argomento: IVA - Giurisprudenza
La Corte di Giustizia dirime, definitivamente, i risalenti equivoci nazionali sorti in merito all’annosa questione della falcidiabilità dell’Ivanelle procedure concorsuali. In particolare,il sistema di riscossione europeo non osta alla procedura domestica di cancellazione dell’Iva (c.d. esdebitazione), purché questa risulti sottopostaa rigorose garanzie tali da escludere il rischio di una rinuncia generale e incondizionata alla riscossione effettiva di una risorsa destinata (seppur solo in quota parte) al finanziamento del bilancio UE.
PAROLE CHIAVE: esdebitazione - falcidia - IVA - riscossione UE - risorse UE
di Simone Ariatti
Come noto, infatti, già con la citata sentenza Degano erano stati risolti certuni equivoci circa la presunta intangibilità europea dell’IVA, da cui era sorta l’esigenza, peraltro già in parte avvertita dalla dottrina e dalla giurisprudenza più oculata, di un cambio radicale della normativa interna. In tale prospettiva merita senz’altro di essere ricordata l’importantissima pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione del 27 dicembre 2016, n. 26988, le quali, nel richiamare proprio la sentenza Degano, hanno circoscritto l’infalcidiabilità dell’IVA alla sola ipotesi di concordato preventivo con transazione fiscale, causa il divieto espressamente previsto dall’art. 182ter della legge fallimentare.Per la Corte, indipendentemente dalla natura sostanziale o processuale della transazione fiscale, “la regola dell’infalcidiabilità del credito IVA è inclusa nella disciplina speciale del concordato preventivo con transazione fiscale. E non si può pretendere di estenderla ai casi regolati dalla disciplina generale del concordato preventivo senza transazione”.
A fondamento della scelta operata dal legislatore vi è il principio sancito dalla Corte di Giustizia secondo cui, pur sussistendo in capo agli Stati Membri l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie per garantire il prelievo integrale dell’IVA, nulla vieta agli stessi di poter derogare a tale dovere, purché si tratti di limitate, eccezionali e puntuali circostanze, del tutto straordinarie e ben circoscritte.
In altre parole, data la ratio dell’esdebitazione, ossia il liberarsi dai debiti pregressi (c.d. discharge) per ripartire e riproporsi nella società senza vincoli (c.d. freshrestart), i dubbi sollevati dal Giudice del rinvio erano due.
Il primo, sul piano prettamente domestico, concerneva la possibilità di ricomprendere nel novero dell’esdebitazione i debiti di matrice erariale; il secondo, una volta risolta positivamente tale preliminare questione, riguardava il versante europeo, ossia la compatibilità col sistema comune di finanziamento del bilancio e delle relative risorse proprie europee, di un istituto che consentisse la cancellazione, e dunque la definitiva mancata riscossione, di un tributo armonizzato quale l’IVA.
Sul punto, pertanto, seppur a fronte del sopraggiunto intervento giurisprudenziale delle Sezioni Unite e della riforma normativa peraltro già attuata, si attendeva comunque tale ultimo intervento chiarificatore da parte della Corte di Giustizia, al fine di sancire definitivamente il superamento dell’indisponibilità europea dell’IVA.