argomento: Imposte sui trasferimenti e altri tributi - Giurisprudenza
La Suprema Corte ribadisce che l’atto di conferimento di beni in trust deve essere assoggettato alle imposte sui trasferimenti in misura fissa. Nonostante ciò la vicenda non è ancora definitivamente risolta in quanto si registrano opinioni giurisprudenziali di segno opposto. Si rende, quindi, necessario un intervento delle Sezioni Unite.
PAROLE CHIAVE: trusts - atto di conferimento dei beni - imposte indirette
di Francesco Montanari
I Giudici di legittimità, nella sentenza annotata, ritengono, da un lato, non applicabile l’art. 9, D.P.R. n. 131/1986 (“Altri atti aventi un contenuto patrimoniale”) in quanto la patrimonialità – secondo consolidati principi giurisprudenziali (da ultimo, vd. Cass. 13141/2018) – implica l’onerosità (da escludersi, radicalmente, nel caso del trust) e, dall’altro, che non può trovare applicazione la nuova imposta sulle donazioni in quanto il trust non è assimilabile ad un vincolo di destinazione (notoriamente da ricondurre nell’ambito applicativo di detto tributo ai sensi dell’art. 2, comma 47, L. n. 286/2006).
2.La motivazione della sentenza è piuttosto “scarna” e rinvia, testualmente, ad una precedente sentenza (Cass. n. 21614/2016) a mente della quale «pur volendo tenere presente che, ai sensi dellaL. n. 286 del 2006,art. 2, comma 47 (recante legge sulle successioni e donazioni), anche per i vincoli di destinazione “è prevista un’imposta» è comunque da escludere che «il conferimento dei beni in trust dia luogo ad un reale trasferimento imponibile», perché contrario «al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari».
La sentenza annotata si pone in linea con un ulteriore recente arresto giurisprudenziale (Cass. n. 975/2018) che, a sua volta, appare di fondamentale importanza per comprendere il “cuore” della questione e della natura stessa del trust: l’applicazione delle imposte in misura fissa, infatti, è conseguenza del fatto che «il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest’ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto istitutivo del trust, per cui l’intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea».
Già in talune precedenti pronunce (Cass. nn. 25478, 25479 e 25480/2015) era stata stigmatizzata la “illogicità” dell’applicazione della«imposta sul trasferimento (ipotecaria e catastale) già al momento della istituzione del trust»: ciò in quanto«non a tale momento è correlabile il trasferimento definitivo di ricchezza che in effetti rileva quale indice di capacità contributiva … (omissis) … la costituzione del vincolo di destinazione non è in grado, in sé, di determinare il presupposto dell’obbligazione tributaria».
In altri termini, il Supremo Collegio valorizza due elementi caratterizzanti ogni tipologia di trust: la mancanza di qualsivoglia arricchimento in capo al trustee (e, dunque, la radicale insussistenza di indici di capacità contributiva) e la “provvisorietà” della proprietà in capo a quest’ultimo (fenomeno che, in dottrina, viene comunemente definito con il termine “proprietà-affidamento”).
In particolare, con la sentenza n. 13626/2018 – la quale, espressamente, si “dissocia” dai propri precedenti di segno opposto – è stato affermato che iltrust mediante il quale si costituisce un vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo in favore del trustee, sebbene funzionale al successivo ed eventuale trasferimento della proprietà dei beni vincolati ai soggetti beneficiari, deve essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni, facendo emergere la potenziale capacità economica, exart. 53 Cost., del destinatario del trasferimento.
Appare, quindi, evidente che si rende necessario un intervento risolutivo delle Sezioni Unite, stante l’evidente stallo della Corte conseguente a posizioni delle sezioni semplici del tutto inconciliabili.