Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

05/04/2024 - POST: Procedimento accertativo e concordato preventivo biennale

argomento: Attuazione del tributo - Legislazione e prassi

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, attuativo della legge delega fiscale, L. 9 agosto 2023, n. 111 (“Delega al Governo per la riforma fiscale”), disciplina l’accertamento tributario e il concordato preventivo biennale. Tra i principi di riforma riguardanti i procedimenti tributari e il contenzioso, le norme di delega prendono in considerazione delle misure volte alla semplificazione del procedimento accertativo, ma anche un’applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio. Tra le norme previste in materia di procedimento accertativo, il legislatore intende perseguire l’obiettivo della semplificazione del procedimento. Nell’ambito del D.P.R. n. 600/1973 è introdotto il nuovo art. 60 ter. La norma è rivolta ad incrementare l’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti dell’Amministrazione finanziaria (art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 13/2024).

PAROLE CHIAVE: riforma fiscale - decreti legislativi - procedimento accertativo - partecipazione del contribuente - concordato preventivo biennale


di Maria Gaballo

1. Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, è attuativo della legge delega fiscale, L. 9 agosto 2023, n. 111, e contiene le disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Una prima parte del D.Lgs. n. 13/2024 è dedicata alla disciplina dell’accertamento tributario, prevedendo, in particolare all’art. 1, disposizioni in tema di partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione.

Il co. 2, lett. d), dell’art. 1, del medesimo decreto legislativo introduce un nuovo art. 60 ter al D.P.R. n. 600/1973, al fine di incrementare l’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, avendo effetti immediati per quanto attiene la semplificazione e riduzione dei costi, anche per i contribuenti.

In tal senso, contestualmente, è stato abrogato il co. 7 dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di notifica degli atti tramite posta elettronica certificata (così, cfr. l’art. 1, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 13/2024).

Ancora su questi aspetti, il legislatore ha previsto che l’applicazione dell’art. 60 ter citato sia estesa alle cartelle di pagamento ed agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione (art. 1, co. 6).

In ultimo, non meno importante è la previsione normativa contenuta al co. 7 del medesimo art. 1, e che interviene sull’aspetto temporale dell’applicazione delle disposizioni de quibus. Così, la norma stabilisce che la nuova disciplina in materia di notificazioni mediante PEC, disposta dall’art. 60 ter citato, e peraltro richiamata agli artt. 26 e 26 bis (“Comunicazioni al domicilio digitale”) del D.P.R. n. 602/1973, debba applicarsi agli atti e alle comunicazioni emessi a partire dalla data di entrata in vigore di queste norme.

2. Tra le disposizioni introdotte, nell’ambito delle norme sull’accertamento tributario e sulla disciplina del concordato preventivo biennale, il legislatore è intervenuto: sulla partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione; sull’ottimizzazione e riordino delle normative in materia di attività di analisi del rischio; sulle forme di cooperazione tra amministrazioni nazionali ed estere; sulla prevenzione e contrasto di fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA; revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione; disposizioni generali in tema di concordato preventivo biennale.

Il decreto attuativo all’art. 1 disciplina il nuovo istituto del concordato preventivo biennale, il co. 1 reca più modifiche al D.Lgs. n. 218/1997. Il co. 2, invece, contiene disposizioni rilevanti sull’accertamento tributario. Le norme introducono anche la disciplina degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti. Altrettanto significativa è la norma, di nuova introduzione, sulle notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale. Il legislatore, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza, precisa quando la notificazione deve intendersi, comunque, perfezionata per il notificante e quando per il destinatario.

Sulle comunicazioni al domicilio digitale, il co. 26 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che “Gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall’articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

L’art. 60 ter del D.P.R. n. 600/1973, rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”, dispone che “Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi, le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo”.

La disciplina di cui all’art. 60 ter indicato prevede, quindi, una dettagliata regolamentazione delle procedure di notifica, delle comunicazioni al domicilio fiscale, con interessanti cambiamenti riguardo alla notifica degli atti di esecuzione che, solo a seguito delle nuove disposizioni, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo (all’art. 41, sull’entrata in vigore e decorrenza del D.Lgs. n. 13/2024, è stabilito che “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, quindi il 22 febbraio 2024) l’Agente della riscossione può notificare tramite PEC, ma seguendo specifiche modalità di dettaglio per le varie fattispecie attuate.

L’art. 1, del D.Lgs. n. 13/2024, apporta, quindi, significative innovazioni in materia di notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale (la digitalizzazione connota, ormai, l’accertamento, la riscossione ed il processo tributario; la trasformazione digitale ha segnato i rapporti tra autorità fiscali e contribuenti; per questi ed altri approfondimenti in argomento, Del Federico-Paparella, (a cura di), Diritto tributario digitale, Pisa, 2023).