argomento: Sanzioni e contenzioso - Giurisprudenza
In una recente pronuncia, peraltro resa in forma semplificata in esito all’udienza cautelare, ai sensi dell’art. 47 ter, D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. n. 220/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, con sentenza 11 dicembre 2024, n. 462, risolve il caso dell’impugnazione di un diniego di autotutela, optando per l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Giudice tributario. L’iter argomentativo della Corte, muovendo dalla qualificazione dell’originaria istanza di autotutela, nell’ambito della categoria dell’obbligatorietà, disciplinata dall’art. 10 quater, L. n. 212/2000, c.d. Statuto dei diritti del Contribuente, approda alla conclusione dell’esercizio del detto potere sostitutivo. Le ragioni addotte dai Giudici patavini fanno riferimento, da un lato, ai criteri dell’economia procedimentale e processuale e, dall’altro, al conclusivo riscontro, nel caso di specie, della perfetta coincidenza tra gli interessi di cui erano portatrici parte privata e parte pubblica.
» visualizza: il documento (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, sent., 11 dicembre 2024, n. 462)PAROLE CHIAVE: autotutela obbligatoria - diniego di autotutela - potere sostitutivo - giudice tributario
di Mara Pilla
1. L’impugnazione del diniego di autotutela trae origine dall’emissione di una “cartella di pagamento”, recante [continua ..]