Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

19/06/2020 - Le zone franche verdi: una proposta normativa "green oriented" contro il fenomeno dello spopolamento

argomento: Agevolazioni - Legislazione e prassi

Le attuali esperienze di zone franche in Italia non colgono le peculiarità della green economy. Si ipotizza, pertanto, un modello fiscale di “Zona Franca Verde” (ZFV) che persegua un “triplo dividendo”: incentivare le attività imprenditoriali, in particolar modo quelle rispettose dell’ambiente, al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne del Paese.

PAROLE CHIAVE: - - Zone franche - spopolamento - Zone franche urbane - fiscalitā ambientale


di Paolo Barabino

  1. Attualmente nel panorama nazionale ed europeo esistono diverse tipologie di zone franche e tra queste assumono rilevanza fiscale quelle doganali (ZFD) e quelle urbane (ZFU). Le prime sono rivolte ad incentivare lo scambio internazionale di merci, le seconde a stimolare lo svolgimento di attività imprenditoriali in zone degradate dal punto di vista socio-economico.[1]

In estrema sintesi, le ZFU istituite e attuate in Italia[2] sono rivolte a micro e piccole imprese, aventi sede in quartieri degradati dal punto di vista socio-economico e prevedono l’attribuzione di una esenzione temporanea con riferimento alle imposte sui redditi, Irap, Imu e ai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

La disciplina di simili ZFU non coglie tuttavia le peculiarità dell’economia ambientale e delle agevolazioni fiscali attribuibili a favore degli imprenditori green oriented. Essa, inoltre, non valorizza appieno, il ruolo – spesso rilevante – del lavoro autonomo specialmente all’interno dei centri urbani di minori dimensioni.

Le ZFD, d’altronde, incontrano stringenti vincoli di origine UE che rendono maggiormente complessa un’effettiva attuazione: infatti, dal primo maggio 2016, il Codice doganale unionale, Reg. UE 952/2013, consente agli Stati membri l’istituzione esclusivamente di zone franche (doganali) intercluse che comportano rilevanti problemi di delimitazione del territorio.[3]

 

  1. Un’ipotesi normativa che consenta di “collocare” le zone franche all’interno della fiscalità ambientale, potrebbe prende spunto sia dall’esempio delle ZFU sia dalle “zones de revitalisation rurale[4] presenti in Francia, al fine di istituire un nuovo modello di zona franca caratterizzata da un insieme di agevolazioni fiscali finalizzate ad incentivare la green economy.

Ciò premesso, la proposta normativa di seguito formulata sulle “Zone franche verdi” (ZFV) si rivolge alle imprese e ai lavoratori autonomi che esercitano l’attività in maniera eco-sostenibile[5] all’interno delle ZFV, individuate su porzioni di territorio comunale soggette al fenomeno dello spopolamento con conseguente degrado socio-economico dell’area interna.

La mappatura delle ZFV avverrebbe sulla base di parametri oggettivi quali la densità di popolazione e il reddito pro-capite inferiori alla media nazionale utili a conferire alla misura i caratteri della proporzionalità e della coerenza con la funzione della norma stessa.

Una prima modulazione delle ZFV potrebbe avvenire quale misura attuata nei limiti previsti dai c.d. aiuti de minimis (così come già avvenuto per le ZFU, con evidenti vantaggi dal punto di vista di immediatezza e semplicità attuativa, sebbene con efficacia/efficienza limitate).

Si sottolinea comunque l’opportunità di istituire simili agevolazioni fiscali attraverso un aiuto di Stato da autorizzare in deroga in virtù dell’art. 107, par. 3 del TFUE al fine di conferire una maggiore rilevanza nonché un carattere sistemico alle stesse. Infatti, in tal modo, le ZFV potrebbero essere attuate senza limiti quantitativi (tipici invece degli aiuti c.d. minori), fatte salve le disponibilità finanziarie. Si precisa che l’autorizzazione per l’istituzione delle ZFV quale aiuto di Stato in deroga dovrebbe riscontrare un esito positivo da parte della Commissione europea considerando sia l’esistenza delle già autorizzate ZFU sia la rilevanza di un interesse comune europeo costituito dal contrasto allo spopolamento con finalità economico-sociali e l’incentivazione di attività d’impresa green.

L’utilizzo della leva fiscale attraverso l’istituzione delle ZFV come quelle qui proposte mira a conseguire tre ordini di vantaggi (triplo dividendo, direbbero gli economisti): i) incentivare la crescita del mondo del lavoro, in particolar modo delle attività imprenditoriali (e di conseguenza anche del lavoro subordinato relativo ai dipendenti che verrebbero assunti, e delle libero professioni correlate) ii) concentrare le misure di vantaggio sulle attività imprenditoriali eco-sostenibili, iii) combattere lo spopolamento di determinati Comuni, fenomeno che interessa trasversalmente tutto il territorio nazionale.

 

  1. Ipotesi normativa di “Zona Franca Verde” (ZFV):

“1 - Al fine di favorire lo sviluppo e l’integrazione sociale delle popolazioni abitanti in Comuni contraddistinti dal fenomeno dello spopolamento e incentivare lo svolgimento di attività eco-sostenibili, sono istituite, con le modalità di cui ai commi successivi, le zone franche verdi. Per tali finalità è istituito un fondo con dotazione pari a * euro per gli anni *.

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono individuate le zone franche verdi di cui al primo comma nei territori comunali aventi densità di popolazione e reddito pro-capite inferiori alla media nazionale.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono individuate le caratteristiche delle attività eco-sostenibili, in funzione della loro capacità di assicurare la riduzione del consumo di risorse ambientali, degli scarti di produzione, della produzione di rifiuti, delle emissioni nocive per l’ambiente.
  3. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e i lavoratori autonomi che abbiano sede operativa e che effettuano nuovi investimenti nelle zone franche verdi per l’avvio di nuove attività eco-sostenibili o per la riconversione in senso eco-sostenibile di attività già esistenti sono ammessi a fruire di agevolazioni fiscali nei limiti del Regolamento UE n. 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis e secondo le previsioni del presente articolo.
  4. Le imprese e i lavoratori autonomi indicati al comma 4 possono fruire delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al primo comma:
  5. a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell’importo di  euro  000  del  reddito derivante dall’attività svolta nella  zona  franca  verde,  maggiorato per  ciascun periodo di imposta di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad  anno, per ogni nuovo assunto a tempo  indeterminato,  residente  all’interno del territorio ove è stata istituita una zona franca verde;
  6. b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000 del valore della produzione netta per ciascun periodo di imposta;
  7. c) esenzione dall’imposta municipale unica per i primi cinque periodi di imposta per i soli immobili siti nel territorio ove è stata istituita una zona franca verde dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

       d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei  limiti  di  un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo  indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda  nel territorio ove è stata istituita la zona franca  verde.  Per gli anni successivi l’esonero è limitato, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo, al 40 per cento, per l’ottavo e nono, al 20 per

 

[1] Per un approfondimento sulle differenti tipologie di zone franche e sulla loro compatibilità costituzionale ed europea, sia consentito rimandare a P. Barabino, Le zone franche nel diritto tributario, Torino, 2020.

[2] Cfr. art. 1, c. 341 quater, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche.

[3]  Vedasi da ultimo la ZFD di Cagliari ancora non operativa a causa dei limiti edificatori dell’area già individuata. La Cagliari free zone, divenuta poi Sardegna free zone (L.R. 2 agosto 2013, n. 20) è stata istituita per la gestione e organizzazione della zona franca di Cagliari attraverso il D.P.C.M. 7 giugno 2001, recante “Ulteriori disposi-zioni per l’operatività della zona franca di Cagliari” con il quale sono state fissate anche norme attuative per l’operatività della zona franca sulla base delle proposte della Regione Sardegna contenute nelle deliberazioni della giunta regionale del 25 luglio 2000 e 27 febbraio 2001.

[4] Cfr. art. 1465 A del Code général des impôts (CGI)1, introdotto dalla “loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire” del 4 febbraio1995 e modificata dalla “loi relative au développement des territoires ruraux” del 23 febbraio 2005.

[5] Il comma 3 della proposta prevede infatti lo svolgimento di attività “in funzione della loro capacità di assicurare la riduzione del consumo di risorse ambientali, degli scarti di produzione, della produzione di rifiuti, delle emissioni nocive per l’ambiente.”