argomento: IRAP e tributi locali - Giurisprudenza
L’esenzione ICI va riconosciuta solo se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato all’esclusivo svolgimento dei compiti istituzionali, tra gli altri, dello Stato o degli enti locali e deve, pertanto, essere esclusa nel caso in cui l'immobile è adibito a finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore. Rientra in quest’ultima ipotesi la fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento, giacché gli alloggi di servizio dei militari risultano ceduti per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato e non sussistono, quindi, i requisiti prescritti dalla norma dell’ICI - e che trovano applicazione anche in materia di IMU - per accordare l’esenzione.
» visualizza: il documento (Cass., ord. n. 3268 del 5 febbraio 2019)PAROLE CHIAVE: ICI - destinazione istituzionale - esenzione
di Stefania Cianfrocca – Esperta di tributi locali e regionali
Un’ulteriore conferma di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di esenzioni ICI si rinviene nell’ordinanza n. 3268 del 5 febbraio 2019 con la quale la Corte di Cassazione affronta l’esame di una controversia che vede come attore il Ministero della difesa che denuncia l’operato di un comune che aveva emesso un avviso di accertamento con il quale reclamava il mancato assolvimento dell’imposta comunale sugli immobili-ICI per gli immobili del dicastero adibiti ad abitazione dei militari.
La soluzione della controversia non ha richiesto particolari costrutti argomentativi, giacchè la destinazione degli immobili alle esigenze abitative del personale militare di servizi non ha rappresentato un punto sul quale si è creato contrasto tra le parti, anzi è stata tranquillamente ammessa dallo stesso Ministero della Difesa.
Detto elemento è stato sicuramente determinante per indurre la Corte ad avallare la tesi dell’ente impositore sulla base del semplice dato normativo e sulla sua interpretazione. La norma che disciplina l’esenzione dall’ICI, vale a dire l’art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 504 del 1992, accorda, infatti, tale beneficio a “gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.
La norma richiede, dunque la sussistenza di:
Detta fattispecie esonerativa valorizza, dunque, diversi criteri, sia soggettivi sia oggettivi, per cui potrebbe essere definita di natura “mista”, in quanto l’esenzione viene concessa in presenza di un requisito soggettivo unitamente ad un requisito funzionale, che nel caso di specie è appunto rappresentato dalla destinazione dell’immobile a fini istituzionali.
E’ proprio sul “fine istituzionale” che si sono sempre incentrate le maggiori controversie interpretative, giacchè è stato costante negli anni il tentativo dei soggetti passivi del tributo di ricomprendere in tale ambito le più svariate fattispecie.
Anche nel caso in esame, infatti, il Ministero della Difesa per invocare l’applicazione della norma agevolativa ha fatto leva sulla circostanza che gli alloggi di servizio dei militari dovessero a tutti gli effetti considerarsi ”infrastrutture militari”, preordinate a garantire la funzionalità di enti, comandi e reparti militari preposti alla difesa dello Stato,
La Corte, invece, percorrendo un solco già tracciato da anni (cfr: Cass. Sent. n. 142 del 2004) ha ribadito che l’esenzione in questione opera solo se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato all’esclusivo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente.
Pertanto il riconoscimento dell’esenzione non è in alcun modo ammissibile quando l'immobile è destinato a finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore. Occorre, invece, che la sua utilizzazione sia "diretta" ed "immediata" per l'assolvimento della finalità d'istituto, ipotesi che non ricorre “nel caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone" (Cfr: Cass. 20041/11).
Ed invero, come già precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20577 del 2005, in linea di massima, in tutti i casi in cui per l’uso del bene si paga un canone si è nel campo del diritto privato, per cui non sussistono valide ragioni per riconoscere un trattamento tributario di favore.
Una volta operato il rinvio a precedenti controversie, introdotte sempre dal Ministero della Difesa, in cui gli alloggi erano concessi in godimento a soggetti privi di collegamento funzionale con l’Amministrazione (Cfr: Cass. 26453/17, dove gli alloggi erano locati a pensionati o eredi di ex dipendenti) e pertanto non connessi alla difesa dello Stato, la Corte ha concluso affermando che “non può dirsi dirimente che gli immobili stessi siano classificabili ex lege (L. n. 497 del 1978, poi abrogata: "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni") quali "infrastrutture militari", nè che il canone concessorio così percepito (suddiviso a metà tra Ministero della Difesa e MEF) abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione”.
In buona sostanza viene riaffermato il principio che le norme sulle esenzioni per la loro natura speciale e derogatoria della norma generale sono di stretta interpretazione e non possono conseguentemente essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate dalla legge, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche d'interpretazione estensiva (cfr., tra le altre, Cass. n. 288 del 2012; n.6925 del 2011 e n. 381 del 2006).
Non bisogna tralasciare di osservare che le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento trovano perfetta applicazione anche in materia di imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, la cui applicazione è stata anticipata dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, in sostituzione dell’ICI.
Ed invero, l’art. 13, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che restano ferme le disposizioni di esenzione previste dall’art. 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011, il quale al comma 8, da un lato opera un rinvio all’art. 7, comma 1, lettere b) , c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, dall’altro ripropone una disposizione di contenuto analogo al comma 1, lettera a) dello stesso articolo, precisando, che sono esenti dall’IMU “gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Dall’analisi comparata delle due norme risulta che in quest’ultima elencazione non sono più ricomprese le camere di commercio, che pertanto, a decorrere dal 2012, non godono più dell’esenzione per esse prevista in materia di ICI, e che invece continua a trovare applicazione l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato alle stesse condizioni - e cioè ove siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali - prescritte dalla normativa ICI.