argomento: Agevolazioni - Legislazione e prassi
L’attuazione della disciplina fiscale della Zes Unica sta riscontrando dei limiti sulla sostenibilità finanziaria che rischia di condizionare l’efficacia e l’efficienza dello strumento stesso in termini di certezza e affidamento. Il parametro della sostenibilità potrebbe rappresentare un’ipotesi di integrazione della disciplina con evidenti vantaggi nell’ambito della contabilità di Stato. Progetto di ricerca Prin PNRR “Fiscalità e finanza pubblica nella transizione verso uno sviluppo economico sostenibile” finanziato con fondi del Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Programma finanziato dall’Unione Europea. NextGenerationEU, PRIN PNRR 2022 Prog. n. P20229KAX2
PAROLE CHIAVE: zes unica - sostenibilità finanziaria - sostenibilità green
di Paolo Barabino
Con il recentissimo provvedimento del 22 luglio 2024 (prot. n. 305765/2024) l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale del credito d’imposta “effettivamente fruibile per gli investimenti nella zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica” fissandola al 17,6668 per cento: è evidente il notevole scostamento del suddetto valore rispetto a quello teoricamente spettante pari fino al 70 per cento a favore delle imprese che effettuino l’acquisizione di beni strumentali (comma 1, art. 16 D.L. 124/2023, conv. L. 162/2023) e (comma 2) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché l’acquisto di terreni e l’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (più precisamente dal 15% al 70% in ragione della Regione ove ha la sede l’impresa e della dimensione del soggetto, in base a quanto fissato dalla Carta degli aiuti a finalità regionali 2022-2027).
La riduzione della percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante scaturisce banalmente dal rapporto tra l’entità della copertura finanziaria della misura e il numero delle domande/prenotazioni effettuate (1.670.000.000 di risorse stanziate per il 2025/9.452.741.120 crediti d’imposta richiesti).
Per di più, a ben vedere, il suddetto parametro del 17 per cento è da riferirsi al credito d’imposta prenotato e non al valore dell’investimento, pertanto la precisa ed effettiva percentuale spettate è da rimodulare ancora al ribasso in ragione della teorica percentuale godibile per dimensione dell’impresa e sede della stessa (detto diversamente, ad esempio, il 17 per cento del 15 per cento o del 70 per cento in base alla dimensione e alla localizzazione dell’impresa richiedente).
Ad ogni modo, si osserva un forte interesse manifestato dalle imprese per la misura del credito d’imposta relativo alla Zes Unica, cartina di tornasole di una particolare attenzione verso investimenti nell’area del Mezzogiorno in ragione anche della futura compensazione con le imposte dovute di una parte dell’investimento da realizzare.
Tuttavia, fatti salvi interventi del Governo per incrementare il fondo stanziato, si può ipotizzare che tale percentuale verrà rideterminata al rialzo da parte della Agenzia delle Entrate considerato, da un lato, l’effetto disincentivante provocato da una percentuale così ridotta (infatti se molte imprese non dovessero porre in essere l’investimento preannunciato il denominatore del rapporto suddetto diminuirebbe di valore e pertanto la nuova percentuale aumenterebbe) e, dall’altro lato, il termine stringente del 15 novembre 2024 per realizzare l’investimento in oggetto.
Emerge allora una criticità della disciplina del credito d’imposta della Zes Unica così impostata: il successo della misura risulta paradossalmente legato al poco appetibile livello della percentuale effettiva spettante e al ravvicinato termine per la realizzazione dell’investimento.
Pare delinearsi un clima di incertezza e di disillusione i cui effetti non è possibile per il momento ancora comprendere in quanto potranno essere valutati (economicamente) nella loro effettiva manifestazione solo ex post ad investimenti realmente compiuti.
Lo scenario resta offuscato da una certa aleatorietà nella quale verosimilmente una parte consistente degli imprenditori non realizzeranno gli investimenti a causa dell’incertezza della puntuale percentuale del credito d’imposta che li espone a dover sostenere gli oneri per il progetto di investimento senza al momento essere a conoscenza dell’ammontare del credito d’imposta che gli verrà riconosciuto al 15 novembre 2024.
A livello di principio, seppur sotto vesti differenti, si tratta del ricorrente problema di sostenibilità delle agevolazioni fiscali a carico dei conti pubblici: problemi di capienza della posta contabile del bilancio dello Stato destinata a coprire l’agevolazione rappresentata dal credito d’imposta qualificato quale deroga all’ordinario prelievo che necessita pertanto di disponibilità finanziarie per la copertura finanziaria dell’agevolazione.
Sicuramente è degna di nota come la disciplina della Zes Unica abbia assunto una configurazione apprezzabile in termini di sistematicità, di ampio profilo territoriale (con il coinvolgimento dell’intero territorio del Mezzogiorno contraddistinto storicamente dalle medesime criticità), nonché dalla “canalizzazione” della misura fiscale all’interno della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (espressamente richiamato dalla disciplina della Zes Unica, art. 16 D.L. 124/2023, conv. L. 162/2023) immediatamente compatibili con la disciplina europea degli aiuti di Stato (in linea con quanto già auspicato da tempo, cfr. P. Barabino, Nuove prospettive per le zone franche: la ricerca di un paradigma, in Riv. dir. trib. n. 6/2021, p. 531 e ss.) in quanto regolamentati “alla fonte” dalla stessa UE “sganciandosi” dalle precedenti scelte effettuate dal legislatore in casi analoghi di zone franche limitate alle regole degli aiuti de minimis (sugli aiuti minori applicati alle zone franche vedasi criticamente e per ulteriori riferimenti bibliografici, A. Giovanardi, Sulla ragionevolezza delle agevolazioni fiscali collegate allo svolgimento dell’attività economica in un determinato territorio: dalle zone franche urbane alla riduzione dell’imposta sul reddito per le nuove iniziative imprenditoriali nelle zone economiche speciali, in Giur. delle imp., 3/2021, p. 1 e ss.; P. Barabino, Le zone franche nel diritto tributario, Torino, 2020).
Tuttavia, l’ampliamento del presupposto territoriale e del piano strategico (art. 11 D.L. 124/2023, conv. L. 162/2023) comporta inevitabilmente una ingente stanziamento di bilancio a finanziamento della Zes Unica che andrebbe auspicabilmente aumentata ma che potrebbe offrire spunto per una ulteriore soluzione: l’istituzione di un regime fiscale ordinario, differenziato, non derogatorio a favore esclusivamente delle attività imprenditoriali green svolte all’interno della Zes Unica.
Tale approccio conferirebbe alla misura fiscale una duplice sostenibilità, sia in termini di economia ambientale sia in termini di bilancio statale: il nuovo regime fiscale non sarebbe sostitutivo di uno precostituito a favore di tutte le imprese (come accade per il credito d’imposta e la relativa compensazione in F24) e quindi non rappresenterebbe minori entrate per la contabilità di stato. Lo strumento stimolerebbe la nascita e lo svolgimento di attività green che senza un regime ad hoc non sarebbero nate o avrebbero scontato (trattando in modo uguale due fattispecie differenti) una maggiore aliquota secondo un prelievo fiscale incapace di cogliere il parametro green: una differenziazione del regime fiscale che si allontana dalla qualificazione derogatoria per vedere invece una ragionevole articolazione in pieno recepimento delle indicazioni del legislatore costituzionale fornite con le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. (sul punto vedasi anche V. Ficari, Le modifiche costituzionali e l’ambiente come valore costituzionale: la prima pietra di una “fiscalità” ambientale, Zone Economiche Speziali (Zes) e possibili Zone Economiche Ambientali (Zea), in Riv. trib. dir. trib., n. 4/2022, p. 855 e ss.; sulle sfide rappresentate dalla sostenibilità cfr. A. Uricchio, G. Selicalto, La fiscalità dello sviluppo sostenibile, in AA. VV., Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile, a cura di A. Buonfrate, A. Uricchio, Padova, 2023, p. 933 e ss.).
Una simile ipotesi di modulazione del prelievo fiscale tenendo conto del parametro ambientale e della sostenibilità potrebbe essere inoltre interpretata quale attuazione del noto principio di prevenzione: infatti, lo Stato stimolando le attività ecosostenibili nelle sue diverse articolazioni andrebbe a ridurre i futuri interventi a tutela dell’ambiente che le attività non rispettose dell’ecosistema inesorabilmente comporterebbero, a dimostrazione di come i regimi fiscali ordinari ecosostenibili possano essere qualificati in maniera non derogatoria, possano neutralizzare future poste di bilancio destinate a risanamenti ambientali e dunque possano dare vita a nuove forme di prelievo differenziate in ragione delle attività produttive green.
Specularmente, per il soggetto imprenditore, la sostenibilità, anche ambientale, non darebbe luogo a meri oneri di bilancio da affrontare per l’adeguamento del ciclo produttivo ma incarnerebbe l’opportunità per accedere ad un regime fiscale ordinario appositamente pensato ed istituito per le attività sostenibili la cui giustificabilità avrebbe le radici nella natura dell’attività imprenditoriale direttamente estrapolabile dallo statuto dell’impresa green.