argomento: IRES - Legislazione e prassi
Con l’emanazione della legge sui trust, il legislatore della Repubblica di San marino ha voluto regolamentare in maniera organica la tassazione dei trust sotto il profilo sia delle imposte dirette che di quelle indirette. Con questo breve scritto si intende focalizzare la parte relativa alle imposte dirette che consente, così, non solo agli operatori sammarinesi ma a tutti coloro che si approcciano alla legge sui trust della Repubblica di San Marino, di prendere visione della particolarità della legge tributaria consentendo anche una corretta pianificazione fiscale.
PAROLE CHIAVE: trust - Repubblica di San Marino - tassazione diretta
di Antonello Montanari
PREMESSE
La Repubblica di San Marino ha regolamentato, in maniera organica, il regime fiscale dei trusts con la legge 17.3.2005, n. 38 emanata congiuntamente con la prima legge sui trusts, la n. 37 del 17.3.2005, abrogata dall’art. 64 della legge 1.3.2010, n. 42, attualmente in vigore (sul concetto di Trust si veda, per tutti, M. Lupoi, Trusts, Milano, 2001 e successive edizioni).
Con successiva legge n. 157 del 19.11.2019 sono state, poi, apportate modifiche alla legge 38/2005.
Per espressa volontà di legge i trusts residenti nella Repubblica di San Marino godono di una specifica disciplina rispetto a quella prevista per gli altri soggetti dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 rubricata “Imposta generale sui redditi”.
L’art. 2 della Legge n. 38/2005, dispone, infatti, che “La legge si applica anche in deroga rispetto ad altre disposizioni fiscali vigenti in materia ai trust istituiti in conformità alle previsioni contenute nella legge sui trust, fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino e non esercenti professionalmente attività d’impresa, arti o professioni” e che “Si considerano fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino i trust amministrati da almeno un trustee che abbia ricevuto l’autorizzazione all’esercizio dell’ufficio ai sensi della legge sui trust”.
Questo significa che l’imposta sui redditi del trust gode di una propria autonomia rispetto a quanto stabilito, in via generale, dalla legislazione fiscale ordinaria nella Repubblica di San Marino.
Deve, però, trattarsi di trusts “fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino” cioè di quei trusts amministrati da un trustee autorizzato all’esercizio dell’attività di trustee.
I requisiti richiesti per svolgere l’attività di trustee nella Repubblica di San Marino si rinvengono nell’art. 18 della legge 42/2010 (Requisiti del trustee) che così recita: 1. L’ufficio di trustee può essere ricoperto da una o più persone, fisiche o giuridiche, nessuna delle quali sia trustee di più di un trust sottoposto alla Legge ovvero da una o più persone, fisiche o giuridiche, indicati quali soggetti designati nell’ambito delle normative antiriciclaggio emanate dalla Repubblica di San Marino o da altri Stati in attuazione delle direttive dell’Unione Europea o a queste ultime sostanzialmente equivalenti. 2. L’esercizio professionale dell’attività di trustee nella Repubblica è disciplinato con decreto delegato.
Altra condizione richiesta dalla norma è che il trust non deve esercitare professionalmente un’attività d’impresa, arti o professioni.
Sono, pertanto, esclusi dal particolare regime fiscale quei trust che potremmo definire “commerciali” (secondo la definizione data dal legislatore fiscale italiano), perché in tal caso ad essi si applicherà la normativa tributaria di cui alla legge 16.12.2013, n. 166 (Imposta generale sui redditi).
A conoscenza di chi scrive, non risultano, al momento, esistenti nella Repubblica di San Marino trusts commerciali.
Il successivo art. 3 della Legge 3872005 definisce il trust quale “soggetto passivo dell’imposta sui redditi dei trust”.
In estrema sintesi, dunque, il trust è qualificabile come “soggetto passivo” di un’autonoma imposta che, in buona sostanza, si differenzia dagli altri tributi diretti solamente per le modalità di determinazione della base imponibile (forfettaria) e di calcolo del tributo (per una completa disamina dei Trust e delle imposte dirette si veda A. Contrino, Trust, vincoli di destinazione e sistema tributario, Milano, 2021, pag. 147 e segg.).
Il legislatore sammarinese ha preferito regolamentare la tassazione dei trusts non attraverso regimi speciali quali, ad esempio, la esenzione del reddito prodotto come regolamentato nei trusts dell’Isola di Cipro che godono di un’esenzione totale o la determinazione delle imposte con aliquote particolari ma prevendendo, invece, la determinazione del reddito imponibile con applicazione di coefficienti di redditività sul quale applicare l’aliquota del 17%.
L’art. 3 della legge 38/2005 stabilisce, infatti, che “L’aliquota dell’imposta sui redditi dei trust è quella prevista al primo comma dell’art. 12 della Legge 13.10.1984, n. 91, e successive modifiche ed integrazioni” (attualmente nella misura del 17%).
L’art. 5 della Legge 38/2005, modificato con effetto dall’1.1.2020, dall’art. 17 della legge 19.11.2019, n. 157, contempla tre modalità di tassazione dei redditi prodotti da un trust.
Con la prima modalità è disposto che “Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività del 75% all’ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai beni in trust…realizzati e percepiti in ciascun periodo d’imposta. Nel predetto ammontare non sono computati i proventi e i frutti derivanti da immobili situati nella territorio della Repubblica di San Marino”.
Applicando il 17% dell’aliquota dell’imposta sui redditi al 75% del reddito imponibile, si giunge ad una tassazione effettiva del 12,75%.
Fra i proventi e frutti percepito non sono da ricomprendersi quelli derivanti da immobili siti nella Repubblica di San Marino che scontano, sempre e comunque, l’aliquota del 17%.
Con la seconda modalità è disposto, invece, che “Il coefficiente di redditività di cui al comma 1 è tuttavia pari al dieci per cento qualora il trustee li reinvesta, e non li distribuisca, per un periodo di almeno 24 mesi dalla data della percezione ed eserciti apposita opzione in sede di dichiarazione dei redditi. Tale opzione non è esercitabile con riferimento ai proventi e ai frutti devianti dai beni in trust che siano costituti da utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti, o comunque domiciliati, in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il Decreto 24 gennaio 2005 n. 2”.
In questo caso, applicando il 17% dell’aliquota dell’imposta sui redditi al 10% del reddito imponibile, si giunge ad una tassazione effettiva dell’1,7%.
Per usufruire di una così ridotta ed interessante aliquota d’imposta occorre, però, che i proventi e i frutti realizzati siano reinvestiti e non distribuiti per almeno 24 mesi da quando sono stati percepiti e tale opzione venga manifestata in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi del trust.
In merito al reinvestimento si ritiene che, fatto salvo il caso in cui i proventi e i frutti vengano investiti in titoli, fondi e altri prodotti finanziari, anche il deposito delle somme presso il conto corrente del trust possa essere considerato una scelta di investimento.
Occorre, però, porre attenzione al quantum investito che, a parere di chi scrive, non può essere inferiore all’ammontare dei proventi e dei frutti percepiti.
Questo significa, per esempio, che il trustee non potrà utilizzare le somme percepite per il pagamento dell’imposta e delle spese di funzionamento del trust rappresentando, tali utilizzi, una forma di distribuzione delle somme.
In tal caso le somme utilizzate dovranno essere assoggettate all’aliquota del 12,75%.
Da un punto di vista della contabilità del trust e della redazione del bilancio annuale, il reinvestimento delle somme in titoli o prodotti finanziari vari avrà la rappresentazione contabile, nell’attivo del bilancio, alla voce denominata, per esempio, “Titoli indisponibili per la distribuzione anno x1” (magari con riferimento alla norma di legge).
Nel caso, invece, in cui le somme percepite siano lasciate in deposito presso la banca e quindi senza il reinvestimento in titoli o prodotti finanziari, il trustee dovrà avere l’accortezza di non scendere mai al disotto delle somme ricevute.
E’ evidente che nel caso in cui occorra disporre di somme per il pagamento delle normali spese di gestione del trust, il trustee potrà richiedere un provvisorio affidamento alla Banca depositaria oppure richiederle al Disponente o a terzi.
Queste informazioni dovranno, poi, essere trascritte sul libro degli eventi ai sensi dell’art. 26 della legge 42/2010 che così recita: “1. Il trustee tiene una contabilità ordinata e completa dei fatti che interessano il fondo in trust”.
La modalità di tassazione all’1,7% non è, invece, consentita qualora i proventi e i frutti siano formati da utili, dividendi o quote di partecipazioni agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti o domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata secondo quanto previsto dal DM 24.1.2005, n. 2, restando, quindi, soggetti all’aliquota del 12,75%.
Sono evidenti, in queste due modalità di tassazione, le peculiarità dell’imposta in questione la quale trova applicazione con riferimento ad una entità “lorda” (cioè, al lordo di eventuali componenti negativi), secondo una logica “forfettaria”: infatti, a fronte di un livello di tassazione particolarmente favorevole, la base imponibile è rappresentata dal complesso di tutti i proventi, intesi in senso lato, generati dai beni in trust senza che sia possibile alcuna deduzione dei costi ad essi inerenti.
Deve, poi, trattarsi di proventi positivi realizzati (e quindi certi nel loro ammontare e nella loro determinazione) e percepiti (principio di cassa) non rientrando, invece, quei proventi contabilizzati in bilancio per competenza.
La terza modalità di tassazione dei proventi e dei frutti prodotti da un trust dispone che “In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, è sempre possibile determinare il reddito imponibile del trust in modo analitico, senza applicazione di nessun coefficiente di redditività, deducendo da tutti i proventi e frutti derivanti dai beni in trust i costi inerenti all'amministrazione e gestione dei beni in trust sostenuti e pagati nell'anno solare, che devono essere documentati ed indicati in un prospetto riepilogativo allegato alla dichiarazione dei redditi.”
Il reddito imponibile da assoggettare a tassazione è, quindi, pari al risultato del periodo d’imposta rappresentato dai proventi e dai frutti “percepiti” (anche se la norma non lo dice non può che intendersi in questo modo) dedotti i costi di amministrazione e di gestione del trust sostenuti e pagati (principio di cassa).
I costi devono essere opportunamente documentati (e non potrebbe essere altrimenti per una corretta contabilità del trust) e indicati in un prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi del trust.
L’articolo in commento conclude disponendo che i redditi derivanti dai beni immobili siti nella Repubblica di San Marino siano sempre tassati secondo le modalità previste, per le società e gli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino, dalle norme in materia di imposte sui redditi di cui alla Legge 16.12.2013, n. 166 e successive modifiche - e quindi con l’aliquota del 17% - e concorrono, insieme ai proventi e ai frutti prima visti, alla formazione del reddito complessivo del trust.
Si ritiene che questa precisazione in merito alla tassazione dei redditi fondiari sia riferita alla tassazione del trust con l’aliquota del 12,75% o a quella in modalità analitica perché, nel caso della tassazione con l’aliquota dell’1,7%, il legislatore lo aveva già precisato come prima visto anche se il riferimento è ai “proventi e ai frutti” e non ai “redditi derivanti da beni immobili”.
Si può, però, in definitiva giungere alla conclusione che qualunque sia la modalità scelta dal trustee per la tassazione dei proventi e dei frutti derivanti dai beni in trust, i redditi, i proventi e i frutti relativi ai beni immobili siano da tassare secondo le norme di cui alla legge 166/2013 con l’aliquota piena del 17% e concorrere alla formazione del reddito complessivo del trust.
Il successivo art. 6 della legge 38/2005, consente di utilizzare in detrazione dalle imposte sul reddito dovute dal trust, ai sensi della Legge 30.4.2004, n. 55, le imposte assolte all’estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti percepiti dal trust attraverso il meccanismo di un credito d’imposta pari al dieci per cento o del cinquanta per cento nel caso in cui i proventi e i frutti siano formati con utili, dividendi o quote di partecipazioni agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti o domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata.
Rispetto a quanto disposto dalla legge 55/2004 (L’art. 1 della legge 55/2004 tratta del riconoscimento del credito d’imposta attraverso un particolare meccanismo di calcolo simile a quello applicato in Italia dall’art. 165 del DPR 917/86), la detrazione dell’imposta assolta all’estero sui redditi del trust, è stata voluta in chiave eminentemente forfetaria.
L’art. 7 della legge 35/2008, stabilisce che la distribuzione di proventi e di frutti a beneficiari non residenti nella Repubblica di San Marino, è soggetta ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%.
Il trustee dovrà, poi, comunicare all’Amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino, entro due mesi dalla chiusura di ciascun periodo d’imposta, la cittadinanza e la residenza degli effettivi beneficiari nonché l’ammontare delle ritenute effettuate.
Tuttavia la ritenuta a titolo d’imposta del 15% potrà non essere operata dal trustee a condizione che questi comunichi all’Amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino non solo la cittadinanza e la residenza dei beneficiari effettivi non residenti ma anche i loro dati anagrafici e gli altri dati richiesti come bene indicato nell’allegato A al Decreto 8.6.2005, n. 84 (Formalità e comunicazioni all’Amministrazione finanziaria in ordine al reddito prodotto dal trust).
E’ evidente il senso della norma che è quello di raccogliere notizie su beneficiari non residenti da potere comunicare, se richiesto, alle altre autorità fiscali nell’ambito dello scambio di informazioni fra la Repubblica di San Marino e lo stato di residenza dei beneficiari.
Se invece i proventi e i frutti vengono erogati a beneficiari sammarinesi, il trustee è tenuto solo a comunicare all’Amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino le loro generalità, i loro dati anagrafici, la cittadinanza e ogni altra informazione richiesta dal Decreto 8.6.2005, n. 84.
Sorge il dubbio se tali proventi e frutti debbano essere tassati ai fin dell’imposta generale sui redditi da parte dei residenti sammarinesi anche se l’impianto normativo sembra escluderlo.
In tutti i casi deve, però trattarsi di distribuzione di proventi e frutti e non di capitale perché in tal caso nessun obbligo di ritenuta né tanto meno di tassazione si pone in capo al trustee e ai beneficiari.
L’art. 8 della legge 35/2008, prevede che entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun periodo d’imposta (in pratica entro il 31 maggio di ogni anno), il trustee debba presentare la dichiarazione dei redditi dei trust in cui ricopre tale carica e provvedere al versamento delle imposte, se dovute.
In concreto il trustee provvederà alla compilazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il modello I.G.R. “P” previsto per le società, per gli enti e i trust in contabilità ordinaria.
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In conclusione, si può agevolmente sostenere che la legge n. 38/2005 abbia introdotto una vera e propria imposta sui redditi (seppur, come visto, dotata di notevoli specificità con riferimento alla determinazione della base imponibile dei trust), che contempla un carico impositivo di particolare interesse sì da meritare particolare attenzione anche da parte dei privati ma anche degli operatori economici non residenti nella Repubblica di San Marino.