argomento: COVID-19 - Legislazione e prassi
La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 ha introdotto il credito di imposta per l’innovazione finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica. Per quanto la misura sia apprezzabile, sarebbero forse maturi i tempi per un più incisivo intervento per favorire l’innovazione green oriented attraverso regimi rafforzati e più favorevoli di quelli volti a supportare l’innovazione “generale”.
PAROLE CHIAVE: innovazione - transizione ecologica - credito d’imposta - fiscalità ambientale - emergenza sanitaria Covid – 19
di Silvia Giorgi
La letteratura economica sulla base dell’esperienza maturata a fronte di altre grandi crisi – una su tutte quella finanziaria del 2008 – ha dimostrato che le politiche di incentivo “green” hanno dei vantaggi rispetto ai tradizionali incentivi fiscali e che, dopo la prima fase di “emergenza”, la successiva fase di “recupero” e rilancio può avere un impatto a lungo termine sull'ambiente e incidere efficacemente sulle abitudini umane.
È noto che mentre la priorità delle misure emergenziali è garantire liquidità agli individui in difficoltà finanziaria garantendo beni di prima necessità, le successive misure di recupero mirano a rimodellare l'economia a lungo termine, con un impatto sulle generazioni future, anche attraverso la loro incidenza sul clima (per considerazioni simili, seppur a fronte di eventi calamitosi che, tuttavia, presentano non poche assonanze con la crisi pandemica (Del Federico L., Public Finance, State Aid and Tax Relief for Areas Struck by Natural Disasters and Pollution in Tax Implications of Environmental Disasters and Pollution, (a cura di Basilavecchia M., Del Federico L. Mastellone P.) Kluwer Law International, 2015, p. 12) .
In particolare, la letteratura economica raccomanda cinque linee di intervento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi economici e climatici, in quanto, al contempo, offrono elevati moltiplicatori economici e un impatto positivo sul clima: investimenti in infrastrutture green; miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici; investimenti nell'istruzione e nella formazione per affrontare la disoccupazione immediata da COVID-19 e la disoccupazione strutturale da decarbonizzazione; investimenti di capitale naturale per la resilienza e la rigenerazione dell'ecosistema e investimenti in R&S “clean” o “green” (Hepburn C., O’Callaghan B., Stern N., Stiglitz J., Zenghelis D., Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change? in Oxford Review of Economic Policy 36S1 2020).
Con queste premesse, sarà brevemente analizzato il credito d’imposta per l’innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, introdotto nell’ordinamento italiano dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) – e, dunque, pre Covid-19 – ma recentemente valorizzato dal rinnovato interesse per la “Rivoluzione verde” proclamata anche dal Legislatore nazionale.
Con specifico riferimento alle attività di innovazione per la transizione ecologica, per l’individuazione vi è un rinvio ai lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica: a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo; b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali; c) la c.d. simbiosi industriale in relazione alle risorse materiali ed energetiche …
Al di là delle esemplificazioni, rinviandosi per semplicità al Decreto Transizione 4.0, un dato ancorché biecamente quantitativo sembra stridere rispetto alla proclamata centralità degli obiettivi di sostenibilità: mentre il credito R&S tradizionale (comma 200) è riconosciuto nella misura del 12% della relativa base di calcolo, quello per gli investimenti innovativi finalizzati ad obiettivi di transizione ecologica (comma 201) è riconosciuto nella misura del 10%.
Per quanto si tratti di una differenza minimale, contraddice anche solo a livello di “messaggio” la priorità ambientale, divenuta quasi “bandiera” del rilancio post Covid-19. È noto, infatti, che da tempo si auspicano agevolazioni “rafforzate”, sulla scorta del principio “chi non inquina non paga” a fronte di investimenti green oriented (per tutti Ficari V., Nuovi elementi di capacità contributiva ed ambiente: l'alba di un nuovo giorno ... fiscalmente più verde?, in Riv. Trim. dir. trib., 2016, p. 827).
Sarebbero quindi maturi i tempi in cui il Legislatore dell’era Covid rafforzi gli incentivi all’innovazione green, attraverso anche regimi più favorevoli rispetto a quelli ordinari (ma in realtà già agevolativi) dedicati all’innovazione tout court: dai crediti di imposta green, agli eco patent box fino alle green tech start up.