argomento: Attuazione del tributo - Giurisprudenza
La cartella di pagamento, qualora non preceduta da un atto di accertamento, deve essere motivata, a pena di nullità, in maniera congrua, sufficiente ed intellegibile.
» visualizza: il documento (Cass., ord. 4 dicembre 2018, n. 31270)PAROLE CHIAVE: riscossione - cartella di pagamento - motivazione
di Lucrezia Valentina Caramia
Con l’ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31270, la Suprema Corte affronta una questione estremamente approfondita in dottrina ed in giurisprudenza ovvero la completezza della motivazione della cartella di pagamento ai sensi del comma 2 dell’art. 25, D.P.R. n. 602/1973; essa, tuttavia, riguarda una fattispecie non ricorrente perché la cartella recava una pretesa a titolo di interesse e, pertanto, occorre verificare in che termini debbano essere declinate le conclusioni che riguardano il caso più esaminato nell’esperienza giuridica ovvero il contenuto (ed i limiti) della motivazione allorquando la cartella è preceduta dall’atto di accertamento.
Rispetto alla pluralità dei vizi della cartella la Suprema Corte ha correttamente ritenuto prevalente quello riguardante l’obbligo di motivazione, concludendo nel senso che «la genericità di tali indicazioni non consentiva alla società di verificare la fondatezza, sia nell’an che nel quantum, della pretesa impositiva dedotta nella cartella e dunque di esercitare pienamente, rispetto ad essa, il proprio diritto di difesa» ed affrettandosi a precisare che l’invalidità originaria dell’atto non era sanabile in pendenza del giudizio.
Né può ritenersi che in questi casi il destinatario dell’atto non sia posto nella condizione di conoscere il titolo della pretesa oppure che subisca un pregiudizio (o anche solo una difficoltà) per esercitare il proprio diritto di difesa, fermo restando che la conclusione è conforme all’art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 in quanto prescrive un contenuto minimo ovvero l’indicazione del tributo, del periodo di imposta, dell’imponibile, dell’aliquota applicata e, in generale, la «sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l’iscrizione a ruolo».
Al contrario, la cartella deve essere motivata in modo congruo ed intellegibile, a pena di nullità, se non è preceduta dall’atto di accertamento ed in questa prospettiva non sarebbe nemmeno sufficiente l’indicazione di un qualsiasi altro provvedimento prodromico se privo di una compiuta ed esaustiva motivazione. In questa ipotesi, infatti, la cartella è il primo atto notificato al contribuente ed è l’unica circostanza in cui egli viene a conoscenza dell’azione impositiva sicché razionalmente deve essere assistita da una motivazione adeguata per non incorrere nella nullità dell’atto in assenza di un elemento essenziale che lo rende inidoneo a raggiungere lo scopo assegnatogli dall’ordinamento.
Dall’altro, nel solco della non agevole distinzione tra motivazione assente (insanabile) ed insufficiente (sanabile), anche il vizio della invalidità originaria può ritenersi ingiustificato se si assume che il criterio distintivo tra le due fattispecie è la salvaguardia del diritto di difesa e la possibilità di esercitarlo senza limiti e condizionamenti.