argomento: IRAP e tributi locali - Giurisprudenza
La Commissione Tributaria Regionale ritiene che l’IMU assolta sull’area successivamente divenuta inedificabile non debba essere rimborsata se tale specifica fattispecie di rimborso non sia espressamente disciplinata in via regolamentare dal Comune in ossequio alla norma primaria. La pronuncia offre conclusioni condivisibili ma che vanno coniugate con le modifiche legislative introdotte in materia dalla Legge di Bilancio 2020.
» visualizza: il documento (CTR Lombardia, sent. 9 febbraio 2022, n. 383)PAROLE CHIAVE: IMU - rimborso - area edificabile - regolamento comunale
di Giovanni Girelli
1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia segue il filone giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in relazione all’IMU versata per aree successivamente divenute inedificabili, il rimborso, dell’imposta pagata durante gli anni pregressi al provvedimento amministrativo che ne abbia sancito l’inedificabilità, spetta solo se il regolamento comunale IMU disponga espressamente in tal senso (Cass., sez. trib., 30 novembre 2018, n. 31022; Id., 27 ottobre 2017, n. 25593 e Id., 24 marzo 2010, n. 7100). La Commissione, difatti, rileva che, per i periodi d’imposta per cui era stato chiesto il rimborso, il Comune non vi aveva dato corso. Il diniego trovava corretta origine nella rilevata assenza della precipua previsione regolamentare su tale ordine di rimborso, assenza in sede di regolamento comunale che a sua volta era dovuta alla posizione legislativa vigente in materia di IMU, nei periodi d’imposta interessati dalla pronuncia giurisdizionale. Il legislatore IMU, difatti, per quei periodi d’imposta non aveva disciplinato tale ipotesi di rimborso. Si era così del tutto superato il dettato previsto in materia di ICI. Infatti, sottolinea il giudice di merito, non solo era stata soppressa la originaria previsione ICI, relativa all’obbligo per il Comune di includere nel proprio regolamento questo particolare caso di rimborso, ma pure era stata obliterata la ancora successiva disposizione di fonte primaria che indicava la mera facoltà – ma non l’obbligo – per i Comuni di voler adottare il precetto regolamentare su tale modello di rimborso. In ogni modo, rileva acutamente la Commissione, forse adombrando così la necessità della presenza nel regolamento comunale di previsioni ad hoc per l’IMU versata per aree successivamente divenute inedificabili, ogni variazione di valore intervenuta sull’area soggetta ad IMU può ben legittimamente essere evidenziata dal privato all’ente impositore al fine di ottenere il rimborso secondo le canoniche regole fissate nel regolamento comunale.
2. La conclusione ai cui è giunta la Commissione Regionale, sulla non spettanza del rimborso IMU, in quanto fattispecie non regolamentata dal Comune a seguito dell’assenza di alcuna norma di legge statale che lo autorizzi in tal senso, appare condivisibile. Il diritto al rimborso in questione, difatti, incidendo sulla definizione della fattispecie imponibile sarebbe coperto dalla riserva di legge statale anche confermata da quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Tale ultima disposizione, come noto, precisa che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei tributi (sul punto si permetta di rinviare a G. Girelli, Potere regolamentare del Comune, “nuova IMU” e aree fabbricabili, in Riv. trim. dir. trib., 2020, 563-567). Pertanto, senza disposizione primaria, il Comune non può disciplinare la fattispecie e, di conseguenza, il privato non è legittimato a presentare l’istanza. Ebbene, l’argomentare della Commissione Regionale va però oggi correlato con l’art. 1, comma 777, lett. c), della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che ha mutato la situazione normativa rispetto a quella vigente per i periodi d’imposta per cui si è pronunciato il giudice milanese. Con la Legge di Bilancio 2020 è stata, invero, reintrodotta la potestà regolamentare secondo cui i Comuni possono – ma non devono – prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili. A tale proposito i Comuni stabiliscono termini, limiti temporali e condizioni, e tengono nella doverosa considerazione la frequenza e le modalità delle varianti apportate agli strumenti urbanistici. Pare, quindi, opportuno interrogarsi se la novella legislativa sia condivisibile o se, invece, fosse stato preferibile mantenere il panorama normativo con cui si è confrontata la Commissione Tributaria Regionale ove il rimborso in esame non era disciplinato e, quindi, certamente non dovuto.
3. Attualmente la sopravvenuta inedificabilità dell’area, a seguito di relative previsioni di pianificazione urbanistica, può comportare per il contribuente il diritto al rimborso dell’IMU versata (in eccesso) se il Comune abbia previsto tale rimborso nel proprio regolamento e nei limiti stabiliti dal regolamento medesimo. Dunque con la Legge di Bilancio 2020 si è ritornati alla previsione precedentemente abbandonata dal legislatore secondo cui sussiste facoltà, ma non obbligo, per il Comune di disciplinare il rimborso di tal fatta. Qui il legislatore, da un lato, evidentemente ha ritenuto fosse necessario prevedere tale rimborso sostanzialmente “automatico” a favore del privato (altrimenti non avrebbe resuscitato questa disposizione) ma, dall’altro lato, non si è sentito di riproporre la più risalente disposizione in materia che si esprimeva in termini di “obbligo” e non di “facoltà” per il Comune circa la previsione regolamentare in parola. A giustificare la decisione legislativa, che siano i Comuni a scegliere se introdurre o meno la disciplina sul rimborso e non, invece, che essi risultino obbligati in base al precetto legislativo, milita più di una ragione. Innanzitutto, la previsione in termini di facoltà rimessa ai Comuni appare maggiormente coerente sia con il sistema dell’IMU quale tributo destinato a finanziare l’ente locale, sia con le norme costituzionali sull’autonomia di spesa e di entrata degli enti territoriali. Il necessario rimborso potrebbe avere, invero, effetti distorsivi su obiettivi di spesa ritenuti prioritari dal Comune o, comunque, su impegni eventualmente già assunti. Inoltre, il singolo Comune potrebbe aver ben operato in merito alla determinazione delle basi imponibili portando attenzione a calcolare il corretto valore dei cespiti di anno in anno, considerando anche che un terreno possa considerarsi solo “formalmente” edificabile ed essere, dunque, privo di concreta potenzialità edificatoria, con imprescindibili ricadute sul valore imponibile dello stesso. Tale comportamento del Comune, sebbene assai raro nella prassi, se non addirittura del tutto ipotetico, lo condurrebbe indubbiamente a ritenere ultronea la previsione del rimborso in esame. Il rimborso risulterebbe sostanzialmente inutile atteso che, appunto, non vi sarebbe da rimborsare alcunché perché l’IMU è stata già determinata correttamente per i diversi periodi d’imposta. Tali considerazioni, certamente non opinabili, non riescono però a far superare le perplessità per la scelta assunta dal legislatore che, invece, non si sarebbe dovuta tradurre in termini di mera facoltà per il Comune. Infatti, se il legislatore era così convinto della legittimità e necessità di normare tale categoria di rimborso, avrebbe dovuto prevederlo in maniera indistinta, come avveniva in sede di primigenia disciplina ICI. Sarebbe stato, invero, preferibile che il legislatore avesse previsto in via generalizzata il diritto al rimborso dell’IMU assolta su aree divenute successivamente inedificabili. Lasciare alla discrezionalità (delle scelte politiche) dei singoli Comuni non solo la disciplina di dettaglio, ma anche l’an della previsione del diritto al rimborso in questione, rischia di mal conciliarsi con il disposto di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Se, difatti, il potere impositivo dei Comuni è ad oggi condizionato e limitato da vincoli di carattere costituzionale, oltre che di rango eurounitario, il legislatore deve intervenire con propria disposizione affinché i Comuni siano indirizzati nell’utilizzo delle norme regolamentari sugli elementi essenziali della fattispecie impositiva quali, come nella specie, la base imponibile e i criteri per la sua determinazione, in modo da non creare discriminazioni in contrasto con l’art. 3 Cost. Anzi, compito del legislatore è proprio quello di assicurare l’applicazione sostanzialmente uniforme del tributo patrimoniale sul territorio nazionale evitando, in linea di massima, trattamenti del tutto disomogenei da parte dei diversi Comuni in relazione ai tributi disciplinati dallo Stato. Prevedere o non prevedere il diritto al rimborso del tributo, infatti, costituisce fattispecie centrale e chiaramente distintiva sul piano impositivo, che non può essere certo relegata sul piano della marginalità attuativa. Rimettere la scelta al Comune di prevedere o meno il rimborso non è atteggiamento apprezzabile e non si può che auspicare un ulteriore intervento legislativo in subjecta materia che, se il precetto è considerato meritorio, estenda l’applicazione in via generalizzata del diritto al rimborso, come già avveniva in materia di ICI.