argomento: Sanzioni e contenzioso - Giurisprudenza
La ratio dei criteri di distinzione tra giurisdizione del Giudice Tributario e quella del Giudice dell’Esecuzione in materia di atti dell’esecuzione forzata derivanti da crediti tributari, deve basarsi sulla diversa natura del rapporto e degli interessi giuridici oggetto di specifica tutela nelle rispettive controversie . Sulla base di tale criterio, dovrebbe essere risolto il conflitto tra giurisdizioni, sia nei casi di estinzione del credito tributario successivo al pignoramento, che in quelli della diversa fattispecie del “pignoramento a sorpresa” esaminati dalla recente giurisprudenza . In tali ultimi casi, la situazione appare sicuramente più complessa in quanto manca o è illegittima la notifica dell’atto presupposto e non si è necessariamente estinto il credito tributario. Al fine di evitare duplicazioni di giudizi in relazione allo stesso atto, dovrebbe essere comunque garantita la translatio iudicii al giudice competente laddove è necessario.
PAROLE CHIAVE: pignoramento - esecuzione forzata - giurisdizione - giudice dellesecuzione - commissioni tributarie
di Fabrizio Amatucci
1.Le diverse fattispecie esaminate dalla giurisprudenza riguardanti fatti estintivi del credito tributario successivi alla notifica del pignoramento ed i pignoramenti a sorpresa
I recenti interventi giurisprudenziali in materia di riparto di giurisdizione tra Giudice Tributario (GT) e Giudice Ordinario (GO) relativamente alle controversie aventi ad oggetto atti dell’esecuzione forzata derivanti da crediti tributari , pur fondandosi su due fattispecie ben diverse tra loro, si caratterizzano per una inversione di rotta rispetto al passato. Mentre la prima fattispecie riguarda il verificarsi di fatti estintivi del credito tributario successivi alla notifica del pignoramento (sent. Corte Cost. 114/2018, Sent. Cass Sez Un. n. 34447 del 24.12.2019 e 14648/2017), la seconda concerne vizi di nullità, mancanza o inesistenza della notifica del titolo esecutivo (cartella o intimazione di pagamento) prima dell’atto di pignoramento ( Sent Cass Sez Un. nn. 13913/2017, 12608/2018, 136334/2019). In relazione alla prima tipologia oggetto di diverse controversie, è risultato più facile identificare una linea di demarcazione tra le due giurisdizioni fondata sull’art. 2 I comma ultima parte del Dec. lgs 546/1992, in quanto le diverse fasi attribuibili alle rispettive competenze dei diversi giudici (GT) e Giudice dell’esecuzione (GE), sono più chiaramente individuabili. Diversamente, per la seconda, nonostante l’orientamento giurisprudenziale risulta ormai consolidato, la soluzione del conflitto giurisdizionale che si viene a determinare appare sicuramente più complessa dando origine a diverse problematiche. In presenza di “pignoramento a sorpresa”, a differenza dei casi di estinzione del credito tributario, infatti, manca o è illegittima la notifica della cartella o intimazione prima del pignoramento e ciò, oltre a determinare ai sensi dell’art. 2 Dec. Lgs. n. 546/1992, la permanenza della fase impositivo-riscossiva, genera una coesistenza di interessi giuridici come quelli fiscali derivanti dal rapporto tributario che giustificherebbero il mantenimento della giurisdizione del GT, e quelli patrimoniali la cui particolarità e delicatezza, consente l’ attribuzione della controversia al GE. Inoltre, l’irregolarità della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento nel pignoramento a sorpresa, non determina necessariamente come nell’altro caso, l’estinzione del credito tributario, ma una situazione limitativa dell’attività di riscossione, che genera comunque l’illegittimità del pignoramento o più in generale, dell’esecuzione forzata e che provoca inevitabilmente la sovrapposizione delle due giurisdizioni.
Secondo parte dell’orientamento giurisprudenziale (Cass. sent. n. 24235/2015, 9246/2015 e n. 21690/2016 ) anteriore al 2017 , in caso di conflitto di giurisdizione tra GT e GE in presenza di pignoramenti a sorpresa , l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, lett. b) innanzi al GE, dipende dall'atto impugnato e non dal vizio di notifica dell’atto presupposto , tenendo conto della rilevanza della sequenza procedimentale. L’imprescindibilità della regolare notifica della cartella per la validità dell’avvio dell’ esecuzione forzata, è stata invece riconosciuta al fine della giurisdizione del GE, attraverso un cambio di orientamento, delle Sez. Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13913/2017 e, successivamente, con le sent. Cass. n. 12608 /2018 e Sez. Un. n. 16334/2019, ove si è ritenuto che, la nullità derivata dell’atto di pignoramento che può scaturire dell’ omessa notifica dell’atto presupposto ( cartella o intimazione ), consentirebbe di mantenere la giurisdizione del GT e non il passaggio a quella del GE. Tale orientamento si è basato sulla qualifica del pignoramento in tali casi quale primo atto con il quale si viene a conoscenza della volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario e su una interpretazione restrittiva dell’ art. 2 cit., in base alla quale risulterebbe fondamentale la regolare notifica del titolo esecutivo per adire il GE. Inoltre, l’art 19 c. III del Dec. lgs. n.546/92, consentirebbe secondo la Sez. Unite, in ogni caso, l’ impugnabilità per illegittimità derivata innanzi al GT. Nella valutazione delle Sez. Unite, hanno assunto inoltre particolare rilevanza i limiti posti dall’art. 57 del DPR 602/73 che, all’epoca, non consentivano l’opposizione avverso atti di esecuzione forzata tributaria innanzi al giudice dell’esecuzione, creando un vuoto di tutela. La particolarità della situazione che si verifica nei casi di pignoramento a sorpresa, ha indotto a giustificare la giurisdizione tributaria sulla base del fatto che, l’impugnazione del pignoramento si verifica comunque prima della notifica dell’atto presupposto ( cartella o intimazione ) mancante o illegittimo e che il petitum, negli atti di contestazione, diventa la violazione del provvedimento ( cfr. Tabet, In tema di pignoramento a sorpresa, Rass. trib., 2017, p. 1124). Inoltre, la necessità del superamento della rigidità della tassatività degli atti impugnabili attraverso la tutela differita stabilita dall’art 19 comma III (Randazzo, La consulta ammette entro certi limiti l’opposizione all’esecuzione in materia tributaria, Riv. Giur. trib., 2018, p. 658), che viene assicurata sulla base di tale orientamento, sicuramente appare un valido argomento ai fini della effettiva del diretto di difesa , anche se andrebbe tenuto presente che, tale garanzia, deve pur sempre verificarsi nell’abito del rapporto giuridico impositivo esattivo oggetto della controversia.
L’effetto che ne é scaturito, a seguito di tali recenti interventi giurisprudenziali, è stato senza dubbio quello di un ampliamento della giurisdizione tributaria, non fondato su una tutela adeguata delle diverse situazioni giuridiche e di un interesse particolare coinvolto come quello patrimoniale, che dovrebbero essere garantite al ricorrente in fase di esecuzione forzata. Il giudice tributario non può se non indirettamente e spesso parzialmente, salvaguardare tali interessi ( Scala , La parità delle parti nel processo tributario, in Rass. Trib., 2010, 61). La ratio su cui si fonda limite esterno che segna la linea di demarcazione tra GT e GE espressamente previsto dallo stesso art. 2 comma I del Dec. Lgs. n. 546/1992, per quanto riferito al momento della notifica della cartella o dell’intimazione, avrebbe dovuto essere valutata dalla giurisprudenza in tali casi, tenendo presente il nuovo rapporto giuridico oggetto della controversia in presenza dell’avvio dell’esecuzione forzata. Tale ratio, come riconosciuto dalla stessa Corte cost. in linea generale in diverse occasioni (nelle sent. nn. 35/2006, 395/2017 e 114/2018), è quella che viene seguita rispetto alla giurisdizione penale, amministrativa e dell’UE. Il motivo per il quale tale limite è stabilito espressamente in relazione alla sola giurisdizione del G.E., deriva dal fatto che le controversie oggetto di valutazione in tale fase, scaturiscono dalla possibile naturale evoluzione del rapporto giuridico tributario e della fase della riscossione, che si determina con l’avvio dell’esecuzione forzata. Inoltre, una linea guida fondamentale da seguire nella risoluzione dei conflitti di giurisdizione in ambito processuale tributario, è quella in base alla quale i limiti esterni ed interni della giurisdizione del GT, devono essere sempre tra loro coordinati in quanto spesso, superando un limite interno ricorrendo avverso un atto non impugnabile, si oltrepassa anche il limite esterno, invadendo altre giurisdizioni. L’ampliamento eccessivo della giurisdizione speciale del giudice tributario, determina inoltre il suo snaturamento in contrasto con l’art. 102 cost. (Marello, La definizione di tributo e la giurisdizione del giudice speciale, Giur. cost., 2009, 323).
Non può essere trascurato alla luce di tali parametri, che il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è andato consolidando dal 2017 a favore della giurisdizione del GT nei casi di pignoramento a sorpresa, suscita delle perplessità sollevate da una parte della dottrina (cfr., Glendi, Impugnabile davanti al giudice tributario l’atto di pignoramento in GT, 2017, 765; Scala, La tutela del contribuente nella riscossione coattiva in Rass. Es. forz., 2/2019, 40, Carinci, La consulta rimuove il divieto all’opposizione all’esecuzione, Il Fisco , 2018 , 2642) e derivanti in particolare, dalla necessità del doppio giudizio (che proprio l’art. 57 prima della declaratoria di illegittimità cost., voleva evitare), che dovrà comunque instaurarsi parallelamente , come confermato dalla sent. Cass. n. 30765/2018, per contestare i vizi propri degli atti di esecuzione forzata davanti al giudice ordinario ed esercitare una valida difesa dai pregiudizi dei diritti patrimoniali coinvolti. Ciò determina conseguenze negative sul piano della certezza, semplificazione ed economia processuale ed il contrasto con i principi dell’unitarietà e razionalizzazione della giurisdizione speciale tributaria.
L’assetto normativo che aveva in qualche modo condizionato le Sez. Unite nella sentenza 13913 del 2017, è radicalmente cambiato con la sentenza n. 114/2018 di illegittimità cost. dell’art. 57 c. I lett. a) del Dpr 602/73 ad opera della Corte cost., la quale, ha ritenuto, in relazione alla diversa fattispecie dei fatti estintivi (come la rottamazione della cartella) o limitativi (come la sospensione giudiziale) del recupero del credito tributario sopraggiunti e verificatisi a valle della notifica della cartella, che la non ammissibilità dell’ opposizione all’esecuzione per crediti tributari prevista da tale norma, comprendeva anche tali diversi casi riguardanti la cartella che avevano dato origine al pignoramento.
In tali casi, secondo la Corte Cost., si determinava tuttavia una carenza di tutela giurisdizionale in quanto non si poteva procedere ex art. 615 cpc per il divieto posto dall’ art 57 c . I lett. a), nè più difendersi innanzi al giudice tributario per i limiti posti dall’art. 2, non garantendo in tal modo il sistema processuale una tutela giurisdizionale a tutto tondo. La Corte , considerando illegittima la difesa differita o solve et repete, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 57 c. I lett. a) ai sensi dell’art. 24 cost., eliminando un’anomalia che influiva negativamente sulla corretta ripartizione della giurisdizione e che creava un vuoto di tutela giurisdizionale in grado di ostacolare la difesa durante la fase di esecuzione forzata derivante da crediti tributari .
L’impatto della sentenza della Corte cost. n.114/2018, è risultato decisivo ai fini del successivo intervento delle sez. Unite Cassazione nella Sentenza n. 34447 del 24.12.2019, riguardante il conflitto di giurisdizione, nel diverso caso riguardante non il pignoramento a sorpresa , ma il verificarsi di un fatto estintivo successivo alla notifica dell’atto di riscossione come la decorrenza della prescrizione del credito tributario. In tale caso il conflitto di giurisdizione, coinvolgeva il Giudice delegato in sede di verifica dei crediti ( e dunque di estinzione del credito tributario) per lo stato del passivo durante la procedura fallimentare, il Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ed il Giudice tributario. Secondo la Cass Sez. Un., se la prescrizione del credito tributario che segna l’esaurimento del potere impositivo, è maturata successivamente o a valle della notifica della cartella , deve occuparsi della controversia il giudice delegato in sede ( fallimentare ) di verifica dei crediti e il Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, ma non il Giudice Tributario. Viene altresì precisato che, in base all’art. 2 del Dec. Lgs. n. 546/92, la notifica della cartella ( atto della riscossione ) in tali casi, è un dato rilevante che determina la giurisdizione del Giudice Ordinario, l’unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella. Le Sez. Un. Cass., sulla base di tali chiarimenti, con tale sentenza, superano gli orientamenti precedenti, secondo i quali si riteneva diversamente che fosse comunque competente il GT nelle controversie riguardanti la prescrizione successiva alla cartella in quanto rientranti sempre tra quelle sull’an e quantum del tributo (Cass. n.15717/2019, Sez. Un. 14648/2017 e n. 8770/2016). Secondo la nuova interpretazione, al di là delle specifiche contestazioni riguardanti il merito dei fatti estintivi, è necessario dunque distinguere se il termine del potere di agire da parte dell’Ag. Entrate – Riscossione, in via esecutiva attraverso la prescrizione ( quale fatto estintivo del credito), sia spirato o meno prima o dopo (a valle) della notifica della cartella o degli atti della riscossione. In tale ultimo caso, osservano le Sez. Un., si è in una fase che non rientra più nello schema del rapporto tributario la cui giurisdizione non può che spettare al GE. Tale orientamento appare condivisibile in quanto maggiormente in linea con la ratio dei criteri di riparto tra GT e GE esaminata e fondato correttamente sui diversi rapporti ed interessi giuridici oggetto delle controversia avente ad oggetto esecuzione forzata. Il riconoscimento della giurisdizione del GE in presenza di pignoramento, è inoltre certamente in grado di offrire maggiori cautele e strumenti più adeguati al contribuente (rispetto a quelli esperibili nel giudizio innanzi al GT) come la sospensiva immediata di efficacia dell’esecuzione forzata. A seguito dell’illegittimità cost. dell’art. 57 cit., non essendo più preclusa la giurisdizione del Giudice dell’Esecuzione in presenza di atti esecutivi derivanti da crediti tributari, è infatti consentita una più ampia e completa difesa ed è assicurato il controllo di legittimità sull’operato dell’AG. Entrate-Riscossione, che può portare ad ottenere il risarcimento del danno. Ciò rappresenta una fondamentale e più sicura forma di garanzia, oltre a garantire una più adeguata verifica dei vizi propri dell’atto di esecuzione forzata che incide su interessi patrimoniali, coinvolgendo spesso anche soggetti terzi estranei all’obbligazione tributaria le cui conseguenze potrebbero risultare gravemente lesive. Va tuttavia tenuto presente che, la portata estensiva e l’eccessiva rigidità di tale soluzione dei conflitti di giurisdizione, può determinare in alcuni casi, come si esaminerà, la mancanza di un’ attenta ponderazione della fattispecie estintiva del credito che avviene attraverso l’ interpretazione di norme tributarie da parte del GE. A tal proposito, spunti interessanti si evincono dalla recente Ordinanza delle Sez. un. Cass. n. 7822 del 14 Aprile 2020, la quale ha avuto ad oggetto il caso del tutto particolare dell’ inesistenza del credito tributario anteriore alla notifica di una cartella e dell’inesigibilità derivante da rateizzazione relativamente ad un’altra cartella esattoriale. Tali vizi del titolo esecutivo venivano, a seguito di declinatoria di GO e GT, eccepiti in sede di regolamento di giurisdizione innanzi alla Cass. in via subordinata con un petitum mediato rispetto ai vizi dell’atto di pignoramento contestati nella domanda principale posta in via pregiudiziale, ponendo un problema di subordinazione nella valutazione che veniva effettuata dalle Sezioni Unte. Il problema affrontato in tale controversia, se pure riguardante essenzialmente l’aspetto formale della formulazione del petitum che impediva alla Corte di pronunciarsi sulla possibile valutazione dei vizi della cartella ed a privilegiare la giurisdizione n del GE , tenendo conto delle contestazioni mosse in via principale attinenti la modalità di realizzazione del diritto al pignoramento (quomodo) e l’inesistenza del debitor debitoris, ha consentito tuttavia di confermare gli orientamenti precedenti della Suprema Corte in relazione ad entrambe le fattispecie che hanno creato di recente i conflitti di giurisdizione tra GT e GE e di evidenziare una competenza allargata del GE, in presenza di fatto estintivi del credito a valle della notifica della cartella esattoriale o della intimazione. E’ stato precisato in proposito che tale competenza riguarda anche fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria successivi alla notifica della cartella o intimazione. Tuttavia, il merito di tale ordinanza, è come si esaminerà, quello di non escludere in tali casi la translatio iudicii al GT qualora lo scioglimento del nesso di subordinazione ne rendesse necessario l’esame .
Per potersi condividere la tesi della prevalenza della giurisdizione del GE , ( giudice naturale in fase di esecuzione forzata) in caso di conflitto con il GT anche in presenza di pignoramento a sorpresa, considerate le incertezze derivanti, in presenza di tale fattispecie, dalla mancanza del titolo esecutivo dell’esecuzione forzata e dell’estinzione o sospensione del credito tributario, dovrebbe essere garantito al ricorrente, comunque , di non incorrere in rischi di inammissibilità per difetto di giurisdizione, potendo il giudizio sempre essere riassunto attraverso la translatio iudiciii, innanzi al giudice tributario facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali prodotto dalla domanda. Tale giurisdizione andrebbe individuata dallo stesso GE qualora è richiesta un’ analisi interpretativa nel merito di norme tributarie nei casi che generano l’illegittimità del titolo ( cartella o intimazione ) compresi quelli riguardanti particolari vizi di notifica ( Cfr. Cantillo , La nuova remissione in termini nel processo tributario in Rass. Trib., 2010, 919). Tale condizione risulta imprescindibile ed andrebbe prevista se pur eccezionalmente, anche in tutti i casi più controversi riguardanti l’altra fattispecie delle vicende estintive del credito tributario successive o a valle della cartella (ad es. attinenti il riconoscimento di legittimazione passiva del debitore, dei termini di decorrenza o della legittimità di eventi estintivi come la rottamazione ), nonostante quanto previsto dalla Cass. sez un., nella sent. n. 34447/2019 in quanto il GE non è sempre, come affermato dalla stessa Cass., l’unico competente a giudicare fatti intervenuti successivamente anche con riguardo alla pretesa sostanziale. Il rinvio da parte del G.E. del giudizio (translatio iudicii) e la riassunzione innanzi al Giudice Tributario previsti dall’art. 59 della Legge n. 69/2009, dovrebbero assicurare il rispetto della competenza, unitarietà e della semplificazione della giurisdizione dei criteri di ripartizione, ferma restando la sospensione del giudizio e la possibilità di decisione parziale (sul difetto di giurisdizione), se la controversia riguarda anche vizi propri del pignoramento. Per l’eventuale istanza cautelare, il giudice dovrebbe tuttavia, preliminarmente indagare sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione alle domande proposte ( Auletta, Le sezioni unite si pronunciano sul riparto di giurisdizione tra GO e CT, in In executivis, Rivista telematica dell’esecuzione forzata, 25.5.2020).
Interessante in proposito è quanto affermato nella recente Ord. Cass Sez Un., n. 7822/2020 cit. ove, come precedentemente esaminato, si erano dichiarati privi di potestas iudicandi sia il GE che il GT ed era stato richiesto alla Suprema Corte il regolamento di giurisdizione. Le Sez. Un., dopo aver ritenuto competente il GE in quanto i vizi della cartella erano contestati successivamente, hanno affermato che la translatio al GT per annullamento cartella, opera quando è introdotta, con petitum mediato davanti al GO, una istanza che avrebbe dovuto essere posta al GT ( riguardante contestazioni della cartella o la intimazione stessa sul piano formale e sostanziale) in quanto la giurisdizione è collegata alla domanda proposta. Il petitum deve riguardare non solo l’atto esecutivo, ma anche la validità della cartella o dell’intimazione sul piano formale o sostanziale. In tal caso, appartenendo il petitum mediato alla giurisdizione tributaria, la translatio si giustifica Nel caso esaminato, essendo la richiesta di annullamento delle cartelle esattoriali subordinata all’accoglimento della domanda principale riguardante i vizi dell’atto di pignoramento, in alcun modo poteva avere rilievo la translatio ai fini della individuazione della giurisdizione del Giudice tributario, la cui cognizione è ammessa solo ove il nesso di subordinazione renda necessario tale esame . Il ricorso attraverso translatio, alla competenza del giudice speciale che, nonostante tali precisazioni contenute nell’articolata e complessa motivazione dell’ordinanza, non sembra dunque essere escluso nei casi di illegittimità del titolo esecutivo, consente di attenuare il rischio di inammissibilità che induce spesso ad instaurare doppi contenziosi paralleli o azioni recuperatorie in altra sede per mancata o omessa impugnazione di atti precedenti ( queste ultime non consentite alla luce della Cass. n. 7526/2013). Va superato, dunque, l’ostacolo (di tipo interpretativo) che potrebbe derivare dal successivo verificarsi del fatto estintivo a valle della notifica della cartella o dell’intimazione ( concernente fatti previsti da norme tributarie) secondo quanto previsto dagli orientamenti delle Sez. Un. che si vanno consolidando, ed in base ai quali si determinerebbe comunque in tali casi l’esaurimento della fase impositiva riscossiva e la giurisdizione del GE . Per mantenere la giurisdizione del GE in entrambe le fattispecie esaminate oggetto delle recenti conflittualità in presenza di atti dell’esecuzione forzata derivanti da controversie tributarie, dovrebbe dunque essere garantito il rispetto della specifica competenza dei giudici richiesta in ordine alla singola questione (Basilavecchia, Anche il pignoramento può essere atto impugnabile, Corr. trib., 2017, 30), attraverso la salvaguardia della translatio iudicii, laddove è necessario e nei casi particolarmente complessi che richiedono la competenza del giudice tributario. L’ampliamento di una giurisdizione speciale come quella tributaria, sebbene volto a garantire la competenza, ha portato, attraverso una interpretazione dell’art. 2 c. I seconda parte e dell’art . 19 comma III del Dec. Lgs. n. 546/1992 fondata sui vizi dell’atto presupposto, al superamento dei limiti esterni che dividono la sfera del GT da quella del GE, con dei rischi di uno snaturamento della giurisdizione tributaria e, soprattutto di duplicazione dei giudizi in relazione ad uno stesso atto, sulla base delle relative diverse competenze e dei diversi interessi in gioco oggetto del giudizio. Ogni criterio in grado di risolvere conflitti di giurisdizione, deve basarsi sulla salvaguardia dei singoli interessi giuridici coinvolti e del diritto di difesa, che va considerato a tutto tondo. L’estensione della sfera delle controverse del GT fondata su diversi criteri, non è ammissibile quando essa può divenire incontrollata, espandendosi in altre giurisdizione e non garantendo unitarietà ed omogeneità in contrasto con l’art. 102 cost..