argomento: Sanzioni e contenzioso - Legislazione e prassi
Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 ha riaperto i termini della procedura di collaborazione volontaria con termine; il termine entro il quale l’istanza per l’adesione alla nuova procedura può essere presentata scade il 31 luglio 2017. La voluntarydisclosure costituisce una procedura messa a disposizione del contribuente per sanare spontaneamente precedenti irregolarità, secondo uno spirito analogo a quello che caratterizza il ravvedimento operoso. Oggi la voluntarydisclosure costituisce un istituto pensato per contrastare l’evasione fiscale in un modo del tutto diverso rispetto a quello dell’inasprimento delle sanzioni e dell’aumento dei controlli
PAROLE CHIAVE: evasione fiscale - adempimento volontario - sanzioni - definizione agevolata - non punibilitā penale
di Christian Califano
1. Con il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, il legislatore ha riaperto i termini della procedura di collaborazione volontaria, già disciplinata dagli articoli 5-quater e segg. del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.
Il termine entro il quale l’istanza per l’adesione alla nuova procedura può essere presentata va ora dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017.
2. La voluntarydisclosure costituisce una procedura messa a disposizione del contribuente per sanare spontaneamente precedenti irregolarità, secondo uno spirito analogo a quello che caratterizza il ravvedimento operoso. Non è un caso, del resto, che l’introduzione della voluntarydisclosure sia avvenuta di pari passo con l’approvazione della delega fiscale cui ha fatto seguito la modifica dell’art. 13 del D.lgs. 471/97, recante proprio la disciplina del ravvedimento operoso.
3. È chiaro, infatti, come la voluntarydisclosure costituisca un istituto pensato per contrastare l’evasione fiscale in un modo del tutto diverso da quello “ordinario” dell’inasprimento delle sanzioni e dell’aumento dei controlli: il contribuente viene messo in condizione di dichiarare spontaneamente la detenzione di patrimoni sottratti all’imposizione fiscale, con un apprezzabile sconto sulle sanzioni e, soprattutto, la non punibilità per alcuni reati fiscali.
4. Nasce, peraltro, come strumento per contrastare prevalentemente l’irregolare detenzione dei capitali all’estero e promuovere la collaborazione volontaria del contribuente e consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia.
Trattandosi di riapertura di termini, la disciplina di riferimento rimane quella contenuta nel d.l. 167/1990, salve alcune peculiari novità che tengono conto delle difficoltà e delle esigenze emerse durante la prima esperienza di collaborazione volontaria.
5. Merita in particolare di essere evidenziata la nuova procedura che si viene ad affiancare a quella già prevista dalla prima versione della VoluntaryDisclosure. Il contribuente oggi, per beneficiare, sostanzialmente, degli stessi sconti sanzionatori già previsti nella prima VD, è tenuto ad autoliquidare il tributo, senza attendere alcun invito al contraddittorio.
Solo in caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute, l’Agenzia può esperire le procedure dell’adesione all’invito a comparire, analogamente a quanto previsto in precedenza.
In tal caso, tuttavia, il beneficio sanzionatorio è minore.
6. La riapertura dei termini della voluntarydisclosure risulta un provvedimento certamente apprezzabile. Invero, la prima versione aveva mostrato numerose difficoltà operative e dubbi interpretativi che avevano in parte frenato alcuni contribuenti a sanare la propria posizione. In questo quadro, dunque, una riapertura della procedura con tempistiche ragionevoli pare offrire una vera possibilità per i contribuenti di effettuare una scelta consapevole.
7. A questo punto, tuttavia, sarebbe stato forse opportuno valutare con attenzione la possibilità di non prevedere una semplice finestra temporale straordinaria entro la quale poter regolarizzare le proprie irregolarità quanto, piuttosto, di inserire la procedura di VD quale tipologia a sistema di ravvedimento operoso.