Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

18/04/2018 - Profili penali della voluntary disclosure bis

argomento: Sanzioni e contenzioso - Legislazione e prassi

Riaperti i termini per attivare la procedura di collaborazione volontaria e confermati i benefici sanzionatori penali previgenti

PAROLE CHIAVE: Voluntarydisclosure - legge di bilancio 2017 - riapertura termini - sanzioni - raccomandazioni OCSE


di Marco Baldacci

 Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193) sono stati riaperti i termini per attivare la procedura di collaborazione volontaria.

È stata data così la possibilità ai contribuenti di regolarizzare le violazioni tributarie dichiarative commesse prima del 30 settembre 2016, riconoscendo loro gli effetti di favore già previsti dalla prima versione della VoluntaryDisclosure in termini di minor sanzioni amministrative e non punibilità per alcuni reati.

 

  1. Giova invero ricordare che l’Italia, come altri numerosi Paesi, europei e non, si è impegnata sul piano del potenziamento, della razionalizzazione e dell’allargamento dei meccanismi di scambio informazioni fiscali cui vengono ad aggiungersi, sul “filo” della legittimità, le numerose informazioni di cui le Amministrazioni finanziarie sono entrate in possesso aliunde (ad esempio la cd. lista Falciani).

Risulterà peraltro implementato il nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard, elaborato dall’OCSE) a partire dal 2017 e l’accordo si estenderà a 92 Paesi nel corso del 2018: limitando l’analisi all’Eurozona, la Direttiva 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 impegna gli Stati membri dell’Unione Europea ad adottare il citato Common Reporting Standard a partire dal 2017.

 

  1. Inoltre, il 10 gennaio 2014 l’Italia ha sottoscritto l’accordo intergovernativo finalizzato a migliorare la compliance e ad applicare la normativa FACTA (Foreign Account Tax Compliance ACT) promossa dagli Stati Uniti che avrà ad oggetto lo scambio delle informazioni di natura finanziaria con tale paese, già a decorrere da quelle riguardanti il 2014.

 

  1. Tale politica segue, del resto, la Raccomandazione OCSE del settembre 2010, nella quale sono stati analizzati gli Offshore VoluntaryDisclosure Programs previsti da trentanove Paesi. In tal senso, l’OCSE ha avuto modo di individuare presupposti, contenuti e limiti per l’implementazione di efficaci programmi di compliance volontaria, sottolineando, nel contempo, l’efficacia di programmi di voluntary compliance adottati dai Paesi predetti, i quali hanno, di fatto, facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti e consentito notevoli risparmi, anche in termini di contenzioso (ivi compreso il contenzioso penale).

La stessa Organizzazione, del resto, ha sottolineato come le norme debbano fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l’adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misure di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali in quanto un’efficace emersione volontaria è finalizzata a migliorare l’adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo, presentandosi come un’op­portunità specifica; non deve, infatti, rafforzare negli evasori la convinzione di poter perpetrare le condotte illecite, in attesa della successiva opportunità di sanare i rapporti con l’Erario.

 

  1. Sulla base di queste premesse, dal punto di vista penale, il legislatore ha sostanzialmente confermato i benefici sanzionatori già previsti dalla prima formulazione dell’istituto, salvo introdurre il reato di utilizzo fraudolento della procedura di collaborazione volontaria.

Agli aderenti alla procedura viene dunque garantita la non punibilità di talune fattispecie penali tributarie di cui al D.lgs. 74/2000 quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), la dichiarazione infedele (art. 4), l’omessa dichiarazione (art. 5) e l’omesso versamento di ritenute (art. 10-bis) e IVA (art. 10-ter), limitatamente agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della procedura avviata.

 

  1. È altresì esclusa la punibilità delle condotte di riciclaggio (646-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter) e autoriciclaggio (648-ter 1).