argomento: Attuazione del tributo - Legislazione e prassi
Con risoluzione n. 506 del 30 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di monitoraggio fiscale per il guardiano (protector) del trust, escludendo un suo eventuale obbligo di compilazione del quadro RW e così negando che egli possa essere qualificato come “titolare effettivo” delle attività finanziarie estere riconducibili al trust.
PAROLE CHIAVE: trust - beneficiario effettivo - monitoraggio fiscale
di Filippo Passagnoli
Nell’istanza veniva precisato che la funzione di vigilanza era rappresentata dal preventivo ed obbligatorio consenso che il trustee era tenuto ad ottenere dal guardiano per esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall’atto costitutivo del trust. Veniva altresì specificato che unico beneficiario del predetto era una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, la quale “adempie agli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attivuità estere detenute tramite il Trus indicando, pertanto, nel quadro RW esclusivamente le attività finanziarie estere appartennti al patrimonio del trust, ritenendo, dunque, il trust interposto”.
Il guardiano chiedeva chiarimenti in ordine ad un suo eventuale obbligo, in qualità di protector del trust estero, di compilazione del quadro RW della propria dichiarazione reddituale.
Secondo la soluzione prospettata dall’istante, egli non potrebbe essere considerato soggetto passivo del monitoraggio dal momento che: (i) l’art. 4 del D.L. n. 167/1990 non richiama esplicitamente la figura del guardiano, né rimanda all’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007 sulla titolarità effettiva del trust; (ii) il guardiano è privo dei poteri di rappresentanza, di direzione o di amministrazione previsti, in via residuale, dall’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007; (iii) infine, la nozione di “titolare effettivo” contenuta nella disciplina antiriciclaggio non appare applicabile, in via automatica, alla normativa sul monitoraggio fiscale.
Tanto premesso, l’introduzione del dovere di tracciare, all’interno della dichiarazione, le attività finanziarie estere è disciplina risalente, che trova origine nella liberalizzazione valutaria attuata con la Direttiva 88/361/CEE. Nel contesto internazionale del tempo, contraddistinto da una scarsa cooperazione in materia fiscale, il deficit informativo sui presupposti impositivi integrati all’estero, unito all’abrogazione dei vincoli valutari, ha spinto il legislatore domestico ad emanare misure atte ad arginare i crescenti fenomeni di evasione fiscale internazionale (cfr. C. Sacchetto, La cooperazione fiscale internazionale, in particolare lo scambio di informazioni nel contrasto all’evasione, in Riv. Guardia Fin., n. 2/2008, p. 206 ss.; F. Ardito, La cooperazione internazionale in materia tributaria, Milano, 2007).
Figlia di questo scenario è, appunto, la disciplina sul monitoraggio, introdotta nel 1990 con l’art. 4 del D.L. n. 167, il cui scopo essenziale è quello di verificare la corretta esecuzione del rapporto tributario scaturente da redditi prodotti all’estero e suscettibili di imposizione in Italia, secondo il principio di tassazione su base mondiale (cfr. T. Tassani, Monitoraggio fiscale per trustee, guardiani e soggetti con poteri amministrativi e di rappresentanza, in Corr. Trib., n. 3/2020, p. 268 ss; G. Turri, Quadro RW: la disciplina del monitoraggio fiscale, in Dir. Prat. Trib., n. 5/2017, p. 1991 ss.). Vi è, come subito si intuisce, una chiara logica reddituale a fondamento della disciplina, che non deve essere persa di vista.
Sotto il profilo soggettivo, l’art. 4 si rivolge alle persone fisiche, agli enti non commerciali ed alle società semplici e soggetti ad esse equiparati, residenti in Italia. Dunque i trust, quali soggetti passivi Ires assimilati agli enti non commerciali ex art. 73, co. 1, del TUIR, residenti nel territorio dello Stato, sono assoggettati agli obblighi di segnalazione previsti dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale.
Tale requisito soggettivo è poi arricchito dalla necessaria sussistenza di un rapporto che connetta il “potenziale dichiarante” con le attività finanziarie estere (requisito oggettivo). Detto legame, a seconda dell’intensità richiesta dalla legge, amplia o riduce notevolmente la cerchia dei soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi di segnalazione. E, senz’altro, la relazione giuridica che integra il concetto di “detenzione” di cui all’art. 4, co. 1, è la titolarità diretta e formale del bene o dell’investimento estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Al dato normativo originario si è però affiancata un’opera espansiva da parte del legislatore che, con due importanti interventi, nel 2013 e 2017, ha finito per modificare profondamente l’impianto della normativa.
Dapprima, con la legge n. 97/2013 che, avendo esteso gli obblighi di monitoraggio agli “effettivi titolari” delle attività estere, rappresenta un vero e proprio spartiacque nell’applicazione della disciplina. A partire dal periodo d’imposta 2014, infatti, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e soggetti equiparati residenti in Italia, soggiacciono agli obblighi di segnalazione anche se “effettivi titolari” di attività finanziarie o patrimoniali estere. In altri termini, il legislatore ha affiancato alla tradizionale relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) un ulteriore rapporto qualificato in grado di legare il potenziale dichiarante con le attività estere, e quindi con i redditi che queste sono in grado di produrre. L’individuazione del “titolare effettivo” avviene, dunque, tramite rinvio alle disposizioni antiriciclaggio contenute nel D.Lgs. n. 231/2007; in particolare, fino al 2017, all’art. 1, co. 2, lett. u) e all’allegato tecnico del decreto legislativo.
Dopodiché, il concetto di “titolarità effettiva” di cui all’art. 4 è stato ridefinito, da parte del D.Lgs. n. 90/2017, attraverso il rinvio agli artt. 1, co. 2, lett. pp), e 20 del D.Lgs. n. 231/2007; disposizioni queste da ultimo modificate ad opera del D.Lgs. n. 125/2019, attuativo della quinta Direttiva antiriciclaggio. Ora, l’art. 1, co. 2, lett. pp) definisce il titolare effettivo come “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. Questa generica definizione viene specificata nel successivo art. 20, il quale dispone vari criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi di soggetti diversi dalle persone fisiche. Con riferimento al trust, risultano in particolare applicabili i commi 1, 4 e 5: in primo luogo, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, ovvero il relativo controllo; mentre, in presenza di una persona giuridica privata ex D.P.R. n. 361/2000 sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: (i) i fondatori, ove in vita, (ii) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili, (iii) ed i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione; infine, il comma 5 prevede un criterio sussidiario (applicabile qualora gli altri canoni non consentano di individuare in maniera univoca uno o più titolari effettivi) che identifica il titolare effettivo con la persona fisica o le persone fisiche titolari, in conformità ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente (comunque diverso dalla persona fisica).
Resta escluso, invece, dalla disciplina sul monitoraggio fiscale l’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007, che ai fini antiriciclaggio intende qualificare come titolari effettivi del trust tutti i soggetti che intervengono nella vicenda negoziale, e quindi i disponenti (“costituenti”), i trustee (“fiduciari”), i guardiani, e così via.
L’articolato quadro normativo ha reso più che mai necessaria la corretta perimetrazione del “titolare effettivo” del trust ai fini dell’obbligo di monitoraggio.
L’Amministrazione, dopo aver operato un rapido excursus normativo, giunge alla ragionevole conclusione per cui il guardiano non possa essere assoggettato al monitoraggio fiscale per il semplice fatto di vigilare sull’operato del trustee, neanche quando – come nel caso di specie – la funzione del trustee sia esercitata attraverso il preventivo ed obbligatorio consenso che il medesimo è tenuto ad ottenere dal guardiano prima di esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall’atto istitutivo del trust fund. Il Fisco richiama alcuni suoi precedenti in materia, fra cui l’interessante Risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019 [cfr. F. Sorci - A. Pulito, Non sono soggetti agli “obblighi di RW” i soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione in Fondazioni e Trusts (et similia), in Riv. Telematica Dir. Trib., 23 agosto 2019. In quel frangente, l’interpello riguardava gli obblighi di RW gravanti in capo al presidente del consiglio di amministrazione ed al direttore di una fondazione], in cui la stessa ha ribadito che la normativa sul monitoraggio ha, come principale finalità, quella di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, e a tal fine “è necessario che sussista una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione” (in questi termini l’Agenzia si era peraltro pronunciata nelle precedenti Circolari n. 10/E del 10 maggio 2014 e n. 28/E del 21 giugno 2011). Diversamente, deve escludersi “l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle attività detenute all’estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario”.
Ed è evidente che siffatta relazione qualificata non è ravvisabile in capo al guardiano del trust.
L’Amministrazione, dunque, rilevato che il beneficiario del trust estero è una persona fisica individuata, residente in Italia, che già adempie agli obblighi di segnalazione delle attività estere, esclude un obbligo dichiarativo in capo al guardiano istante, esercitando questi un mero potere di sorveglianza sull’operato del trustee e non potendo, ai fini della disciplina sul monitoraggio, “essere considerato titolare effettivo del trust”.
La conseguenza di una simile impostazione è quella di attribuire la veste di “titolari effettivi” a tutti coloro che intervengono nella vicenda negoziale del trust (fra cui il guardiano) e, pertanto, anche a soggetti che risultano estranei ad una dimensione di vera e propria disponibilità dell’attività estera. Questa lettura estensiva, seppur prima facie indotta dal generale rinvio della disciplina sul monitoraggio a quella antiriciclaggio, nonché accennata in dottrina (cfr. M. Piazza - M. Laguardia, Quadro RW: le novità su titolari effettivi e valute virtuali, in Il Fisco, n. 23/2018, p. 2207 ss.; L. De Angelis, Il titolare effettivo, in Aa.Vv., I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti, Torino, 2017, p. 191 ss.), non è tuttavia condivisibile per una pluralità di ragioni.
Anzitutto, da un punto di vista meramente letterale, si è detto che l’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007 (il quale considera espressamente la fattispecie del trust) non viene richiamato da parte dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990.
Dopodiché, da un punto di vista sistematico, si è rimarcato che fine ultimo della disciplina sul monitoraggio è quello di garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero da parte di soggetti residenti. A tale scopo, pure si è evidenziato come debba sussistere una relazione qualificata (giuridica o di fatto) tra il soggetto e le attività estere oggetto di segnalazione. Occorre, in altri termini, riscontrare una connessione tale da elevare il soggetto dichiarante a centro di imputazione dei redditi prodotti e della relativa imposizione. E questa relazione è riscontrabile in capo ai beneficiari del trust, ovvero in capo al “trust opaco”, ma non in relazione a quei soggetti che, pur a vario titolo coinvolti, non hanno la disponibilità ultima del reddito da questo generato.
In definitiva, l’obbligo di monitoraggio deve ricollegarsi a quella manifestazione di capacità contributiva che, tramite l’inserimento in dichiarazione, si vuole sottoporre a tassazione (cfr. V. Ficari, “Disponibilità” e “titolarità” di fondi esteri fra detenzione e possesso ai fini del monitoraggio fiscale, in Corr. Trib., n. 42/2007, p. 3432 ss.; A. Contrino - R. Lupi, Il “diritto attuale del beneficiario” come condizione per l’imputazione per trasparenza dei redditi del trust, in Dial. Trib., n. 3/2008, p. 106 ss.; F. Rasi, “Logica reddituale” ed ambito di applicazione soggettivo della disciplina sul c.d. “monitoraggio fiscale”: alcune considerazioni, in Riv. Dir. Trib., n. 5/2011, p. 66 ss.; D. Stevanato, La nozione di beneficiario individuato del “trust” e l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, in Corr. Trib., n. 35/2013, p. 2771 ss.; F. Passagnoli - S. Buffoni, Monitoraggio fiscale delle attività estere: il “titolare effettivo” del trust, in Trusts e attività fiduciarie, n. 3/2021, p. 252 ss.). L’ampliamento degli obblighi dichiarativi a soggetti che non vantano (né potrebbero vantare) alcun diritto circa l’assegnazione del reddito (e/o del patrimonio) determina, evidentemente, una stridente violazione della ratio reddituale che informa la disciplina.
Ne consegue che le modifiche legislative degli ultimi anni non sono idonee a generalizzare l’obbligo di monitoraggio a tutti i soggetti coinvolti nel trust e richiamati dalla normativa antiriciclaggio. La soluzione interpretativa fornita dalla risoluzione n. 506/E è quindi da salutare con estremo favore.
L’Amministrazione Finanziaria, dal canto suo, ha tratteggiato un percorso interpretativo che si pone sulla “retta” via, giungendo ad escludere che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita a soggetti che non perfezionano quel nesso funzionale che deve sussistere fra obblighi dichiarativi e relativa imposizione. E il guardiano, pur esercitando una fondamentale funzione di sorveglianza sul trust, tramite un vero e proprio potere di veto sulle decisioni gestionali del trustee, non integra questo trait d’union (stesso dicasi per il trustee: in queste senso si era già pronunciata la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013; cfr. pure S. Mistretta, Trust e “titolare effettivo” ai fini del monitoraggio fiscale, dopo la Riforma di cui al D.Lgs. n. 90/2017, in Riv. Telematica Dir. Trib., 24 maggio 2019).
Certo è che il legislatore tributario, nonostante gli interventi in materia, non ha mai colto l’occasione per precisare i limiti del richiamo alle disposizioni antiriciclaggio. Un intervento chiarificatore, invece, sarebbe quanto mai opportuno, così da delimitare una volta per tutte il perimetro dell’obbligo di segnalazione.