argomento: IRPEF - Legislazione e prassi
Con risposta ad interpello del 25 giugno 2019, n. 203, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di residenza fiscale in caso di mancata iscrizione all’AIRE, precisando che, al fine di evitare la doppia imposizione, la residenza fiscale può essere accertata alla luce dei criteri individuati dalle norme convenzionali vigenti tra gli Stati. Assumono così rilevanza le tanto spesso menzionate tie break rules che puntano alla sostanza dei fatti, smontando il consolidato orientamento della Suprema Corte in merito alla presunzione assoluta di residenza attinente al requisito formale ex art. 2, comma 2, del Tuir.
» visualizza: il documento ()PAROLE CHIAVE: residenza fiscale - AIRE - doppia residenza - presunzioni - convenzioni contro le doppie imposizioni
di Erica Serafini
In altri termini, la contribuente risultava sostanzialmente residente in Danimarca ma, formalmente, in Italia.
L’istante, appurando la sussistenza di oggettive condizioni di incertezza, si è rivolta all’amministrazione finanziaria per sapere, in riferimento all’anno di imposta 2017, in quale Paese fosse da localizzare la propria residenza fiscale.
Il citato articolo 2, comma 2, del Tuir, oltre al requisito elemento temporale relativo alla maggior parte del periodo di imposta, definisce tre criteri alternativi in presenza dei quali una persona fisica si considera residente in Italia: il primo - l’iscrizione nel registro dei residenti - rappresenta un requisito meramente formale, mentre il secondo e il terzo criterio - il domicilio e la residenza ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile - palesano elementi di natura sostanziale.
Naturalmente, trattandosi di tre presupposti tra loro alternativi, e non concorrenti, è sufficiente che ricorra solo uno di questi per l’assoggettamento di un soggetto alla potestà impositiva dello Stato italiano.
In particolare l’Agenzia, pur ribadendo che l’accertamento dei presupposti per determinare l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, ritiene che, qualora un soggetto sia residente fiscalmente in due Stati tra i quali è in vigore una Convenzione sulle doppie imposizioni, occorre fare riferimento alle cosiddette tie break rules basate principalmente su elementi di fatto e non formali. In altri termini, la stella polare non può che essere il diritto convenzionale e non, certamente, quello nazionale.
Dunque, una volta accertata la doppia residenza, il contribuente è considerato, anzitutto, residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente, dove per abitazione permanente si intende quel luogo “sistemato e utilizzato dall’individuo per il proprio uso permanente in contrasto con il soggiorno in un dato luogo in condizioni che dimostrino evidentemente l’intenzione di un soggiorno di breve durata” (così il Commentario ufficiale all’articolo 4 del Modello di convenzione, punto 12). Nell’eventualità in cui il soggetto possegga un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, sarà considerato residente nello Stato contraente rispetto al quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali). Ove non sia possibile individuare la residenza in base a quest’ultimo criterio, la persona fisica sarà considerata residente nello Stato in cui soggiorna abitualmente (dimora abituale). Quando i primi tre criteri sopracitati non sono individuabili, il contribuente sarà considerato residente nello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Da ultimo, qualora il soggetto detenga la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, la questione verrà risolta tramite procedura amichevole tra i due Stati contraenti la Convenzione.