argomento: Imposte sui trasferimenti e altri tributi - Giurisprudenza
Il caso oggetto della sentenza annotata () trae origine da un contenzioso civile avente ad oggetto una domanda di risoluzione di un contratto preliminare di vendita di due complessi turistici, all’atto del quale i promissari acquirenti – attori in giudizio - avevano corrisposto alla promittente venditrice acconti in danaro nella misura complessiva di euro seicentocinquamila. Dal tenore della sentenza non si rilevano i motivi della domanda (id est: la causa petendi); si evince però che il tribunale adito aveva ritenuto sussistenti i presupposti della risoluzione e, nel pronunziare la sentenza, aveva accolto anche la domanda accessoria di restituzione degli acconti condannando la promissaria acquirente al pagamento della relativa somma in favore degli attori. In sede di registrazione l’agenzia aveva richiesto il pagamento dell’imposta liquidata in misura proporzionale con l’aliquota del 3%. Avverso tale provvedimento le parti erano insorte deducendo, fra i vari motivi di impugnazione, la illegittimità della pretesa per violazione dell’art.8 lett. e) Tariffa, I parte T.U.R., in quanto a loro avviso la sentenza avrebbe dovuto scontare la tassazione in misura fissa. Con la decisione in commento il giudice tributario respinge il ricorso sul presupposto che le statuizioni condannatorie accessorie alla pronuncia risolutiva debbano scontare l’imposizione in misura proporzionale con l’aliquota del 3% anziché quella fissa invocata dai contribuenti.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia di I grado Salerno, 11 dicembre 2023, n. 4304)PAROLE CHIAVE: imposta di registro - atti giudiziari - risoluzione del contratto
di Achille Benigni
1. La decisione annotata offre lo spunto per approfondire l’argomento della tassazione delle sentenze che pronunciano la risoluzione dei [continua ..]