argomento: IVA - Giurisprudenza
La pronuncia in commento affronta il tema della ripartizione dell’onere della prova nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti. La posizione assunta dalla Cassazione, che ritiene sufficiente la prova della fittizietà del fornitore ai fini della presunzione di consapevolezza o di colpevole ignoranza del contribuente, pone legittimi interrogativi in merito alla sua compatibilità con importanti principi sanciti dalla stessa Cassazione e della Corte di Giustizia UE, i quali richiedono una rigorosa analisi degli indizi oggettivi rilevabili dall’operatore economico. In tale contesto, dunque, con il presente contributo si coglie l’occasione per riflettere su un aspetto cruciale della materia: la necessità di bilanciare l’efficacia dell’azione amministrativa nel contrasto alle frodi con la tutela delle garanzie difensive del contribuente, evitando derive che rischiano di istituire un sistema di responsabilità oggettiva.
» visualizza: il documento (Corte di Cass., ord., 22 aprile 2024, n. 10845)PAROLE CHIAVE: operazioni soggettivamente inesistenti - onere della prova - frodi fiscali - presunzioni - ignoranza
di Renato Bellesini
1. Con l’ordinanza n. 10845/2024 la Suprema Corte di Cassazione è tornata a esprimersi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti [continua ..]