Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Scissioni ed abuso del diritto: rileva la finalità precipua dell'operazione (di Alberto Landi - Dottore Commercialista con studio in Siena e Firenze.)


Corte di Cassazione, 22 settembre 2022, n. 27709

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che è abusiva una scissione societaria seguita dal trasferimento delle partecipazioni di entrambe le società coinvolte nell’operazione allorquando mediante una concatenazione di atti si realizza sostanzialmente l’assegnazione dei beni ai soci. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto prevalente l’effetto economico delle operazioni rispetto alla forma giuridica, facendo leva sulla documentazione rinvenuta in sede di accesso da parte dell’ufficio, dalla quale la fuoriuscita dalla compagine sociale emergeva come chiara manifestazione d’accordo tra soci.

COMPANY SPIN OFF AND ABUSE OF RIGHT: THE MAIN PURPOSE OF THE TRANSACTION IS NOTED

In the present case, the Court of Cassation held that a spin-off of companies (in italian civil code “scissione”), followed by the transfer of the shares of both companies involved in the transaction, shall be considered abusive when the substantial effect of the transaction consists essentially in an allocation of assets to the shareholders.

1) Con l’ordinanza n. 27709 del 22 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che è abusiva la scissione societaria seguita dal trasferimento delle partecipazioni di entrambe le società coinvolte nell’operazione, allorquando mediante tale susseguirsi di atti si realizza sostanzialmente l’assegnazione dei beni ai soci. Nella fattispecie oggetto del giudizio, in particolare, si era proceduto inizialmente ad una scissione parziale di società con assegnazione di tutti i cespiti immobiliari presenti nel patrimonio della scissa alla società beneficiaria neocostituita, ad un successivo riacquisto di parte dei detti beni immobili operato dalla società scissa, seguito poi dalla cessione della partecipazione detenuta nella società beneficiaria neocostituita e della partecipazione detenuta nella scissa in favore degli altri soci. Secondo la ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate, confermata in entrambi i gradi di merito, la realizzazione delle operazioni avrebbe permesso al contribuente di aggirare le disposizioni che disciplinano il recesso tramite l’assegnazione dei beni ai soci. Al contrario, a dire del contribuente alcun abuso del diritto sarebbe venuto a realizzarsi atteso che gli immobili in questione non sarebbero in realtà mai stati assegnati al socio, rimanendo perciò in regime d’impresa in quanto assegnati alla società beneficiaria. La Corte di Cassazione, condividendo l’approccio erariale, ha invece ritenuto l’operazione elusiva, ritenendo dirimente ai fini della propria decisione “l'autonomia del piano fiscale da quello civilistico e la prevalenza della sostanza economica dell'operazione sulla formale denominazione negoziale adottata ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie tributaria”. Sulla base di tale principio, i giudici di legittimità hanno ritenuto che “la neutralità della forma della scissione, anche parziale, ai fini fiscali, non esclude dunque che attraverso questa possa essere realizzato un disegno elusivo ai fini dell'art. 37-bis DPR n. 600 del 1973, dal 2.9.2015 sostituito dall'art. 10-bis L. n. 212 del 2000: ciò che conta è infatti l'esame della logica economica perseguita attraverso le singole operazioni giuridiche poste in essere”, ritenendo che “secondo la medesima linea interpretativa si pone l'articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente”. Pertanto, “se non è evincibile una concreta autonomia delle singole operazioni che giustifichi la loro distinzione giuridica, è necessario fare riferimento al complessivo significato economico dell'operazione posta in essere dal contribuente, e ciò vale anche per la sua identificazione in condotta abusiva o meno”. 2) La sentenza in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale assai consistente e si rivela di grande interesse, dal [continua..]
Fascicolo 1 - 2024