argomento: IRAP e tributi locali - Giurisprudenza
L’esenzione ICI è applicabile a immobili di proprietà di enti non commerciali che svolgono attività assistenziale anche in caso di utilizzo indiretto, purchè sia perseguita una finalità di pubblico interesse e il canone sia modesto e determinato a prescindere dal criterio di economicità.
» visualizza: il documento (Cass, ord. n. 24308 del 30 settembre 2019)PAROLE CHIAVE: ICI - - - - - - - enti non commerciali - esenzioni fiscali
di Lucrezia Valentina Caramia
La Suprema Corte torna a pronunciarsi sulla controversa esenzione ICI sugli immobili degli enti non commerciali concessi in godimento a terzi a titolo oneroso. L’ordinanza affronta l’ipotesi in cui la concessione in uso dell’immobile sia avvenuta a fronte di un canone modesto e non ne abbia determinato la sottrazione allo svolgimento dell’attività caritatevole-assistenziale cui era originariamente preposto.
L’interesse per questa pronuncia scaturisce dalla sua portata innovativa rispetto al precedente orientamento sfavorevole al riconoscimento dell’esenzione ogni qualvolta non vi fosse il concorso tra l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell’ente non commerciale e la sua esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito (Cass., S.U., n. 28160/2008, Cass., Sez. 6-5, n. 13542/2016, Cass., Sez. 5, n. 14226/2015, Cass., Sez. 5, n. 3733/2010). In altri termini, ove pure adibito all’esercizio di attività non lucrative considerate meritevoli dalla norma e, dunque, rientranti nell’elencazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/92 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché le attività di religione o di culto, dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana), l’utilizzazione indiretta dell’immobile avrebbe dovuto determinare, in ogni caso, la decadenza dall’agevolazione.
La tesi del Giudice di legittimità, nella quale questa ordinanza apre una prima breccia, appariva finanche incurante dell’orientamento del MEF che, nel tentativo di armonizzare l’applicazione della disciplina agevolativa sull’intero territorio nazionale, aveva proposto una diversa opzione ermeneutica nella sua circolare n. 2/DF del 2009. Ed invece, con la sua sentenza n. 14226/2015, la Sezione tributaria della Cassazione aveva comunque disconosciuto il diritto a fruire dell’esenzione per gli immobili locati a terzi da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari: l’allargamento del beneficio anche a tale fattispecie avrebbe infatti comportato un’interpretazione estensiva non ammessa per le norme che, istituendo regimi tributari agevolati, individuano un’eccezione al presupposto impositivo.
Adesso, invece, con l’ordinanza n. 24308/2019, le posizioni della giurisprudenza e quelle della prassi ministeriale convergono, grazie ad un ragionamento più attento al dato ‘sostanziale’ che appare
pienamente condivisibile. Il giudice di legittimità, infatti, ritiene che l’orientamento formatosi in materia di IACP nell’applicazione dell’ICI non possa condizionare gli esiti di un giudizio in cui venga in evidenza che “per univoche e specifiche disposizioni statutarie” un soggetto di cui all’ art. 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi realizzi, necessariamente e con certezza, la finalità sociale assistenziale favorita dalla disciplina agevolativa in questione. In tali ipotesi, l’accertamento del requisito oggettivo previsto dalla norma interessata deve essere operato in concreto e deve consistere nella verifica delle modalità effettive (commerciali o meno) di esercizio dell’attività.
Più precisamente, in caso di concessione in locazione dell’immobile, l’accertamento del rapporto richiede il puntuale riscontro delle indicazioni tracciate dalla circolare ministeriale sopracitata: le persone ospitate devono essere soggetti effettivamente bisognosi, la durata del soggiorno deve risultare collegata al superamento della condizione di disagio che lo ha generato e, in particolare, il canone pattuito deve avere carattere “simbolico”, determinato prescindendo da qualsivoglia “criterio di economicità”.