tale regime “normale”, comunque, troverà applicazione salva la facoltà del contribuente di non avvalersene esercitando l’opzione nella dichiarazione annuale ai sensi del comma 3 del medesimo art. 5. Opzione questa che, come si dirà, consentendo l’accesso a un regime ancora più favorevole per il contribuente, cioè quello proprio del reddito agrario che prevede una determinazione su base catastale e non effettiva del reddito, rende, appunto, solo “teorica” l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 5 cit.
La legge sull’agriturismo (l. n. 96/2006), inoltre, prevede espressamente all’art. 2, co. 5 che “a ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo”. Dalla lettura congiunta del menzionato art. 2, co. 5 e dell’art 7, co. 2 della l. n. 96/2006, dunque, emerge chiaramente come, in linea di principio, per le attività agrituristiche – nell’ambito delle quali può svilupparsi l’enoturismo, come detto – il trattamento fiscale (ai fini delle imposte dirette e dell’IVA) sia unicamente quello di cui all’articolo 5, della citata l. n. 413/1991; ciò, nonostante l’attività agrituristica – nell’impianto delineato dalla l. n. 96/2006 – sia connessa a quella agricola. Del resto, il secondo periodo del summenzionato art. 7, co. 2 specifica espressamente che “In mancanza di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo”.
Tanto illustrato, è evidente come già di per sé l’applicazione di tale regime determini una disparità di trattamento a parità di attività economiche esercitate.
Si prenda ad esempio l’attività ricettivo-alberghiera esercitata per professione abituale, ancorché non esclusiva, in una comune città turistica da un soggetto che non realizza tale attività nel solco della propria azienda agricola, né in un territorio a vocazione vitivinicola. Tale attività viene generalmente considerata attività inclusa nella categoria dei redditi di impresa, con applicazione degli artt. 55 ss. del TUIR, non potendo questa accedere al regime di cui all’articolo 5, della citata l. n. 413/1991, o al regime opzionale di cui alla determinazione del reddito agrario. Alla medesima attività ricettivo-alberghiera (immaginiamo la gestione di uno stesso numero di camere), svolta sempre per professione abituale (però, in questo caso non in una comune città, ma) (i) o nell’ambito di un’attività agrituristica (quindi, secondo la disciplina specifica, in modo tale che vi sia una relazione con il fondo dell’azienda e con le attività esercitate dall’imprenditore agricolo); (ii) o nell’ambito dei servizi di accoglienza richiesti dalla disciplina sull’enoturismo in territori a vocazione vitivinicola, invece, tornerà applicabile un differente regime fiscale. E difatti, in tali contesti, l’attività ricettivo-alberghiera sarà sottoposta o al regime fiscale forfettario (quindi non ordinario analitico) “normale” di cui all’art. 5, della l. n. 413/1991; o, su opzione, al regime impositivo del reddito agrario, dovendosi qualificare, tale attività ricettiva, attività agricola per connessione.
In tale secondo contesto (attività ricettiva svolta nell’ambito di un agriturismo o, comunque, in territori vitivinicoli), già la stessa applicazione del regime di cui all’art. 5, della l. n. 413/1991 – che per espressa previsione normativa rappresenta il regime “normale” applicabile alle attività enoturistiche, esercitate anche nella forma dell’agriturismo – permetterebbe ai relativi operatori economici di accedere ad un trattamento fiscale migliore, rispetto a quello riservato ai competitors collocati in altre zone non rurali e vitivinicole, potendo solo i primi, e non anche i secondi, utilizzare una determinazione forfettaria del reddito. Dal che ne deriverebbe una prima (ingiustificata) disparità di trattamento, fondata unicamente sulla collocazione geografica della struttura ricettiva.
Ma tale disparità di trattamento è destinata ad accentuarsi, in ragione della qualificazione soggettiva degli imprenditori agricoli, tutte le volte nelle quali questi decidano di accedere alla determinazione catastale del reddito (agrario) esercitando l’opzione di cui al comma 3 dell’art. 5 della l. n. 413/1991. Opzione che, come più sopra anticipato, è destinata ad essere esercitata in un numero considerevole di casi, posta la assoluta convenienza che l’imprenditore agricolo può ritrarre dall’applicazione delle regole di determinazione del reddito agrario su base catastale, relegando il regime di cui al summenzionato art. 5 ad essere regime destinato a trovare fisiologicamente applicazione in un numero molto limitato di casi.
5. Da quanto indicato, emerge chiaramente come i singoli regimi fiscali nazionali – non solo in Italia, ma anche negli altri Stati europei –, possano grandemente e direttamente influenzare lo sviluppo rurale (e, con esso, l’enoturismo), potendo questi impattare sulle scelte decisionali degli imprenditori agricoli, condizionandone l’inserimento in taluni mercati economici piuttosto che in altri (e, quindi, condizionando altresì la riuscita degli obiettivi posti dalla politica agricola europea).
Secondo uno studio condotto dalla Fondation puor la recherche sur la biodiversité (G. SAINTENY, L. DUPUIS, Taxation of agricultural land in Europe: a comparative approach, 2021), infatti, al di là della possibile soggezione del medesimo terreno agricolo a più imposte – che, come evidente, comportando una crescita del peso fiscale annuale e una contestuale decrescita del reddito annuo dei terreni, porta a una diminuzione del valore stesso di tali terreni e, conseguentemente, della propensione al loro sfruttamento economico (ad esempio, la Francia è un caso emblematico di coacervo impositivo, in quanto il medesimo terreno agricolo può essere colpito dall’imposta sui redditi agrari, dall’imposta sul patrimonio, dall’imposta di successione etc.) –, nell’ambito delle imposte sui redditi e, in particolar modo, quella sui redditi agrari, questa a livello europeo (i) in taluni casi non esiste; (ii) in altri casi è esente; (iii) in altri casi, pur esistendo ed essendo analiticamente individuata, è sottoposta all’applicazione di aliquote abbastanza basse.
Ed è evidente che, nei paesi (come l’Italia; ma si ricordano, senza esigenze di completezza, anche Irlanda, Svezia, Finlandia, Bulgaria, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovenia, Croazia, Germania, Paesi Bassi) nei quali il reddito agrario viene assoggettato a tassazione sulla base delle risultanze catastali – imponendosi così non una tassazione effettiva e analitica dello specifico reddito prodotto in relazione a quello specifico terreno, ma una tassazione forfettaria in relazione al reddito medio ordinario ritraibile in condizioni normali da tutti i terreni che appartengono ad una data categoria catastale – le attività connesse a quelle agricole sono incentivate nella loro prosecuzione, rispetto ai paesi nei quali tali attività subiscono una tassazione ordinaria.
6. Orbene, al di là della portata del nuovo art. 2135, co. 3, c.c. (come modificato dalla l. 18.5.2001 n. 228), che ha espressamente incluso fra le attività “connesse” a quelle agricole anche le attività […] di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge – e che, come noto, è norma che viene richiamata espressamente dall’art. 32 TUIR –, si è già detto di come le attività enoturistiche siano state espressamente riconosciute in Italia attività agricole connesse dal d.m. 12 marzo 2019 emanato in attuazione del comma 504 della l. di bilancio per il 2018, che ha regolato l’enoturismo.
Una legislazione nazionale siffatta, che permette di includere all’interno del calcolo del reddito agrario anche le attività economiche enoturistiche – in quanto connesse a quelle agricole tradizionali –, però, se da un lato ha l’evidente pregio di favorire la nascita del fenomeno dell’enoturismo, dall’altro lato, però, si pone quale modello fiscale destinato a creare non pochi problemi di eguaglianza fiscale posto che il discrimine tra l’applicazione di un regime impositivo (ordinario) e l’altro (forfettario, anche catastale) è basato su un elemento, cioè la collocazione geografica dell’azienda agricola in un territorio a vocazione vitivinicola, che – a parere di chi scrive – non è espressivo di una valida ragione economica giustificatrice di tale diverso trattamento fiscale.
Non senza accennare al fatto che il summenzionato art. 5, della l. 431/1991 dispone anche, in punto di IVA, che “I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l’imposta sul valore aggiunto riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni”. Il che, oltre a sollevare qualche perplessità in punto di riduzione del gettito IVA, in ogni caso rende sicuramente più competitivi sul mercato taluni operatori economici rispetto ad altri.
Insomma, forse sarebbe stato più corretto individuare una soluzione fiscale di compromesso in grado di supportare, sì, l’enoturismo, ma attraverso il riconoscimento di specifici crediti di imposta, che se da un lato favoriscono l’espansione del settore, dall’altro lato permettono un adeguato controllo del suo sviluppo.