Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

27/06/2018 - Riaffermata la natura “privatistica” della tia2 (nota a)

argomento: IRAP e tributi locali - Giurisprudenza

Si afferma per la prima volta l’assoggettabilità ad IVA del prelievo sui rifiuti previsto nell’art. 238, D.Lgs. n. 152/2006. La Tariffa integrata ambientale (TIA2) non ha natura tributaria ma privatistica, anche in virtù della norma di interpretazione autentica (art. 14, 33 co., D.L. n. 78/2010). Tuttavia, al di là della correttezza degli argomenti addotti dal giudice di legittimità, si ribadiscono le differenze giuridiche tra TIA1 (Tariffa igiene ambientale) e TIA2 anche al fine di neutralizzare l’applicazione sovrapposta dei due prelievi da parte degli enti locali.  

PAROLE CHIAVE: Tariffa integrate ambientale (TIA2) - Tariffa igiene ambientale (TIA1) - tributo - corrispettivo - Assoggettabilità IVA


di Caterina Verrigni

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ribadisce, con analitica motivazione, la natura non tributaria della Tariffa rifiuti prevista dal Codice Ambiente (per ampie considerazioni sistematiche, anche sulle conseguenze derivanti dalla natura privatistica ovvero tributaria, L. del Federico,Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Torino, 2000). La questione trae origine da una decisione del Giudice di Pace di Venezia che ha rigettato l’opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale si chiedeva il rimborso dell’Iva pagata su fatture, alcune delle quali riferibili alla TIA1 ed altre riferibili alla TIA2. Il Tribunale di Venezia riformava parzialmente la decisione di primo grado sulla premessa che le tariffe TIA1 e TIA2 avevano natura tributaria, in quanto mere varianti della TARSU e, quindi, non assoggettabili ad Iva. Avverso la sentenza del Tribunale è stato proposto ricorso per Cassazione per avere i giudici di seconda istanza assimilato le due tipologie di tariffa. Come è noto la tariffa di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 22/1997, è stata soppressa e sostituita con la diversa Tariffa integrata ambiente (TIA2) che era «commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri … che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali». Si tratta quindi, di un corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, in realtà, non è mai decollato.

La natura “privatistica” della TIA2 e dunque la sua portata innovativa rispetto alla precedente TIA1, già desumibile dal tenore della norma istitutiva, è stata definitivamente confermata dall’art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010, il quale ha evidenziato che la tariffa, non costituisce, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta e rappresenta, invece, una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso l’imposi­zione dei costi sull’area sociale, che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. La norma ha altresì specificato che «le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria». La natura privatistica della TIA2 influisce anche sulla problematica riguardante l’appli­cazione dell’Iva, pertanto, laddove un Comune l’abbia adottata, esercitando la specifica facoltà concessa dall’art. 5, comma 2 quater, D.L. n. 208/2008, deve applicare l’Iva sulle relative fatture per effetto dell’art. 3, D.P.R. n. 633/1972, il quale fa esplicito riferimento al concetto di prestazioni di servizi resi a fronte di corrispettivi.

La norma di cui all’art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010, stante l’espresso riferimento alla sola TIA2,non ha natura interpretativa della TIA genericamente intesa, per cui non può ritenersi riferibile alla TIA1, che ha natura tributaria (tra le tante, Cass. n. 3293/2012; Cass. n. 5831/2012; Cass. n. 4723/2015; Cass., sez. un., n. 5078/2016). Conforme a tale interpretazione anche la giurisprudenza costituzionale la quale ha identificatoi criteri per qualificare un prelievo come tributario nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (Corte cost. n. 238/2009 e Corte cost. n. 64/2010).

La natura non tributaria della tariffa prevista dal Codice ambiente è emersa anche da un’altra decisione della giurisprudenza di legittimità – Cass., sez. un., 11 luglio 2017, n. 17113 – che, pronunciandosi sulla natura giuridica del­l’addizionale provinciale (art. 19, D.Lgs. n. 504/1992) precisa che «la natura di tributo dell’addizionale provinciale non è snaturata dal mero collegamento quantitativo e percentuale con la TIA2 che, ancorché abbia natura privatistica non comporta la modifica della natura della relativa addizionale provinciale, fungendo solo da parametro per la quantificazione di tale prestazione che ha natura di tributo a favore delle Province».

In conclusione, considerata la complessità del quadro normativo si può evidenziare come con la TIA1 e TIA2 il prelievo sui rifiuti acquisisce una connotazione tariffaria con il tentativo di attribuirgli una natura corrispettiva, nonostante la giurisprudenza e la dottrina si attestino sulla natura tributaria del provento (soprattutto per la TIA1). L’obiettivo era quello di coprire integralmente i costi del servizio, concorrendo al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni, anche per ragioni di politica ambientale e di salute pubblica.