<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

08/05/2023 - Confisca tributaria per equivalente

argomento: Sanzioni e contenzioso - Giurisprudenza

Con le sentenze in commento la Corte di cassazione si è pronunciata sul controverso tema dell’applicabilità della confisca senza condanna alla confisca tributaria quando essa è stata disposta per equivalente e si riferisce a fatti commessi prima dell’introduzione dell’art. 578-bis c.p.p. Secondo la Corte, il carattere sanzionatorio della confisca per equivalente e la natura processuale ma con effetti anche sostanziali della norma sulla confisca senza condanna ostano all’applicazione della confisca tributaria per equivalente con la sentenza di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione nel caso in cui il fatto di reato sia stato commesso anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 578 bis c.p.p.

» visualizza: il documento (Corte di Cass., sent. 31 gennaio 2023, n. 4145) scarica file

PAROLE CHIAVE: confisca tributaria - prescrizione - reati tributari - confisca per equivalente


di Chiara Cinotti

1. Con le sentenze in commento, la Corte di Cassazione penale ha preso posizione in relazione ad un animato contrasto giurisprudenziale afferente al peculiare istituto della confisca tributaria per equivalente “senza condanna”.

Il dibattito era scaturito dalla controversa questione relativa alla possibilità per il giudice penale, in sede di appello o di giudizio di Cassazione, di disporre, con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, la confisca tributaria nella forma per equivalente, laddove nel corso del processo fosse stata comunque accertata la responsabilità penale dell’imputato.

Tale facoltà del giudice penale era stata espressamente esclusa dai giudici di legittimità con le Sezioni Unite Lucci (Corte Cass. n. 31617 del 26/06/2015), atteso il carattere afflittivo e sanzionatorio della confisca per equivalente.

In seguito, il legislatore è intervenuto sul Codice di procedura penale con l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 21 del 1 marzo 2018, inserendo il nuovo art. 578 bis c.p.p. con il quale, invece, ha codificato la confisca senza condanna.

La norma consente al giudice dell’appello o della Corte di cassazione, che dichiari il reato estinto per prescrizione o per amnistia, di applicare, con la sentenza di proscioglimento, la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del Codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del Codice penale. Il tutto, purché, prima dell’intervenuta prescrizione, sia stata accertata nel processo la responsabilità dell’imputato. Più nel dettaglio, la disposizione recita: “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato”.

Tale istituto è comunemente noto anche come “confisca senza condanna”.

2. La nuova norma ha dato origine nella giurisprudenza di legittimità a due questioni interpretative in relazione alla confisca tributaria per equivalente.

La prima, circa l’effettiva possibilità di applicare l’art. 578 bis c.p.p. alla confisca tributaria prevista dall’art. 12 bis del D.Lgs. n. 74/2000, stante il mancato richiamo da parte della norma codicistica alla disposizione speciale.

La seconda, sul presupposto di una positiva risposta al precedente quesito, riguarda la possibilità o meno di applicare l’art. 578 bis c.p.p. alla confisca tributaria per equivalente disposta per fatti commessi prima della codificazione della confisca senza condanna con l’art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 21 del 2018, poi modificato dalla L. n. 3/2019.

Infatti, applicare la confisca prevista dall’art. 578 bis c.p.p. ad un reato commesso prima della sua entrata in vigore significa infliggere all’imputato una conseguenza del reato che questi non avrebbe potuto prevedere al momento della commissione del fatto illecito.

Ebbene, l’applicazione della confisca senza condanna ai fatti pregressi alla vigenza della norma che la contempla è un’operazione la cui legittimità dipende dalla natura giuridica che le si riconosce. Invero, nel particolare caso della confisca per equivalente per reati tributari, essa dipende, da una parte, dal fatto che si riconosca o meno all’istituto della confisca tributaria per equivalente una natura sanzionatoria; dall’altra, dal fatto che si attribuisca o meno all’art. 578 bis c.p.p. la capacità di produrre non solo effetti processuali ma anche sostanziali, dato il diverso regime di validità delle due tipologie di norme: principio del tempus regit actum per le norme processuali, divieto di retroattività per quelle sostanziali.

Ebbene, è sorto, anzitutto, un contrasto giurisprudenziale sulla natura sanzionatoria o meno della confisca per equivalente, dalla cui soluzione alcune pronunce hanno fatto discendere l’applicabilità o meno dell’art. 578 bis c.p.p.

Da un lato, l’orientamento (sostenuto nelle pronunce n. 39157/2021 Sacrati e n. 20793/2021 Rotondi) per il quale, nel caso in cui la confisca tributaria sia stata disposta per equivalente, non è applicabile l’art. 578-bis c.p.p. in relazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in ragione del carattere afflittivo di tale tipologia di confisca e del conseguente obbligo di applicarvi le garanzie costituzionali previste per la pena, tra cui proprio il divieto di retroattività (art. 25 co. 2 Cost.).

Dall’altro, quello opposto (condiviso dalle sentenze n. 19645/2021 Consentino, n. 8785/2019 Palmieri, n. 14041/2020 Malvaso) secondo il quale la disposizione è invece applicabile, sulla base del ragionamento secondo il quale la definizione della confisca per equivalente quale confisca dalla natura “eminentemente sanzionatoria” data dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 97/2009 dev’essere letta nel senso di “parzialmente sanzionatoria”, prevalendo la sua funzione ripristinatoria; ciò che rende inapplicabile ad essa lo statuto normativo della pena e il divieto di retroattività. Peraltro, il nodo centrale di quest’ultimo orientamento -e in particolare della sentenza Consentino- riguardava la natura dell’art. 578-bis c.p.p. Secondo la pronuncia Consentino, infatti, la disposizione sarebbe norma solo “processuale”, dunque soggetta al principio tempus regit actum, perché si limiterebbe a disciplinare i “limiti temporali” entro i quali la confisca può essere applicata, fermo il previo accertamento della responsabilità dell’imputato, senza introdurre nuovi casi di confisca.

3. A fronte di tale contrasto giurisprudenziale, la Corte di cassazione ha deciso di fare chiarezza sul tema.

Ciò è avvenuto, dapprima, con la sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione del 4 marzo 2022, n. 7882, nella quale i giudici di legittimità si sono pronunciati a favore del primo orientamento.

Si tratta di una pronuncia di particolare rilevanza per la sua ampia e puntuale motivazione, che tenta di dirimere il persistente contrasto interpretativo. Essa però portava con sé un vizio genetico, ossia quello di essere l’ultima di una nutrita serie di pronunce già emesse da altre sezioni semplici sulla questione. Pertanto, essa scontava l’assenza dell’autorità necessaria per chiarire, una volta per tutte, il tema del profilo intertemporale dell’art. 578 bis c.p.p.

E infatti, a distanza di soli due mesi, la medesima Terza Sezione Penale, chiamata a dirimere una controversia analoga, ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite, con l’ordinanza di rimessione n. 15229/2022, la seguente questione: “Se la disposizione dell’articolo 578-bis cod. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 4, lettera f) legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nella stessa le parole «o la confisca prevista dall’articolo 322-ter cod. pen.»” (si veda a proposito TRINCHERA, Rimessa alle sezioni unite una questione relativa alla definizione dell’ambito di applicazione temporale dell’art. 578 bis c.p.p. Un’occasione per ripensare alla natura giuridica della confisca per equivalente?, in Sistema penale web, 1.08.2022).

Ebbene, la Suprema Corte, riunita nel massimo consesso, con la sentenza n. 4145 del 31 gennaio 2023, ha confermato di aderire all’orientamento giurisprudenziale contrario all’applicazione dell’art. 578 bis c.p.p. alla confisca tributaria per equivalente disposta per fatti illeciti commessi prima dell’entrata in vigore della norma, riprendendo, nella sostanza, le argomentazioni che erano già state spese, poco meno di un anno prima, dalla Terza Sezione Penale, conferendo loro, però, una maggiore autorevolezza, qual è quella propria di una pronuncia a Sezioni Unite.

4. Dunque, con le due sentenze in commento i Giudici di legittimità si sono pronunciati, anzitutto, a favore dell’applicabilità dell’art. 578-bis c.p.p. alla confisca tributaria ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 (tesi già sostenuta da Cass. n. 20793/2021). In maggior dettaglio, la Corte di cassazione ha chiarito che al richiamo contenuto nell’art. 578 bis c.p.p. alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» -e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, al richiamo alla confisca «prevista dall’articolo 322-ter del codice penale»-, deve riconoscersi una valenza generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del Codice penale, tra cui la confisca tributaria (ciò che era stato in origine sostenuto dalle Sezioni Unite Perroni, sentenza n. 13539/2020, sebbene in relazione al diverso tema della confisca urbanistica) che, ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, può configurarsi sia nella forma diretta che per equivalente, come si evince dal testo della norma che recita: “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”.

Con riferimento invece al quesito relativo alla possibilità o meno di applicare l’art. 578 bis c.p.p. alla confisca tributaria per equivalente disposta per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma, i Giudici hanno dimostrato di non condividere l’interpretazione dell’art. 578 bis c.p.p. come norma esclusivamente processuale. Hanno infatti evidenziato l’inevitabile riflesso sostanziale che l’applicazione di tale disposizione comporta.

In particolare, l’art. 7 CEDU, che enuncia il principio nullum crimen, nulla poena sine lege e il divieto di applicazione estensiva della legge penale a scapito dell’imputato, introduce una nozione di “pena” di tipo sostanziale, che prescinde dalla definizione formale attribuita alle più svariate misure previste nei singoli ordinamenti giuridici. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, in tale concetto sostanziale di pena rientrano anche quelle norme definite nell’ordinamento giuridico interno “processuali”, ma che nella pratica incidono sulla severità della pena. Il citato art. 7, inoltre, richiede l’esistenza di una “legge” perché possano essere inflitte una condanna e una pena e il concetto di “legge” ai sensi di tale norma presuppone, quali condizioni qualitative, l’accessibilità e la prevedibilità. E quest’ultima deve essere valutata dal punto di vista del condannato e al momento della commissione del fatto.

Ciò trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha più volte ribadito che la violazione del principio della irretroattività sussiste anche quando vengono applicate retroattivamente delle disposizioni legislative i cui effetti sanzionatori non erano “prevedibili”. Ed ha altresì riconosciuto alla confisca natura di pena, ai sensi dell’art. 7 della CEDU (come nella sentenza G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia).

Non è agevole individuare nel nostro ordinamento un confine netto tra norme processuali, per le quali opera il principio tempus regit actum, e norme sostanziali, per le quali vige la regola del divieto di retroattività in malam partem codificato nell’ordinamento interno dall’art. 25, comma 2 Cost. Tuttavia, quest’ultima norma costituzionale, riferendosi alla “punizione” di un fatto in base ad una legge entrata in vigore prima della sua commissione, è idonea ad estendere la garanzia dell’irretroattività non solo alle norme che qualificano il comportamento come reato (norme penali sostanziali tout court), ma anche a tutte quelle norme che stabiliscono la punizione in concreto e quindi l’an, il quantum e la “qualità” delle conseguenze punitive. Ciò a maggior ragione se esse incidono su beni costituzionalmente protetti come, nel caso di specie, il diritto di proprietà. Perché il principio di legalità sia rispettato, dunque, non è sufficiente che il soggetto al momento del fatto sia messo nelle condizioni di conoscere il precetto, ma è necessario anche che abbia consapevolezza delle correlate conseguenze sanzionatorie e possa, quindi, prevederle.

Invece, come hanno correttamente osservato i giudici di legittimità, prima dell’entrata in vigore dell’art. 578-bis c.p.p. sarebbe stato impossibile per l’imputato prevedere che, in caso di estinzione del reato per prescrizione, la confisca tributaria per equivalente avrebbe potuto essere legittimamente mantenuta. Addirittura, antecedentemente all’introduzione dell’art. 578 bis c.p.p., la giurisprudenza di legittimità, riunita nel suo più autorevole Consesso, aveva espressamente sostenuto l’opposta tesi, secondo cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non avrebbe potuto disporre la confisca per equivalente, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio (Sezioni Unite Lucci, n. 31617/2015; si veda TUZZI, L’art. 578-bis c.p.p.: tra vecchi orientamenti pretori e nuove formulazioni codicistiche, in dis Crimen, 12.3.2019).

A ciò si aggiunge la natura afflittiva della misura in questione. Il Supremo Consesso, infatti, aderisce alla tesi per cui la confisca per equivalente è caratterizzata da una natura preminentemente ed eminentemente sanzionatoria (come si legge anche nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 97 e 301 del 2009) dovuta alla mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente e all’assenza di un rapporto di pertinenzialità tra il reato e detti beni. Ne discende una connotazione prevalentemente afflittiva dell’istituto, da cui deriva la necessità di applicare lo statuto normativo della pena e, dunque, il principio di irretroattività sfavorevole.  

Infine, riguardo all’art. 578 bis c.p.p., la Corte si schiera a favore della sua natura mista (processuale e sostanziale insieme), perché essa esplica effetti sostanziali incidenti direttamente sull’an e sul quantum della confisca-sanzione, nonché sulla ragionevole prevedibilità delle conseguenze discendenti dalla trasgressione del precetto penale. Si tratterebbe, insomma, di una norma processuale ad effetti sostanziali.

5. In definitiva, con le sentenze in commento la Corte di cassazione ha delineato il seguente quadro: la disposizione dell’art. 578-bis c.p.p. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Ove però la confisca tributaria sia stata disposta per equivalente, attesa la sua natura sanzionatoria, essa non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 578-bis c.p.p., perché quest’ultima è norma processuale ad effetti anche sostanziali.

L’orientamento avvalorato dalle sentenze qui commentate rispetta i principi costituzionali e comunitari in tema di legalità e retroattività e dev’essere, ad avviso di chi scrive, accolto con favore. Così come è condivisibile la presa d’atto della natura sanzionatoria della confisca per equivalente, istituto che, peraltro, nel settore penal tributario, si va ad aggiungere non solo alla pena vera e propria, ma anche alle gravose sanzioni amministrative che originano dal parallelo binario tributario-amministrativo.

6. Ciò che però, a chi scrive, suscita qualche perplessità è, a monte, la piana adesione della Corte all’orientamento giurisprudenziale elaborato nel diverso ambito della confisca urbanistica secondo cui l’art. 578-bis c.p.p. si applicherebbe anche alle confische previste al di fuori del Codice penale, tra cui rientra la confisca tributaria per equivalente. Al riguardo, è stato segnalato da attenta dottrina che, invero, l’interpretazione estensiva del richiamo alla locuzione “confisca prevista da altre disposizioni di legge” (fatta propria dalle Sezioni Unite Perroni) sembrerebbe, tra l’altro, porsi in contrasto con la finalità perseguita dal legislatore quando ha introdotto la norma sulla confisca senza condanna nel Codice di procedura penale. Con il D. lgs. n. 21/2018, infatti, il legislatore delegato era stato chiamato a dare attuazione al principio della riserva di codice, cioè a codificare norme allora contenute in leggi extra codicem, ma non ad introdurre nuove regole in origine non previste. Di fatto, con l’art. 578 bis c.p.p. è stato fatto confluire nel Codice di procedura penale l’art. 12-sexies del D.lgs. n. 306/1992, limitatamente al suo comma 4-septies. Il comma in questione recitava: “Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.” Le “disposizioni di cui ai commi precedenti” disciplinavano la c.d. confisca in casi particolari (o confisca allargata) per i reati ivi tassativamente elencati previsti e puniti dal Codice penale e da due leggi speciali, la legge in materia di stupefacenti e quella in tema di contrabbando. A seguito dell’abrogazione dell’art. 12 sexies in parola, nelle rispettive leggi speciali sono state introdotte disposizioni ad hoc sulla confisca allargata (art. 85-bis nel d.p.r. n. 309/1990 e art. 301 comma 5-bis nel d.p.r. n. 43/1973). La ratio sottesa alla riserva di codice suggerirebbe, quindi, che la locuzione “prevista da altre disposizioni di legge” di cui all’art. 578 bis c.p.p. si riferisca proprio e soltanto alle ipotesi di confisca in casi particolari originariamente contenute nell’art. 12 sexies che poi (a seguito dell’abrogazione) sono state fatte confluire nei T.U. contrabbando e stupefacenti e non, invece, alle confische disposte da qualsiasi legge speciale non richiamata dall’art. 12-sexies. Altrimenti, come osservato da attenta dottrina, dovrebbe valutarsi la potenziale violazione da parte dell’art. 578-bis c.p.p. dell’art. 76 Cost. per inosservanza dei criteri direttivi espressi nella legge delega (per un maggior approfondimento sull’orientamento dottrinale richiamato si rinvia a BASSI, Confisca urbanistica e prescrizione del reato: le sezioni unite aggiungono un nuovo tassello alla disciplina processuale della materia, in Diritto penale contemporaneo, 5/2020, p. 285 ss.; DE LIA, Confisca senza condanna e diritto intertemporale: il caso dell’estinzione del reato di omesso versamento dell’IVA per intervenuta prescrizione (nota a Cass., n. 20793/2021), in Riv. dir. trim., 6/2021, p. 164 ss.; TRINCHERA, op. cit.).

Per di più, la confisca senza condanna contribuisce in misura significativa ad intensificare il già notoriamente repressivo sistema penal-tributario, a cui si aggiungono le gravose sanzioni che vengono irrogate sul versante tributario.

In conclusione, ad avviso di chi scrive, le sentenze commentate adottano una linea interpretativa ragionevole e condivisibile nella parte in cui escludono l’applicazione retroattiva della confisca tributaria per equivalente senza condanna; tuttavia, non sembrano aver dato il giusto spazio al tema della effettiva sussistenza, a monte, dei presupposti per applicare l’art. 578 bis c.p.p. alla confisca tributaria, in particolare a quella per equivalente, limitandosi a recepire l’orientamento delle Sezioni Unite Perroni, che avrebbe potuto essere criticamente riconsiderato.