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Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

16/10/2024 - La semplificazione delle regole di tassazione delle imprese, tra rinnovate proposte di ‘liquid taxation’, vincoli costituzionali, principi contabili internazionali e decreti di riforma del sistema tributario

argomento: IRES - Legislazione e prassi

Le complesse regole di determinazione del reddito d’impresa, soprattutto in periodi di crisi, potrebbero essere inadeguate a cogliere l’essenza della capacità contributiva aziendale. Una soluzione potrebbe rinvenirsi nel tassare il ‘reddito liquido’, ossia il saldo positivo netto dei flussi di cassa e sarebbe maggiormente aderente alla forza economica effettiva del soggetto passivo. Così operando sarebbero rispettati i principi costituzionali, anche se necessiterebbe un contestuale ripensamento internazionale delle regole incentrate sulla tassazione del reddito potenziale. I decreti attuativi della legge delega di riforma tributaria, però, pur dirigendosi verso la semplificazione normativa cui tende la ‘tassazione liquida’, rimangono saldi al sistema vigente, orientandosi diversamente

PAROLE CHIAVE: reddito d’impresa - capacità contributiva - principi contabili internazionali


di Fabio Russo

Il reddito d’impresa nasce per derivazione dal risultato civilistico del conto economico e la regola fondante la sua determinazione, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, è il calcolo basato sull’utile o sulla perdita risultante dal conto economico ovvero, più in generale, dal risultato di ciascun esercizio determinato secondo le regole contabili e civilistiche, a cui si devono apportare, in sede di dichiarazione presentata ai fini fiscali, le variazioni in aumento o in diminuzione scaturenti dall’applicazione delle specifiche regole di carattere tributario.

La compresenza di regole di diritto commerciale e tributario ha reso necessario un raccordo, operato ieri con il principio del doppio binario ed oggi con quello di derivazione rafforzata (Califano C., La ricerca di una “base economica attendibile” tra quantificazione aziendalistica e determinazione del “reddito fiscale d’impresa”. Verso il c.d. “doppio binario” del principio di derivazione?, in Rivista telematica di diritto tributario, 2/2022, 834-846), di qui la rilevanza delle scritture contabili e delle loro tecniche applicative.

Sulla scorta di pregresse elaborazioni internazionali è da qualche tempo che, anche nel nostro ordinamento, si propongono innovative teorie impositive (Versiglioni M., Il ‘reddito liquido’. Lineamenti, argomenti ed esperimenti, in Riv. dir. trib., 2014, 741 ss.; Id., Reddito liquido e Imposta liquida. Riforma fiscale e Modello Logico dell’imposta, in Rivista telematica di diritto tributario, 19.04.2021) tendenti a liberare il reddito d’impresa di orpelli e sovrastrutture, caldeggiando l’idea di tassare il reddito liquido, inteso quale differenza matematica di entrate e uscite inerenti, sostituendo le difficili regole della competenza col più intuitivo principio di cassa.

In questo tempo di profonde riforme che stanno attraversando orizzontalmente tutto il sistema tributario, è lecito interrogarsi sul se una prospettiva di tassazione liquida possa realmente concorrere agli obiettivi di semplificazione attualmente perseguiti.

Come ogni proposta innovativa la tesi va innanzitutto rapportata a costituzione vigente ed in particolare al principio della capacità contributiva, quale oggettiva rilevazione dell’espressione di ricchezza (Cfr. Amatucci F., Principi e nozioni di diritto tributario, 2023, Giappichelli, 35-36), che va attualizzata considerando i sempre più notevoli sfasamenti tra il momento in cui si verifica l’evento, o presupposto, che determina l’imputazione a periodo del componente reddituale, rispetto a quello in cui vi è l’effettivo incasso, o l’esborso.

Il corollario, immediatamente ritratto da una siffatta impostazione, è che qualsivoglia investimento aziendale potrebbe essere subito integralmente dedotto dal calcolo del reddito liquido, libero dalle regole afferenti le procedure di ammortamento e, soprattutto, sarebbero superate le regole sulle valutazioni e la stessa derivazione del reddito fiscale dal dato civilistico che si appunterebbe non più sul conto economico ma sul rendiconto finanziario, spostando il controllo effettivo sul monitoraggio dei flussi di cassa rilevabili col semplice collegamento agli istituti di credito, grazie all’uso delle tecnologie digitali (Al riguardo Paparella F., L’ausilio delle tecnologie digitali nella fase di attuazione dei tributi, in Rivista di diritto tributario, 6/2022, 1, 617-652).

Il controllo sostanziale risulterebbe residuale e potrebbe rispettare maggiormente i canoni di efficienza e, perché no, della stessa capacità contributiva, in quanto minori accertamenti significano, a parità di risorse impiegate, migliori accertamenti, meno affannati dalla logica del risultato, maggiormente improntati al confronto col contribuente (Russo F., Il Dialogo Fisco contribuente: un’analisi storico evolutiva, Napoli, Editoriale Scientifica, 12/2022) e più idonei a cogliere la attualità e l’effettività, perseguendo canoni costituzionali di buona amministrazione.

Certo va ricercata la vera forza economica che, però, potrebbe essere influenzata da logiche extra fiscali.

Se è vero che un costo d’esercizio ha l’astratta attitudine a produrre ricavi pluriennali, è altresì vero che renderlo interamente deducibile nel periodo d’imposta della spesa potrebbe determinare l’azienda ad acquisire un bene strumentale nuovo a prescindere da immanenti esigenze produttive, ma principalmente per abbattere il reddito liquido maturato nel periodo.

Va tuttavia considerato che tale arbitraggio avrebbe qualche difficoltà a misurarsi col giudizio d’inerenza, che resta imprescindibile anche nella prospettiva della tassazione del ‘reddito liquido’.

In questo senso l’idea di tassazione liquida sembra realizzare, senza impattare frontalmente, i principi costituzionali.

Dall’altro lato va detto che il principio di competenza produce, talvolta, anche l’effetto perverso di colpire manifestazioni economiche fittizie, assoggettando a tassazione componenti reddituali rispetto ai quali il soggetto passivo ha acquistato soltanto la mera titolarità giuridica, violando proprio il principio di capacità contributiva sotto la declinazione della effettività ed attualità della forza economica, producendo effetti non proporzionati (Al riguardo Amatucci F., L’autonomia procedimentale tributaria nazionale ed il rispetto del principio europeo del contraddittorio, in Rivista trimestrale di diritto tributario, 2/2016, 257-276; Idem, Il principio europeo della buona amministrazione ed il suo recepimento nell’ordinamento tributario interno, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 1/2023, 11-29).

Qualora il contribuente debba pagare un’imposta commisurata a valori o elementi positivi che non entrano nel suo patrimonio, il concorso alle spese pubbliche prescinderebbe da una concreta ed effettiva attitudine alla contribuzione. Basti pensare all’applicazione del principio di competenza per le somme risarcitorie, derivanti da accordi transattivi, che coincide con l’anno della stipula della transazione (Cass., sent. n. 661/2023; Cass., sent. n. 19166/2021; Interpello n. 487AE del 29 dicembre 2023 e n. 491AE del 5 ottobre 2022; Girelli G., Accordi transattivi e imposizione indiretta, in Riv. dir. Fin. Sc. Fin., 2022, I, 25; Fregni M.C., Obbligazione tributaria e codice civile, Giappichelli, 1997), alla quale può non seguire l’immediato ed effettivo incasso di quanto negozialmente pattuito.

Se si aderisse ad una prospettiva di reddito liquido, tassando l’entrata per cassa, verrebbero maggiormente razionalizzati i profili di attualità ed effettività della capacità contributiva.

Sotto il primo aspetto, il creditore vedrebbe colpita una manifestazione di ricchezza insita nella propria sfera patrimoniale, sotto il secondo aspetto, la manifestazione di ricchezza assumerebbe concretezza in virtù dell’incasso, scevro da innaturali caratteristiche di mera attitudine o potenzialità.

Nel TUIR mancano riferimenti specifici, per cui, onde individuare il momento impositivo, a legislazione vigente, secondo cassa, occorrerebbe una riforma sistemica, come l’art. 23 Cost. impone.

Certamente il sistema del reddito liquido, incentrato sul principio di cassa, valorizzerebbe il ruolo del rendiconto finanziario e del principio di derivazione rafforzata, che è norma di rinvio tecnico ai principi contabili internazionali (Fransoni G., Clausole di garanzia nella cessione di partecipazioni, indennizzi e principio di derivazione rafforzata, in Rass. Trib., 4/2020, 1072-1090 ).

Tutto ciò in un contesto nel quale il legislatore tributario ha definitivamente eretto le scritture contabili a pilastro della disciplina inerente il reddito d’impresa, nella convinzione che il bilancio sia il documento che più fedelmente testimonia l'incremento di ricchezza provocato dall'esercizio di una attività imprenditoriale ed, in quanto tale, espressivo anche della capacità contributiva attribuibile al soggetto passivo.

L’idea di una tassazione liquida, come già si intuisce dalle brevi considerazioni sopra riportate, non solo va rapportato a costituzione vigente, ma va coordinata a livello internazionale e relazionata al mercato globale, caratterizzato dalla digitalizzazione e dalla prevalenza dei beni immateriali nell’attivo aziendale.

Nei periodi di instabilità economica o di crisi profonda a livello internazionale, l’applicazione del principio di competenza nell’imputazione a periodo delle componenti del reddito d’impresa rischia di condurre le aziende a far ricorso al capitale di prestito per soddisfare l’obbligazione tributaria.

In questa prospettiva, tassare il reddito d’impresa sulla base dei flussi di cassa netti desunti dai dati bancari sarebbe più semplice per le autorità fiscali, non costrette a misurarsi con la determinazione dei costi deducibili, con l’analisi delle possibili fattispecie elusive e col controllo dell’eventuale profit shifting verso paradisi fiscali o sistemi giuridici più miti, contrastate fortemente dall’OCSE e dall’UE (Amatucci F., L’adeguamento dell’ordinamento tributario nazionale alle linee guida dell’OCSE e dell’UE in materia di lotta alla pianificazione fiscale aggressiva, in Rivista trimestrale di diritto tributario, 1/2015, p.3-26).

I primi studi internazionali sulla Cash Flow Tax risalgono al secolo scorso, ad opera del Nobel per l’economia nel 1977, il Prof. Meade, e sviluppavano tre diversi modelli (cfr. Minz J. M. – Seade J., Cash flow or income? The choise of base for company taxation, Oxford University Press, JStore, 1991) comunemente caratterizzati dall’applicazione del principio di cassa in luogo di quello della competenza, quale criterio fondamentale per rilevare le componenti concorrenti a formare il reddito d’impresa nell’esercizio.

L’idea di spostare la tassazione non più sul reddito d’impresa, pur determinato per cassa, rimuovendo tutte le poste valutative e le complicanze immanenti al principio di competenza, come avviene per alcune imprese minori, ma sulla mera liquidità, è passaggio ulteriore che garantirebbe un monitoraggio ancor più semplice dei flussi di cassa.

La Cash Flow Tax pone, però, un altro tema afferente l’attualità e la effettività, perché prescinde dal reddito economico e non pare possa più propriamente dirsi nemmeno un’imposta sul reddito (Carton B. – Corugedo E.F. – Hunt B., Corporate Tax Reform: From Income to Cash Flow Taxes, IMF Working paper, No.2019/013).

In altri termini, un conto è riferire al periodo d’imposta le attuali manifestazioni giuridico-economiche in virtù degli incassi effettivi e delle spese concretamente sopportate, in sostanza per cassa, altro è immaginare una imposizione basata sui soli flussi di cassa (Carpentieri L., Nuovi presupposti d’imposta e nuovi criteri di determinazione delle basi imponibili: riflessioni de iure condito e de iure condendo, in Rivista telematica di diritto tributario, 11.01.2024).

In uno scenario, come quello attuale, di più spiccata internazionalizzazione delle imprese, operanti in un mercato globale caratterizzato dalla digitalizzazione e della prevalenza dei beni immateriali nel loro attivo (Al riguardo Giovannini A., Terreno invisibile e capacità contributiva nella “digital economy”, in Rivista di diritto tributario, 5/2022, 1, 497-528; Del Federico L. – Montanari G. – Giorgi S., OECD Approach on Digital Transformation of Tax Administration and New Taxpayers’ Rights, in Rivista di Diritto tributario internazionale, 2/2021, 7-29; Logozzo M., La tassazione della “digital economy”: l’imposta sui servizi digitali (ISD), in Rivista trimestrale di diritto tributario, 04/2020, 805-830), questo tipo di Cash Flow Tax si potrebbe rivelare potenzialmente distorsivo delle decisioni imprenditoriali, nella misura in cui incentivi le imprese ad allocare la produzione o la residenza fiscale in Paesi a tassazione mite, con violazione in ambito europeo dei principi posti a tutela della concorrenza dal TFUE.

Proprio per questo, di recente, si è ripensato all’imposta sui flussi di cassa, basandola non più sull’allocazione di elementi gestibili quali il luogo della sede dell’impresa, ma sulla destinazione, ovvero del mercato, elemento meno manipolabile e, nel nostro Paese, il D.lgs. n.209/2023 ha modificato l’art.73 comma 3 TUIR, valorizzando la sede della direzione effettiva (Si rimanda a Pistone P., La nuova disciplina della residenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche nel sistema di imposizione reddituale, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 3/2023, 872-945).

La soluzione, però, prescelta a livello mondiale si è orientata verso la global minimum tax introdotta in tutti i Paesi membri con la direttiva UE 2523/2022.

Il Liquid Income Taxation System immaginato nel nostro ordinamento si differenza dalla Cash Flow Tax di Meade innanzitutto in quanto quello, a differenza di questa, ha ad oggetto un concetto di puro reddito e anche perché il reddito sarebbe determinato dalla differenza positiva tra le disponibilità liquide dell’impresa in un lasso temporale, a prescindere dalla tipologia dei flussi di cassa e dalla circostanza che essi siano generati da operazioni reali o finanziarie.

In definitiva si tratterebbe di una imposta liquida, più semplice e aderente all’art. 53 cost. e dunque all’effettività della capacità contributiva ed ai principi posti a livello UE a tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza, riducendo il gap tra reddito realmente prodotto e presunto, meglio controllabile e gestibile anche a livello transnazionale, che però dovrebbe rispettare tutti i fondamentali principi costituzionali, tra cui la indisponibilità della obbligazione tributaria, e andrebbe uniformata ed assoggettata ai vincoli posti a livello internazionale in un quadro omogeneo, che l’evoluzione del mercato impone, come proprio la recente esperienza della global minimum tax (Diffusamente al riguardo A. Mariniello, Sovranità dello Stato e global minimum tax, Pisa, 2023) e del BEFIT insegna.

E allora, seguendo questo pensiero, va evidenziato come i rapporti fra reddito imponibile e reddito civilistico sono sempre stati al centro di un vasto ed incompiuto dibattito ed altresì che la prospettiva di un reddito liquido dovrebbe misurarsi con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per i quali le informazioni di bilancio rappresentano principalmente uno strumento d’informazione per coloro che interagiscono con l’impresa (i c.d. stakeholders o “portatori di interessi”).

Per tale motivo, i principi contabili internazionali interpretano il bilancio in chiave evolutivo - dinamica e, sempre nel rispetto del principio di competenza, il risultato dell’esercizio è una rappresentazione della performance aziendale futura.

In sostanza, gli IAS/IFRS non si pongono quale obiettivo la tutela del patrimonio dell’impresa, ma la confrontabilità dei risultati economici, finanziari e patrimoniali dell’azienda, per realizzare una corretta e oggettiva informativa di mercato, diretta precipuamente agli investitori.

In quest’ottica, i cardini del sistema contabile in argomento sono il principio del “fair value” nella misurazione delle componenti economiche e patrimoniali, che rappresenta “il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti” (IAS 39, par. 9) e quello della prevalenza della sostanza sulla forma (“substance over form”) nella rappresentazione contabile delle vicende gestionali.

Da un lato, quindi, gli IAS/IFRS tendono al superamento del criterio del costo storico, quale limite certo delle valutazioni di bilancio, e inducono alla misurazione delle performance dell’impresa – negative e positive – a prescindere dagli atti di realizzo e su base valutativa, dall’altro, l’applicazione di tali principi contabili conduce a rappresentazioni spesso differenti da quelle tradizionali, a rilevazioni di profitti o di perdite, di ricavi e di costi con criteri di competenza e di quantificazione innovativi e, spesso, attraverso l’attribuzione a tali componenti di una natura contabile non in linea con quella giuridico – formale emergente dai negozi sottostanti (In ambito Del Federico L., Forma e sostanza nella tassazione del reddito d’impresa: spunti per qualche chiarimento concettuale, in Riv. dir. trib., 2/2017, pt. 1, 139-174).

In questa prospettiva va anche considerata la tendenziale resistenza da parte delle norme contabili prima, e del legislatore nazionale, poi, in sede di loro recepimento, in ordine ad una sensibilizzazione del dato contabile rispetto all’accoglimento delle variazioni connesse al valore di scambio sul mercato, ovvero al c.d. fair value.

Conseguentemente, la qualificazione formale e giuridica di alcune operazioni, prima rilevanti fiscalmente, oggi è sostituita dalla rilevazione in bilancio della sostanza economica, che tiene conto dell’effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici correlati all’operazione. Diversamente, il risultato di periodo derivante dall’adozione dei principi contabili internazionali, sotto il vincolo della prevalenza della sostanza economica sulla forma, si avvicina ad una configurazione di reddito potenziale che include anche una quota parte di utili prospettici, corrispondenti a quelle operazioni che, non essendo ancora effettivamente realizzate, alla luce del principio di competenza economica, vanno giocoforza considerate.

In tal modo, a legislazione vigente, si assiste ad uno scollamento tra il reddito d’impresa ed il reddito prodotto che è insito nel sistema contabile nazionale, superabile da un sistema improntato alla registrazione della componente finanziaria degli elementi positivi e negativi che concorrono a formarlo.

La ricerca di una base economica attendibile dovrebbe allontanarsi dal principio di competenza economica, per valorizzare il reddito d’impresa in termini di flusso positivo netto di liquidità, realizzato nel periodo d’imposta cui, parimenti, non v’è una registrazione imputata a conto economico, bensì al rendiconto finanziario delle entrate ed uscite di cassa. Tale metodo del “Liquid Taxation Theory” (da ultimo, M. Versiglioni, Liquid income taxation-mv, Big data royalty-mv and destination based taxation. A dialogue with professor R.S. Avi-Yonah, in Bulletin for international taxation, 2024, 78, 5)  supera ogni costruzione poggiante sul principio di competenza e, fermo restando quello di inerenza, consacra il “liquid income”.

Tali affermazioni vanno confrontate con il fondato convincimento, espresso dalla dottrina aziendalistica, tale per cui la valorizzazione al c.d. fair value di attività e passività in capo all’impresa, implica l’adozione di un modello conoscitivo ulteriore e, forse anche diverso, rispetto all’assunzione del principio di cassa, quale criterio guida di contabilizzazione, nella misura in cui il sistema globale delle valutazioni si avvicina, per prassi, al principio di cassa, ma poi ciò non si traduce in specifiche e attuali regole contabili.

I principi contabili nazionali, ispirati a prudenza, in tale prospettiva valutano il reddito realizzato, quelli internazionali il reddito realizzabile, la loro convergenza appare un approdo necessario per costruire una praticabile esperienza di reddito liquido.

Già in tal senso si sono registrate disarmonie nella misura in cui i principi IAS/IFRS hanno comportato l’adozione di criteri di valutazione che conducono alla iscrizione in bilancio di utili non realizzati, ponendo il problema della corretta determinazione degli utili distribuibili.

Al riguardo, l’assenza di una disciplina armonizzata all’interno dell’Unione Europea, ha originato discordanze tra i diversi Paesi membri (Di Sarli M., Financial statement and determination of distributable profit: a bond that has been broken. Notes on the Italian solution to the problem, in Il Nuovo Diritto delle Società, 9/2020, 1159-1172).

Già in sede di redazione del bilancio consolidato queste divergenze si sono palesate con evidenza ed in questo contesto disallineato e complesso è davvero arduo calare una proposta di tassazione del reddito liquido.

Nella legge delega di riforma del sistema tributario c’è un primo approccio, tradottosi nella sterilizzazione delle regole di variazione e nella semplificazione delle regole contabili (In senso critico si esprime Zizzo G., La legge delega ed il modello di derivazione, in Rassegna tributaria, 4/2023, 773-784, secondo cui il tentativo ha creato una sovrapposizione di regole in luogo della loro sostituzione), ma è omessa una considerazione profonda sulla proposta.

In effetti è fortemente avvertita l’esigenza di una facilitazione regolamentare che sia davvero sistemica e non solo di facciata (Cfr. Beghin M., Forme di esercizio dell'impresa e imposizione sui redditi, in Rassegna tributaria, 4/2023, 758-772, per cui il nostro ordinamento è in grado di configurare redditi d'impresa senza esercizio d'impresa, in un quadro d'insieme caleidoscopico, caratterizzato da una pluralità di regimi, ognuno basato su proprie regole di determinazione della ricchezza fiscalmente rilevante.).

L’esperienza dei produttori di reddito d’impresa in contabilità semplificata, che ai sensi dell’art.66 TUIR e dell’art.18 del DPR 600/73 usano il principio di cassa, potrebbe fungere da apripista di ulteriori e necessarie considerazioni, per muovere i primi passi verso una prospettiva di ‘reddito liquido’ che, per divenire davvero concreta, necessita di superare tutte le criticità esposte. Non sembra, però, che questo sia l’approccio cui è convintamente giunto il legislatore delegato il quale, in virtù della delega espressa nella legge n.111/2023 (Tra i vari commenti si veda Della Valle E., La stabile organizzazione digitale: un morto che cammina?, in Rassegna tributaria, 4/2023, 830-854; Marini G., La circolazione delle perdite nella prospettiva della riforma fiscale, in Rassegna Tributaria, 4/2023, pp. 785-797), doveva riordinare e revisionare il regime impositivo dei redditi delle persone fisiche e giuridiche, improntandolo alla semplificazione, cui dedica il Titolo II dello schema di decreto legislativo approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 30.04.24, ora in valutazione da parte delle competenti Commissioni di Camera e Senato (Comunicato stampa Consiglio dei Ministri n.79 del 30.04.24).

L’avvicinamento in corso del reddito d'impresa al bilancio si tradurrebbe modificando la disciplina delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e infrannuale, assegnando rilevanza fiscale ai criteri di valutazione adottati in bilancio, mentre ad oggi non sono fiscalmente riconosciute le valutazioni effettuate, rispettivamente, con il criterio della commessa completata e con il criterio della percentuale di completamento, obbligando le imprese a gestire le operazioni in doppio binario civile-fiscale. Si prevedrebbe anche l'abrogazione della disciplina che sterilizzava fiscalmente le valutazioni al cambio di fine esercizio dei crediti e debiti in valuta estera e, quanto ai contributi in conto capitale, fermamente tassati per cassa, si propone l'eliminazione della facoltà di farli concorrere alla formazione del reddito in un numero massimo di cinque quote annuali di pari importo.

Si tratta di novità rilevanti, ma la legge delega ipotizzava l'eliminazione di molte altre disposizioni che determinano un doppio binario quali, ad esempio, le disposizioni in materia di ammortamento delle attività materiali e immateriali e manca, in un contesto riformatore tendente all'avvicinamento del reddito d'impresa al bilancio, la revisione della norma in materia di trattamento fiscale degli errori contabili già da tempo sollecitata (cfr. circolare Assonime n. 31 del 2022).

Le novità in materia di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili nelle operazioni straordinarie sono del pari piuttosto rilevanti (Per riferimenti alle operazioni straordinarie si veda in particolare Ianigro E., Spunti in tema di riforma della fiscalità delle operazioni straordinarie alla luce della legge delega, in Rivista di diritto tributario, 19.09.23), ma lo stato dell’arte ad oggi registrato evidenzia un cammino deciso del sistema verso la semplificazione cui tende la prospettiva esaminata di reddito liquido, ma non nel senso auspicato da questa suggestiva teoria, non compiutamente realizzabile a normativa nazionale vigente e nell’attuale contesto internazionale.