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17/12/2018 - Anche la cartella di pagamento recante una pretesa a titolo di interessi deve essere adeguatamente motivata

argomento: Attuazione del tributo - Giurisprudenza

La cartella di pagamento, qualora non preceduta da un atto di accertamento, deve essere motivata, a pena di nullità, in maniera congrua, sufficiente ed intellegibile.

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PAROLE CHIAVE: riscossione - cartella di pagamento - motivazione


di Lucrezia Valentina Caramia

 Con l’ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31270, la Suprema Corte affronta una questione estremamente approfondita in dottrina ed in giurisprudenza ovvero la completezza della motivazione della cartella di pagamento ai sensi del comma 2 dell’art. 25, D.P.R. n. 602/1973; essa, tuttavia, riguarda una fattispecie non ricorrente perché la cartella recava una pretesa a titolo di interesse e, pertanto, occorre verificare in che termini debbano essere declinate le conclusioni che riguardano il caso più esaminato nell’esperienza giuridica ovvero il contenuto (ed i limiti) della motivazione allorquando la cartella è preceduta dall’atto di accertamento.

  1. Precisamente, con detta ordinanza la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato la cartella di pagamento ritenendola insufficientemente motivata e priva dell’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avevano determinato l’iscri­zione a ruolo. In particolare, la richiesta dei soli interessi era giustificata dalla revoca degli atti di sospensione (uno giudiziale e l’altro d’ufficio) ma la cartella aveva un generico riferimento all’ammontare dovuto senza alcuna indicazione sul tasso, sulle somme sulle quali gli interessi erano stati calcolati, sulle imposte ed, inoltre, uno dei due provvedimenti di revoca non era stato neppure mai trasmesso.

Rispetto alla pluralità dei vizi della cartella la Suprema Corte ha correttamente ritenuto prevalente quello riguardante l’obbligo di motivazione, concludendo nel senso che «la genericità di tali indicazioni non consentiva alla società di verificare la fondatezza, sia nell’an che nel quantum, della pretesa impositiva dedotta nella cartella e dunque di esercitare pienamente, rispetto ad essa, il proprio diritto di difesa» ed affrettandosi a precisare che l’invalidità originaria dell’atto non era sanabile in pendenza del giudizio.

 

  1. Tale conclusione è ineccepibile e consente di precisare una distinzione ormai pacifica e ricorrente in giurisprudenza che, in primo luogo, esclude un obbligo di motivazione della cartella generalizzato e di analoga esaustività; infatti, l’Amministrazione finanziaria non è obbligata a riprodurre nel titolo esecutivo la motivazione della pretesa impositiva se l’iscrizione a ruolo trae origine da un atto di accertamento già notificato al contribuente, potendo limitarsi ad indicare, in modo univoco, l’atto prodromico dal quale si desumono le ragioni dell’esercizio della potestà di accertamento.

Né può ritenersi che in questi casi il destinatario dell’atto non sia posto nella condizione di conoscere il titolo della pretesa oppure che subisca un pregiudizio (o anche solo una difficoltà) per esercitare il proprio diritto di difesa, fermo restando che la conclusione è conforme all’art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 in quanto prescrive un contenuto minimo ovvero l’indi­ca­zione del tributo, del periodo di imposta, dell’imponibile, dell’aliquota applicata e, in generale, la «sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l’iscrizione a ruolo».

Al contrario, la cartella deve essere motivata in modo congruo ed intellegibile, a pena di nullità, se non è preceduta dall’atto di accertamento ed in questa prospettiva non sarebbe nemmeno sufficiente l’indicazione di un qualsiasi altro provvedimento prodromico se privo di una compiuta ed esaustiva motivazione. In questa ipotesi, infatti, la cartella è il primo atto notificato al contribuente ed è l’unica circostanza in cui egli viene a conoscenza dell’azione impositiva sicché razionalmente deve essere assistita da una motivazione adeguata per non incorrere nella nullità dell’atto in assenza di un elemento essenziale che lo rende inidoneo a raggiungere lo scopo assegnatogli dall’ordina­mento.

 

  1. Infine, un cenno merita la questione dell’invalidità originaria in quanto è stato correttamente specificato che “a nulla rileva che l’Ufficio abbia esplicitato in sede di controdeduzioni quali fossero i tributi cui erano riferiti i provvedimenti di sospensione”. Infatti, tale conclusione, da un lato, è razionalmente argomentabile con la consolidata funzione della motivazione di definire la futura materia del contendere in proiezione contenziosa ed in questa prospettiva sarebbe difficilmente ammissibile la sua modifica o l’integrazione in pendenza del giudizio.

Dall’altro, nel solco della non agevole distinzione tra motivazione assente (insanabile) ed insufficiente (sanabile), anche il vizio della invalidità originaria può ritenersi ingiustificato se si assume che il criterio distintivo tra le due fattispecie è la salvaguardia del diritto di difesa e la possibilità di esercitarlo senza limiti e condizionamenti.