Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

20/10/2020 - POST: Misure di sostegno per il settore turistico adottate durante l’emergenza da COVID-19

argomento: COVID-19 - Legislazione e prassi

Tra le misure di sostegno funzionali al contenimento della crisi pandemica si segnalano, nel comparto del turismo, l’esenzione dell’IMU per l’anno 2020 per gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività turistico – alberghiere, nonché la reintroduzione di un credito di imposta per la riqualificazione delle strutture turistiche

PAROLE CHIAVE: IMU - immobili - politiche fiscali per il turismo - credito di imposta - emergenza sanitaria Covid – 19


di Caterina Verrigni

Per quanto riguarda il settore del turismo, gli interventi fiscali emergenziali hanno seguito le varie fasi della pandemia.

Tra le misure di sostegno più rilevanti elaborate per contenere la crisi pandemica si segnala l’esenzione temporanea prevista dapprima dall’art. 177 del d.l. n. 34/2020 (decreto Rilancio), per ciò che concerne la prima rata dell’IMU relativa all’anno 2020 e da ultimo confermata anche per il saldo dal decreto “Agosto” (art. 78, d.l. n. 104/2020).

L’esenzione è riservata ai possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni), nonché per gli immobili utilizzati dagli agriturismi, dai villaggi turistici, dagli ostelli, dai campeggi, affittacamere, bed & breakfast, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività turistico ricettive esercitate all’interno degli stessi immobili. Sono pertanto esclusi dall’agevolazione gli immobili utilizzati dalle strutture ricettive in cui la gestione è affidata a soggetti diversi dal titolare del diritto di proprietà[1]. Tuttavia, in sede di conversione del decreto (l. n. 77/2020), la prevista esclusione è stata parzialmente mitigata con l’introduzione nell’art. 177, 1 co., della lettera b-bis), la quale estende l’agevolazione agli << immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni».

La medesima agevolazione è riconosciuta per gli stabilimenti balneari e per quelli termali.

Si ricorda che la Legge finanziaria per il 2020 ( l. 27 dicembre 2019, n. 160) ha riformato l’assetto della tassazione immobiliare locale, da un lato, abolendo la IUC, l’imposta unica comunale prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, comma 639 ss.), nelle sue componenti di IMU e TASI, dall’altro, nella introduzione, apparentemente innovativa della disciplina dell’ IMU (art. 1, 738 ss. co., l. n. 160/2019). La disciplina di riferimento della nuova IMU ha introdotto una pluralità di aliquote tipizzate, destinate ad applicarsi in assenza di delibere comunali. Il profilo innovativo del nuovo tributo è che l’aliquota può anche essere del tutto azzerata, salvo che per i fabbricati di categoria D.

In realtà, risulta evidente che lo scopo effettivo della novella era quello di abolire la TASI, accorpandone le aliquote nell’IMU ma la formulazione letterale induceva a ritenere che si fosse in presenza di un tributo nuovo rispetto a quello applicabile sino a tutto il 2019, anche se caratterizzato da evidenti elementi di continuità sostanziale.

Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha considerato la nuova IMU come una “mera evoluzione normativa” dell’imposta precedente (Circ. Dip. Politiche fiscali 18 marzo 2020, n. 1/DF), conseguentemente, ad esempio, in assenza di nuove delibere o di un nuovo regolamento da parte dei Comuni, il contribuente dovrà continuare ad applicare le aliquote della vecchia IMU.

Con il decreto “Rilancio”, si è implicitamente deciso di non prevedere differimenti generalizzati della scadenza del primo acconto IMU (16 giugno 2020), poiché ciò avrebbe determinato la necessità da parte dello Stato, di erogare a tutti i Comuni la liquidità necessaria a colmare gli effetti derivanti dall’eventuale posticipazione, anche con riferimento ad enti nei quali l’emergenza pandemica non ha inciso in modo significativo.

La scelta è stata quella di lasciare piena discrezionalità alle singole amministrazioni comunali, nel rispetto della potestà regolamentare riconosciuta dalla legge.

Per il settore turistico gravemente colpito dalla crisi, invece, è stata prevista l’esenzione dell’acconto IMU. Si tratta, peraltro, di una agevolazione non collegata alla categoria catastale del bene ma alla sua destinazione d’uso e all’attività ivi esercitata.

Si precisa, altresì, che per talune tipologie, ad esempio, per le case destinate a vacanza, il concetto è piuttosto generico, cosicché si potranno porre delle problematiche circa l’effettiva spettanza dell’agevolazione. Pertanto, in caso di controllo da parte dell’amministrazione comunale incomberà sul contribuente l’onere di dimostrare la presenza delle condizioni richieste dalla norma per poter usufruire dell’esenzione.

Un’altra riflessione riguarda il rapporto tra l’esenzione IMU riservata per il settore turistico ed il tema degli aiuti di Stato. Si precisa, infatti, che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19 (art. 177, 3 co., d.l. n. 34/2020).

In ambito europeo la Commissione europea durante l’emergenza pandemica è intervenuta con diverse comunicazioni al fine di definire un quadro temporaneo destinato ad integrare la disciplina esistente che, in ogni caso, resta applicabile (Com. 13 marzo 2020, C-2020/91, “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”; Com. 19 marzo 2020, C-2020/1863; Com. 3 aprile 2020, C-2020/2215; Com. 8 maggio 2020, C-2020/3156).

Con le suindicate comunicazioni vengono fissati alcuni principi generali che sintetizzano la politica fiscale emergenziale e le misure agevolative che non sono soggette alle restrizioni derivanti dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Gli Stati membri possono quindi concedere agevolazioni fiscali selettive entro determinati limiti ad imprese operanti in settori che devono far fronte a consistenti esigenze di liquidità, come appunto le imprese che operano nel settore del turismo che sono state fortemente colpite dalla crisi sanitaria.

Al di là delle specifiche previsioni, si conferma in via generale la possibilità per gli Stati membri di attivare anche gli aiuti ammessi dai regolamenti europei di esenzione per categoria e gli aiuti de minimis.

In tale contesto, l’Unione europea conferma il ruolo degli aiuti di Stato quali strumenti di orientamento delle politiche economiche degli Stati membri. Con la disciplina temporanea si definiscono le linee operative delle politiche di sostegno all’interno degli Stati, sulla base del giusto bilanciamento fra i principi della libera concorrenza ed i valori sociali del mercato.

Un’altra misura significativa per il settore turistico, è rappresentata dal rinnovato credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico-alberghiere già previsto dall’art. 10, d.l. n. 83/2014. Il credito di imposta pari al 65%, applicato per le sole spese sostenute dal 2014 al 2018, si potrà far valere anche per gli anni 2020 e 2021 (vale a dire per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019).

Si tratta di un credito di imposta utilizzabile solo in compensazione ed è riservato anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché alle strutture ricettive strutturate all’aperto.

Da ultimo, il decreto “Agosto” (art. 77) in sede di conversione (L. 13.10.2020, n. 126), ha inserito tra i soggetti che possono beneficiare del “bonus affitti”, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel precedente periodo di imposta, le strutture termali, modificando la disciplina del credito di imposta prevista per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (art. 28, 3 co., d.l. n. 34/2020).