Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

21/07/2024 - I dati estratti da un sistema informatico in sede di ispezione non godono di fede privilegiata: rimane la libera valutazione da parte del giudice

argomento: IRES - Giurisprudenza

L’ordinanza in argomento si pronuncia su un ricorso avverso una sentenza della CTR Lazio avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento in materia di reddito di lavoro dipendente per omesse ritenute, corretto inquadramento del trattamento di trasferta e prestazione lavorativa straordinaria, a seguito di P.V.C. della Guardia di Finanza conseguente ad un accesso ispettivo dell’I.N.P.S. All’emanazione di avviso di accertamento per le omesse ritenute si giungeva, tra l’altro, tramite la valorizzazione di alcuni dati informatici estratti durante le attività ispettive che evidenziavano irregolarità nella gestione del personale dipendente tra diversi cantieri. La contribuente lamenta che tale prova non potesse essere utilizzata poiché illegittimamente acquisita. Tuttavia, tale percorso veniva avallato dalle corti di merito e dalla Suprema Corte che ribadiva come il verbale redatto dal pubblico ufficiale godesse di fede privilegiata nella parte in cui attestava le modalità di estrazione dei suddetti dati informatici, mentre l’apprezzamento e la valorizzazione probatoria di questi ultimi rimane oggetto di libera valutazione del giudice. La parte, inoltre, deducendo un’errata ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell’accertamento per errata valutazione da parte dei giudici di merito degli elementi di prova contenuti nel P.V.C., sostiene che gli atti conseguenti all’attività ispettiva siano da considerare viziati per aver valorizzato elementi impropriamente acquisiti dai pubblici ufficiali, anche ai sensi di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Da ultimo, la ricorrente lamenta l’omessa valutazione da parte del giudice di appello degli elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di giudizio, andando così a travalicare i confini del sindacato di legittimità propri della Suprema Corte. Tutti e tre i motivi di ricorso, che di seguito si andranno compiutamente ad esporre, vengono rigettati dagli Ermellini.

» visualizza: il documento (Corte di Cass., ord. 21 marzo 2024, n. 7569) scarica file

PAROLE CHIAVE: processo verbale di contestazione - ispezione - modalitā di verifica - - omesso versamento ritenute


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