argomento: IVA - Giurisprudenza
Nell’applicazione dei tributi armonizzati va consolidandosi l’orientamento della Corte di Giustizia in base al quale la “sostanza prevale sulla forma”, in conformità al principio di proporzionalità. Tale approccio, confermato sia con riguardo alla detrazione dell’IVA sia con riguardo alle agevolazioni in materia di accise, determina il superamento del principio di “stretta interpretazione delle norme di favore” di matrice nazionale.
PAROLE CHIAVE: interpretazione - agevolazioni - violazioni formali - detrazione IVA - accise -
di Damiano Peruzza
Il conflitto tra “forma” e “sostanza” nell’applicazione dei tributi armonizzati è stato recentemente risolto nel senso della prevalenza di quest’ultima sia con riguardo all’IVA (CGUE, 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06) sia con riferimento alle imposte di consumo (CGUE, 2 giugno 2016, causa C-418/14, Roz-Swit).
Tuttavia, tale impostazione è stata fermamente respinta dalla Corte di Giustizia, la quale, in relazione all’interpretazione degli artt. 167 e ss. della Direttiva 2006/112/CE (CGUE, 8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07, Ecotrade; Id., 11 dicembre 2014, causa C-590/13, Idexx Laboratories Italia), ha chiaramente distinto i requisiti “sostanziali” dagli adempimenti “formali”, evidenziando che la mancata osservanza di questi ultimi (attinenti la contabilità, la fatturazione e la dichiarazione) non preclude il diritto alla detrazione, laddove i requisiti sostanziali (effettività, certezza, inerenza) siano soddisfatti.
Il principio, confermato successivamente sia dalle Sezioni semplici (Cass., 15 aprile 2015, n. 7576;Cass., Sez. trib., 25 gennaio 2017, n. 1962) che dalle Sezioni Unite della Cassazione (8 settembre 2016, n. 17757), pare ormai pienamente operante anche a livello interno.
È il solo possesso della fattura che, per la normativa comunitaria, legittima l’acquirente a detrarre l’IVA, sicché, nel caso di inadempimenti “formali”, il diritto alla detrazione non può essere negato, laddove vengano esibite le fatture di acquisto portanti l’IVA assolta in rivalsa. Da ultimo, la Corte di Giustizia (CGUE, 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06) ha precisato che tale principio opera anche laddove la fattura di acquisto contenga un’indicazione generica circa l’oggetto dell’operazione economica: l’amministrazione finanziaria non può disconoscere automaticamente la detrazione, ma deve tenere conto delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, al fine di stabilire se, dal punto di vista sostanziale, ricorrano le condizioni per la detraibilità dell’imposta.
Nell’ambito dell’IVA, sono stati raggiunti dei punti fermi da cui la giurisprudenza interna, ormai in fase di pieno adeguamento ai principi ermeneutici europei, non potrà discostarsi.
È il caso delle imposte di consumo sui prodotti energetici, ove le normative siaeuropea (Direttiva 2003/96/CE) che nazionale (D.Lgs. n. 504/1995) prevedono differenti livelli di tassazione a seconda dell’utilizzo del prodotto sottoposto ad accisa, vincolando il riconoscimento dei livelli inferiori di tassazione all’espletamento di formalità (dichiarazioni, registri, comunicazioni, etc.).
In relazione a tali ipotesi, lo stesso Giudice europeo ha mutato il proprio orientamento, passando dall’iniziale principio di “stretta interpretazione” delle esenzioni o agevolazioni (che, costituendo un’eccezione alla regola, “possono essere concesse solo a determinate condizioni ed in casi specificamente previsti”, v. CGCE, 1° ottobre 2009, C-552/08), fino a giungere, nella recente sentenza Roz-Swit(CGUE, 2 giugno 2016, causa C-418/14), in materia di accise, ad un’impostazione diametralmente opposta, imperniata sul principio di proporzionalità.
Il caso riguarda le conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione di una comunicazione mensile, da inviare entro il mese successivo al consumo, prevista dalla legge polacca ai fini della fruizione di un’aliquota ridotta sul carburante rifornito a soggetti terzi “agevolabili”, contenente l’elenco di questi ultimi. Secondo la Corte del Lussemburgo, il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione non può determinare l’applicazione automatica del livello di tassazione superiore (non agevolato), perché ciò sarebbe in contrasto sia con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici sia, più in generale, con il principio di proporzionalità: una mera irregolarità di carattere formale non può condurre all’applicazione di un regime impositivo diverso da quello spettante sulla base della fattispecie sostanziale.
Anche in tale ipotesi, al pari di quanto sostenuto con riguardo all’IVA, l’amministrazione finanziaria non può limitarsi al dato del mancato adempimento formale, ma deve indagare il profilo sostanziale, al fine di stabilire l’effettivo impiego del prodotto energetico da cui consegue il relativo regime fiscale, agevolato oppure ordinario.