Corte di Giustizia europea, 20 aprile 2023, causa C-282/22
La sentenza della Corte di Giustizia europea del 20 aprile 2023 relativa alla causa C-282/22, risolve le incertezze degli operatori del settore e delle amministrazioni fiscali riguardanti la qualificazione ai fini IVA delle operazioni di ricarica delle batterie di un veicolo elettrico, che erano state alimentate dal susseguirsi nel tempo di orientamenti di prassi talvolta divergenti. In particolare, la Corte chiarisce che una combinazione di operazioni consistenti nell'accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici, nella fornitura di energia elettrica e di altri servizi a essa funzionali costituisce un'operazione unica e complessa ai fini IVA da qualificarsi come “cessione di beni”. Da tale qualificazione discendono alcune importanti conseguenze dal punto di vista applicativo, tra cui l'individuazione del luogo impositivo e delle modalità di assolvimento dell'imposta, che forniscono interessanti spunti di riflessione.
QUALIFICATION FOR VAT PURPOSES OF ENERGY SUPPLIES TO ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONS The European Court of Justice's judgment of 20 April 2023 in Case C-282/22 resolves uncertainties regarding the VAT qualification of electric vehicle battery charging transactions, which had been resulting from a succession of sometimes diverging interpretations over time. In particular, the Court clarifies that a combination of transactions consisting of access to charging facilities for electric vehicles, the supply of electricity and other ancillary services constitutes a single complex transaction for VAT purposes, to be classified as a 'supply of goods'. This qualification has a number of important practical consequences, including the determination of the place of taxation and the manner in which the tax is to be paid, which are worth considering.
1. La pronuncia in commento trae origine da un rinvio pregiudiziale operato dalla Corte suprema amministrativa polacca sull'interpretazione degli articoli 14 paragrafo 1 e 24 paragrafo 1 della Direttiva 2006/112/CEE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
La questione pregiudiziale è sorta nell'ambito di una controversia che vedeva fronteggiarsi la società P.wW., impegnata nella installazione e gestione di punti di ricarica per veicoli elettrici, e l'amministrazione fiscale polacca.
La società polacca P.wW., forniva energia elettrica attraverso caricatori cosiddetti “multistandard” che consentono sia una ricarica rapida che una ricarica lenta dei veicoli, ed una serie di altri servizi che, a seconda delle esigenze dell'utente, poteva comprendere la messa a disposizione dei dispositivi di ricarica da integrare con il sistema operativo del veicolo, l'assistenza tecnica necessaria per la ricarica del veicolo, l'utilizzo di una piattaforma digitale, un sito internet o un'applicazione informatica per prenotare un determinato connettore, consultare la cronologia delle operazioni e dei pagamenti effettuati, nonché acquistare crediti in un portafoglio digitale da utilizzare per pagare le ricariche.
La società aveva chiesto all'amministrazione finanziaria polacca di qualificare l'attività svolta come “prestazione di servizi” ai sensi dell'articolo 8 della legge polacca sull'IVA dell'11 marzo 2004 (Dz. U. del 2004, n. 54, posizione 535). Tuttavia, l'amministrazione tributaria, discostandosi dalla richiesta, aveva qualificato l'attività svolta dalla P.wW. come “cessione di beni”, ritenendo la fornitura di energia elettrica la prestazione principale, e rammentando che l'energia elettrica costituisce un bene ai fini IVA ex art. 15 par. 1 della Direttiva 2006/112/CEE. In senso contrario si esprimeva invece, il Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, il quale, su richiesta della società, annullava la decisione emessa in sede di interpello individuando la prestazione principale nella messa a disposizione degli utenti di apparecchiature sofisticate di ricarica piuttosto che nella cessione di energia elettrica. A seguito di impugnazione della sentenza da parte dell'amministrazione finanziaria la questione giungeva dinanzi alla Corte suprema amministrativa polacca, la quale, nutrendo dubbi in merito alla qualificazione delle diverse prestazioni fornite in sede di ricarica del veicolo, ha deciso di sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale volta a stabilire se una prestazione unica e complessa composta dalla messa a disposizione di strumenti di ricarica, inclusi caricatori da integrare nel sistema operativo del veicolo, fornitura di energia elettrica, supporto tecnico agli utenti, messa a disposizione di una piattaforma dedicata, di un sito internet o di un'applicazione [continua..]