argomento: Sanzioni e contenzioso - Giurisprudenza
la sezione tributaria della Corte di Cassazione ritorna sui suoi passi ed esclude l’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente e, più in generale, della partecipazione al processo di soggetti che non siano parti del rapporto tributario.
PAROLE CHIAVE: processo - intervento adesivo - diritto di difesa - litisconsorzio - rapporto tributario
di Brunella Bellč
Con l’ordinanza n. 30371, in data 23 novembre 2018, la Corte di Cassazione, riscopre il proprio passato orientamento (da lei stessa, rievocato) volto ad escludere l’ammissibilità nel giudizio tributario dell’intervento adesivo dipendente e, più in generale, della partecipazione al processo di soggetti che non siano parti del rapporto tributario, ritenendo, di fatto, tale possibilità preclusa dalla formulazione dell’art. 14,D.Lgs.n. 546/1992.
Afferma, infatti, la Suprema Corte, che anche l’intervento in giudizio dei soggetti che sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario ai sensi dell’art. 14, comma 3, deve essere inteso come riferito ai soli litisconsorti necessari e, dunque, ai soli debitori in solido dell’unico rapporto tributario, sottintendendo, quindi, che, in mancanza di altre previsioni, nessun’altra forma di intervento possa essere ammessa nel nostro processo.
È del tutto evidente, infatti, come con quest’ultima ordinanza la giurisprudenza di legittimità torni a sposare un’interpretazione meramente letterale dell’art. 14, dimenticando l’evoluzione della giurisprudenza in materia ed in spregio ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame. Lettura che, diversamente da quanto affermato dai supremi giudici, non solo consente, ma addirittura a mio parere, impone, che possa intevenire in giudizio anche chi, pur non essendo parte del rapporto, può trarre vantaggio dalla vittoria di una delle parti in causa.
Ora, se è vero che siffatta possibilità (resa in termini plastici nel codice di rito dall’art. 105, comma 2), come osserva incidentalmente la Corte, non trova riscontro nell’art. 14, comma 3, (che invece richiama espressamente coloro che sono destinatari dell’atto o parti del rapporto tributario controverso), non altrettanto può dirsi con riferimento al comma 6 della medesima disposizione, che, al contrario, sembra ammettere, ancorché in termini non espliciti, un forma di intervento certamente riconducibile nella sostanza alla fattispecie richiamata nella formulazione del secondo comma della previsione del codice di rito.
La norma, rievocando l’intervento di chi è ormai decaduto dal promuovere un’azione autonoma, sottintende evidentemente che l’interventore agisca, di fatto, per il conseguimento di una sentenza favorevole dei cui effetti si possa avvalere. Diversamente, non si potrebbe certamente comprendere a quali parti diverse da coloro che non possono più impugnare autonomamente l’atto il legislatore abbia inteso fare riferimento.
Così facendo, infatti, si finirebbe con l’impedire alle parti in causa di attivare la migliore difesa possibile dei propri interessi e ciò malgrado nessuna valida ragione processuale o sostanziale sembri potersi legittimamente opporre a questo obiettivo. Al contempo, ed irragionevolmente, si eleverebbe ad interesse giuridicamente tutelato, quello della controparte a che la difesa non possa essere svolta nel modo più efficace possibile anche in virtù degli argomenti opposti dall’interventore.. Del resto, la stessa Circolare Min. 98/1996 nel commentare il sesto comma dell’art. 14, richiama espressamente l’intervento adesivo dipendente come definito dalla elaborazione della dottrina processuale civile nell’accezione più ampia possibile.
Non resta, quindi, che augurarsi un revirement della Suprema Corte rispetto al principio affermato con quest’ultima ordinanza la quale, come ho detto, interrompe il lento ma costante processo di affermazione di valori che, negli anni, hanno consentito di vedere applicati anche nella nostra materia gli istituti tipici del giudizio con pluralità di parti intesi quale espressione dell’art. 24 della nostra Costituzione.