argomento: Agevolazioni - Legislazione e prassi
Con il principio di diritto in esame, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la spettanza del credito di imposta in Ricerca & Sviluppo ad una società italiana interamente partecipata da una società americana che le aveva appaltato la ricerca. L’esame del caso di specie è interessante perché dimostra che, ricorrendo i presupposti normativi dell’agevolazione e non verificandosi le ipotesi in cui la stessa è espressamente esclusa (committente residente in paesi che non intrattengono scambio di informazioni con l’Italia, ovvero spese infragruppo per sole privative industriali), l’Agenzia delle Entrate non può sindacare in merito alle modalità in cui la ricerca è effettuata, ancorché queste siano dettate dall’obiettivo di massimizzare i vantaggi fiscali, né, tantomeno, ai risultati ottenuti con la ricerca.
PAROLE CHIAVE: Credito di imposta Ricerca & Sviluppo - società controllata da società non residente - spese infragruppo - privative industriali
di Francesco Odoardi
1.Nell’anno 2018, in cui il premio Nobel per l’economia è stato assegnato a Paul Romer per la sua teoria della crescita endogena legata essenzialmente agli investimenti in Ricerca & Sviluppo (Romer, P. M. (1994). "The Origins of Endogenous Growth". The Journal of Economic Perspectives. 8 (1): 3–22), il nostro Governo ha adottato alcune misure tese a ridurre tali investimenti, puntando, in una logica di breve periodo, al contenimento del rapporto deficit/pil attraverso la sola riduzione della spesa.
Ad ogni modo, l’art. 8 del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha, dapprima, escluso dall’agevolazione le spese aventi ad oggetto l’acquisto infragruppo, anche in licenza d’uso, di beni immateriali. Più di recente, poi, l’art. 1, commi 70 e ss. della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha ridotto gli incentivi, prevedendo una contrazione del credito con riferimento a talune spese, ovvero il dimezzamento dello stesso in termini di beneficio massimo riconosciuto a ciascuna impresa nel periodo di imposta. È interessante osservare, poi, che l’art. 1, comma 72 della citata Legge n. 145/2018 ha interpretato autenticamente l’art. 3, comma 1-bis, della L. 23 dicembre 2013, n. 145, stabilendo che, nelle ipotesi in cui la commissionaria può beneficiare del credito di imposta (ossa nei casi di ricerca appaltata da committente non residente in Italia, sempreché non si tratti di imprese residenti in Paesi in cui non sussiste lo scambio di informazioni con l’Italia, circostanza questa che pregiudicherebbe la radicale spettanza del credito), l’agevolazione sussiste solo se la ricerca è stata svolta concretamente in Italia (appare strano, forse frutto di una dimenticanza, il fatto che nella legge di interpretazione autentica sia contemplata solo l’ipotesi di ricerca appaltata a società italiana e non di ricerca appaltata a stabile organizzazione italiana di soggetto non resistente).
L’Agenzia delle Entrate, richiamando quanto sostenuto nella Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, ha ribadito che l’art. 3, comma 1-bis, cit. si applica anche al caso di società italiana interamente partecipata dalla società residente in uno dei Paesi con cui l’Italia ha sottoscritto una convenzione per lo scambio di informazioni (tra cui gli Stati Uniti d’America come da d.m. 4 settembre 1996 del Ministero dell’Economia e delle Finanze), ancorché questa ultima sia al contempo la committente della ricerca. Conseguentemente, nel caso di specie, l’Agenzia ha riconosciuto la spettanza del credito di imposta.
Quanto al primo aspetto, trattandosi di agevolazione fiscale, è evidente che l’obiettivo del contribuente sarà quello di adottare un modello che massimizzi il vantaggio fiscale, come è avvenuto nel caso oggetto del principio di diritto in commento, in cui una società statunitense, non potendo beneficiare direttamente del credito di imposta, ha costituito una subsidiary italiana alla quale ha appaltato una parte della ricerca, fattispecie giustamente ritenuta agevolabile da parte della Agenzia delle Entrate.
Quanto al secondo aspetto, l’attività di ricerca è per sua stessa natura diversa da quella commerciale: lo sbocco commerciale di un progetto di ricerca, segna la fine della ricerca e dell’agevolazione in relazione a quel progetto. È evidente allora che l’agevolazione in parola spetti senza alcun dubbio alle attività di ricerca e sviluppo che pure non vedano mai un lancio commerciale, non potendosi affatto collegare il credito di imposta ai risultati della ricerca.