argomento: Sanzioni e contenzioso - Legislazione e prassi
Riaperti i termini per attivare la procedura di collaborazione volontaria e confermati i benefici sanzionatori penali previgenti
PAROLE CHIAVE: Voluntarydisclosure - legge di bilancio 2017 - riapertura termini - sanzioni - raccomandazioni OCSE
di Marco Baldacci
Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193) sono stati riaperti i termini per attivare la procedura di collaborazione volontaria.
È stata data così la possibilità ai contribuenti di regolarizzare le violazioni tributarie dichiarative commesse prima del 30 settembre 2016, riconoscendo loro gli effetti di favore già previsti dalla prima versione della VoluntaryDisclosure in termini di minor sanzioni amministrative e non punibilità per alcuni reati.
Risulterà peraltro implementato il nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard, elaborato dall’OCSE) a partire dal 2017 e l’accordo si estenderà a 92 Paesi nel corso del 2018: limitando l’analisi all’Eurozona, la Direttiva 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 impegna gli Stati membri dell’Unione Europea ad adottare il citato Common Reporting Standard a partire dal 2017.
La stessa Organizzazione, del resto, ha sottolineato come le norme debbano fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l’adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misure di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali in quanto un’efficace emersione volontaria è finalizzata a migliorare l’adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo, presentandosi come un’opportunità specifica; non deve, infatti, rafforzare negli evasori la convinzione di poter perpetrare le condotte illecite, in attesa della successiva opportunità di sanare i rapporti con l’Erario.
Agli aderenti alla procedura viene dunque garantita la non punibilità di talune fattispecie penali tributarie di cui al D.lgs. 74/2000 quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), la dichiarazione infedele (art. 4), l’omessa dichiarazione (art. 5) e l’omesso versamento di ritenute (art. 10-bis) e IVA (art. 10-ter), limitatamente agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della procedura avviata.