argomento: Imposte sui trasferimenti e altri tributi - Giurisprudenza
La facoltà dell’Amministrazione finanziaria di riqualificare le operazioni di cessione ai fini del pagamento dell’imposta di registro, è dibattuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza da quasi un secolo, sin dalla formulazione dell’art. 8 del Testo sul Registro n. 3269/1923. La Corte di Cassazione con la pronuncia annotata si pone in continuità all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, con le note pronunce n. 158/2020 e n. 39/2021, con le quali si è, probabilmente, definitivamente giunti alla soluzione di una questione che ha interessato per decenni tutto il panorama giuridico. La Suprema Corte, ripercorrendo la ratio normativa dell’attuale art. 20 TUR, ritiene che non possa l’interprete riqualificare l’operazione di cessione totalitaria di quote in cessione d’azienda indagando gli effetti economici dell’atto portato a registro, mediante lo scrutinio di elementi extra-testuali, bensì può esclusivamente osservare gli effetti giuridici dell’atto, tenuti in considerazioni i suoi elementi intrinseci. L’accesso agli elementi negoziali estrinseci è consentito nella diversa ottica dell’emersione di un abuso del diritto ed elusione fiscale, caso in cui soccorre l’art. 10-bis L. 212/2000, che assurge a norma avente valenza generale antiabuso.
» visualizza: il documento (Corte di Cassazione, 20 marzo 2024, n. 7470)PAROLE CHIAVE: imposta di registro - cessione quote - cessione d
di Antonia Maria Cuccurullo
1. Con la sentenza n. 7470/2024 la Corte di Cassazione affronta il tema dell’interpretazione degli atti sottoposti ad imposta di registro e della possibilità dell’Amministrazione finanziaria di riqualificare le operazioni di cessione, tenuto conto degli effetti economici complessivi del negozio realizzato.
Il caso sotteso alla pronuncia è relativo alla facoltà dell’interprete di riqualificare l’operazione di cessione totalitaria di quote in cessione d’azienda, valorizzando la causa reale del negozio complessivamente realizzato, operando un’interpretazione dell’atto portato a registro attraverso collegamenti extra-testuali.
La sentenza si pone in continuità con l’orientamento tracciato dalla Consulta con le note pronunce n. 158/2020 e 39/2021 e ribadisce il principio fissato dalla Corte Costituzionale, secondo cui, per la qualificazione degli atti negoziali ai fini del registro, è necessario guardare alla “natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo” (Corte Costituzionale n. 158/2020).
La risoluzione del problema interpretativo non è di poco conto se si considera che per la cessione di quote l’imposta è applicata in misura fissa, mentre nel caso di cessione di azienda verrà scontata l’imposta di registro in misura proporzionale.
Il tema affrontato dalla Corte non è affatto recente, poiché già posto in seno alla formulazione dell’art. 8 del RD 3269/1923, recante disposizioni di “Approvazione del testo del registro”, ed è stato (forse) definitivamente sopito solo all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2020.
L’orientamento dettato, secondo cui non già agli effetti economici quanto a quelli giuridici dell’atto deve conferirsi rilevanza, è stato confermato dal successivo arresto n. 39/2021, con il quale la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1084, della Legge n. 145 del 2018 che ha qualificato l’art. 1, comma 87, della Legge di Bilancio 2018 “norma di interpretazione autentica” (Corte Cost. n. 39/2021; G. Melis, Art. 20 del Registro, ultimo atto: tra giudici piccati e pifferi di montagna, la Consulta scrive il lieto fine, Dir. prat. trib., 2021, 252 ss.).
Alla luce della riformulazione dell’art. 20 DPR 131/1986 in tema di applicazione dell’imposta, la Cassazione accoglie la tesi dei contribuenti sulla diversa natura giuridica, in ordine alla funzione ed allo scopo, del negozio di cessione di quote e di quello di cessione d’azienda, in quanto l’Amministrazione finanziaria, lungi dal dover acriticamente accogliere la qualificazione prospettata dalle parti ovvero la c.d. “forma apparente”, non può tuttavia “travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, mediante l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dai contraenti e per di più comportante effetti giuridici differenti soltanto in ragione del risultato concreto perseguito dalle parti o di una opinabile equivalenza economico-sostanziale tra la cessione totalitaria di quote societarie e la cessione di azienda”.
La Suprema Corte considera che, ai fini della sua corretta qualificazione, il perimetro di indagine è limitato al contenuto giuridico dell’atto ed alle clausole contrattuali in esso contenuto, senza che possano assumere rilievo gli elementi extratestuali, laddove siano in grado di snaturare l’essenza del tipo contrattuale adottato dalle parti. Ciò in quanto la tassazione si cristallizza al momento del perfezionamento dell’atto, a nulla rilevando le vicende successive, ovvero il comportamento complessivo delle parti (Sul carattere d’“imposta d’atto” dell’imposta di registro si vedano i pregevoli contributi di A. Uckmar, La legge del registro, Padova, 1928, I, 197 ss.; A. Berliri, Le leggi di registro, Milano, 1961, 137 ss.; V. Uckmar – R. Dominici, “Registro (imposta di)”, in Nov. Dig. It., XV, Torino, 1986, 553; R. Pignatone, L’imposta di registro, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, IV, Padova, 1994, 166 ss.; G. Zizzo, In tema di qualificazione dei contratti ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in Riv. dir. trib., 1992, 171 ss.; S. Donatelli, La rilevanza degli elementi extratestuali ai fini dell’interpretazione dei contratti nell’imposta di registro, in Rass. trib., 2002, 1341 ss. Il principio è ribadito nella più autorevole manualistica: G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte Speciale, Milano, 2005, 613 ss. In giurisprudenza cfr., ex multis, Cass., sez. un., 15 luglio 1972, n. 2349, in Riv. legisl. fisc., 1975, 1079; Comm. centr., 2 dicembre 1976, n. 1041, in Comm. trib. centr., 1976, I, 666; Cass., 17 maggio 1976, n. 1737, in Comm. trib. centr., 1976, II,318, e in Riv. legisl. fisc., 1976, 1457; 9 maggio /1979, n. 2658, con nota di D. Jarach, I contratti a gradini e l’imposta, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1982, 79 ss.).
2. La questione esaminata dalla pronuncia nasce dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale formatosi intorno all’interpretazione dell’art. 20 del TUR (DPR 131/1986), recante disposizioni in materia applicazione dell’imposta di registro il quale prevede che “l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.
Il dibattito riguarda la natura dell’art. 20 cit., ovvero alla sua qualificazione come “norma antielusiva”, tale da legittimare l’Amministrazione finanziaria ad operare un’indagine sugli effetti economici dei negozi giuridici, affinché negozi giuridici con effetti economici identici, ancorché stipulati in diversa forma siano sottoposti alla medesima tassazione. In altre parole, ci si domanda se l’interpretazione degli atti sottoposti all’imposta di registro dovesse avvenire secondo principi e concetti giuridici ovvero economici.
La questione (forse) definitivamente definita con le pronunce della Consulta (Corte Cost. 158/2020; Corte Cost. 39/2021), sulla cui scia si pone la Cassazione in commento, è risalente quasi al secolo scorso.
I dubbi sorsero già alla vigenza dell’art. 8 del RD 30 dicembre 1923, n. 3269 (la prevalenza del contenuto giuridico su quello economico è stata sostenuta A. Uckmar, La legge del registro, vol. III, Padova, 1928, vol. I, 215 ss. L’A. ha osservato che certamente il Fisco può tassare il contratto che le parti hanno realmente posto in essere indipendentemente dal nomen e dall’intenzione delle parti ma “ciò non deve portare all’estrema conseguenza di applicare un’aliquota più elevata di quella dovuta su un determinato atto per il solo motivo che le parti hanno raggiunto lo scopo che avrebbero potuto ottenere stipulando un altro contratto soggetto ad aliquota maggiore) il quale disponeva al comma 1 che “le tasse sono applicate secondo l’intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”, ma non specificava quali dovessero essere questi effetti, se quelli “giuridici” (Si vedano A. Berliri, Le leggi del Registro, Milano, 1946, 93 ss.; A. D. Giannini, Costituzioni di diritto tributario, Milano, 1938, 112 ss.; E. Vanoni, Natura e interpretazione delle leggi tributarie, in Opere giuridiche, vol. I, Milano, 1962, 133 ss) o quelli “economici” (tra i fautori degli effetti economici si ricordano: D. Jarach, Principi per l’applicazione delle tasse di registro, Padova, 1937, 46 ss.; B. Griziotti, Il principio della realtà economica negli artt. 8 e 68 della legge di registro, in Riv. dir. fin., 1939, II,109. Per un maggior approfondimento del dibattito istauratosi tra i fautori degli effetti giuridici e quelli degli effetti economici si rinvia a G. Melis, L’interpretazione nel diritto tributario, Padova, 2003,292 ss.; Id., Sull’interpretazione antielusiva in Benvenuto Griziotti e sul rapporto con la Scuola tedesca del primo dopoguerra: alcune riflessioni, in Riv. dir. trib., 2008, 413 ss.; Id., Art. 20 del Registro, ultimo atto: tra giudici piccati e pifferi di montagna, la Consulta scrive il lieto fine, retro, 2021, 252 ss.; F. Montanari, La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario, Milano, 2019, 72 ss.).
Il problema interessava il rapporto tra il diritto tributario e civile (G. Melis, Art. 20 del Registro, ultimo atto: tra giudici piccati e pifferi di montagna, la Consulta scrive il lieto fine, retro, 2021, 252 ss.), su cui si è confrontata la dottrina con opinioni diametralmente opposte.
Da un lato c’era chi affermava (D. Jarach, Principii per l’applicazione delle tasse di registro, Padova, 1937. Su di esso si vera recensione critica di A. Uckmar, retro, 1937, 338 e ss., e la replica dello stesso D. Jarach, Metodo e risultati nello studio delle imposte di registro, in Dir. prat. trib., 1938, 93 e ss.) che, nel caso in cui l’atto stipulato dalle parti non avesse ricevuto la forma giuridica normale, contemplata dalla tariffa come oggetto del tributo, si deve avere riguardo, nell’applicazione delle tasse proporzionali, progressive e graduali, alla portata economica degli atti compiuti e non al loro aspetto giuridico (D. Jarach, Principii, cit., 29. Così, una promessa di vendita e la vendita, pur giuridicamente diverse, erano economicamente equivalenti e quindi dovevano scontare la stessa imposta proporzionale, poiché “se la promessa non verrà mantenuta non vi sarà stato alcun trasferimento di proprietà, ma sorgerà un diritto al risarcimento dei danni che, per sua natura, gli è economicamente equivalente”), in analogia al criterio contenuto nella legislazione germanica, affermato dalla giurisprudenza svizzera e conforme ai principi fondamentali del diritto tributario. “Atti sostanzialmente identici, ancorché mascherati da forme giuridiche differenti, dovevano essere sottoposti al medesimo tributo pena la violazione dell’art. 3 Cost., in quanto ciascuna imposta ‘ha un oggetto che costituisce l’indizio che il legislatore prende in considerazione per stabilire l’esistenza di una capacità contributiva’: per il principio di capacità contributiva ‘a parità di capacità contributiva deve corrispondere una uguale imposta’” (D. Jarach, Principii, cit., 30-31).
Secondo tale orientamento dottrinale, ciò che rileva è il contenuto economico dell’atto, dal momento che il tributo del registro non è una tassa ma un’imposta e, come tale, è volta a colpire fatti economici (B. Griziotti, Il teorema della prevalente natura economica degli atti oggetto delle imposte di registro (a proposito degli artt. 8, 9 e 65 dell’imposta di registro), in Riv. dir. fin. sc. fin., 1941, II, 28).
Dall’altra parte, v’era la tesi secondo cui dovesse aversi riguardo, per l’applicazione dell’imposta, esclusivamente agli effetti giuridici, e non già a quelli economici. Ciò in ragione del fatto che se il legislatore ha previsto l’applicazione di un’imposizione differente, in relazione ai diversi effetti giuridici perseguiti dai negozi, non dev’essere concesso all’interprete scegliere se e quale capacità contributiva possa essere desunta da un atto piuttosto che da un altro, poiché solo al primo spetta la contestazione dell’idoneità di un fatto a manifestare una determinata capacità contributiva (A. Berliri, Negozi giuridici o negozi economici quale base d’applicazione per l’imposta di registro, in Riv. It. Dir. Fin., 1941, 170; Id., Le leggi di registro, Milano, 1961, 146. Inoltre, evidenziò la fallacia del criterio dell’effetto risarcitorio addotto da Jarach nell’equiparazione tra promessa di vendita e vendita, rilevando come tutte le obbligazioni avrebbero dato luogo a risarcimento del danno in caso di inadempimento, senza che per ciò solo esse potessero essere assimilate alle vendite).
Autorevole dottrina scriveva a tal proposito che “(…), non si comprende perché, se il legislatore ha stabilito che due atti debbono soggiacere a due diverse imposte, si debba invece applicare la stessa imposta (...) quando le parti abbiano, per determinate circostanze, ritenuti equivalenti quei due atti e perché si voglia impedire alle parti di porre in essere un negozio che non soddisfa in pieno il loro interesse ma che permette di pagare un tributo minore” (A. Berliri, Negozi giuridici, cit., 179, che adduce l’ulteriore esempio di colui che, invece di prestare fideiussione per altri, si dichiari tenuto in solido con questi. Secondo A. Jarach, Principii, cit., 67, la tassa avrebbe dovuto liquidarsi secondo il negozio non voluto dalle parti e non risultante dall’atto scritto). Uckmar sostenne la prevalenza del contenuto giuridico su quello economico e il diritto delle parti di scegliere la forma di un contratto anziché un altro per regolare i loro rapporti (A. Uckmar, Interpretazione funzionale delle norme tributarie, retro, 1949, 189).
Con l’introduzione dell’art. 19 del DPR 634 del 1972, il legislatore, sostituendo l’art. 8 RD 3269/1923, aveva specificato, e poi definitivamente confermato con l’art. 20 del DPR 131/1986, che gli effetti rilevanti ai fini della qualificazione del negozio, dovessero essere gli effetti giuridici e non quelli economici, derivanti dalla combinazione degli atti considerati (Per alcuni approfondimenti sull’evoluzione dell’art. 20 t.u.r. e sulla struttura delle disposizioni che lo hanno preceduto, si veda G. Falsitta, L’influenza dell’opera di Albert Hensel sulla dottrina tributaristica italiana e le origini dell’interpretazione antielusiva della norma tributaria, in Riv. dir. trib., 2007, I, 569; G. Melis, Sull’“interpretazione antielusiva” in Benvenuto Griziotti e sul rapporto con la Scuola tedesca del primo dopoguerra: alcune riflessioni, cit., 413 ss.; D. Jarach, I contratti a gradini e l’imposta, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1982, 79 ss.).
Tale norma avrebbe dovuto chiarire all’interprete la portata della disposizione ma, nonostante l’intervento normativo, i dubbi non si sono immediatamente attenuati atteso che, secondo alcuni Autori (Cfr. M. Procopio, L’interpretazione degli atti e l’esistenza di un principio antiabuso contenuto nell’art. 20 del testo unico sull’imposta di registro, retro, 2019, 65 ss.; G. Tabet, L’art. 20 della Legge di Registro e la dottrina della metempsicosi, in GT – Riv. giur. trib., 2016, 589; M. Beghin, Ancora equivoci sull’interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro, in Corr. trib., 2017, 1622; Id., Il collegamento negoziale nell’imposta di registro, tra interpretazione degli atti e motivazione del provvedimento impositivo, in GT – Riv. giur. trib., 2017, 804), l’interpretazione della disposizione dell’art. 20 TUR non era di immediata chiarezza.
Infatti, l’art. 20 cit., prima della modifica apportata dalla L. 205/2017 che ha disposto la formulazione della norma oggi vigente, stabiliva che “l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente” (Sulla disposizione contenuta nell’art. 20 del t.u.r. ante riforma, si rinvia a: G. Fransoni, Il presupposto dell’imposta di registro fra tradizione ed evoluzione, in Rass. trib., 2013, 955 ss.; G. Corasaniti, Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società, Padova, 2008, 468 ss.; Id., L’art. 20 del t.u. dell’imposta di registro e gli strumenti di contrasto dell’elusione: brevi spunti ricostruttivi a margine di due contrastanti pronunce della giurisprudenza di merito, retro, 2010, 565 ss.; G. Marongiu, L’elusione nell’imposta di registro tra l’abuso del “diritto” e l’abuso del potere, retro, 2008, 1067ss.). Il riferimento agli “atti presentati alla registrazione” ha generato la formulazione di opinioni dottrinali opposte (taluni hanno sostenuto la necessità di procedere all’abrogazione tout court dell’art. 20 del t.u.r., di modo da applicare agli atti sottoposti al registro le ordinarie regole di interpretazione civilistiche. In tal senso, si è espresso G. Melis, Patrimonio sociale: per la cessione, tasse da rivedere, in Il Sole 24 Ore del 17 settembre 2017) e numerosi arresti giurisprudenziali difformi, sopravvissuti anche alla recente riformulazione della norma (Art. 1, 87° comma, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)), la quale ha voluto offrire un intervento chiarificatore tacitamente sollecitato al legislatore (Cfr. V. Mastroiacovo, Spunti per un nuovo sistema delle imposte indirette sui “trasferimenti” della ricchezza, in Per un nuovo ordinamento tributario. Contributi, coordinati da Victor Uckmar, in occasione dei Novant’anni di Diritto e Pratica Tributaria, C. Glendi – G. Corasaniti – C. Corrado Oliva – P. de’ Capitani di Vimercate (a cura di), Milano, Cedam, 2019.). La tesi su cui ci si confrontava era se, il riferimento agli “atti”, fosse indice della possibilità di ricercare gli effetti del negozio al di fuori dei confini dell’atto portato al registro, affinché emergesse la giusta capacità contributiva.
Per inibire definitivamente le operazioni di ricostruzione “causa reale/risultato economico” dell’Amministrazione finanziaria ove, in diverse vicende negoziali di una operazione unitaria, valorizzava elementi esterni all’atto portato al registro, il legislatore è intervenuto con la legge 205/2017 (art. 1, comma 87) (Come si legge nella Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2018, il “nuovo” art. 20, t.u.r., deve essere applicato per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all’atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare. Inoltre, è stato precisato che “non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote) … è evidente che ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l’attività interpretativa di cui all’art. 20 del TUR, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto di cui all’art. 10- bis della l. 27 luglio 2000, n. 212”. Cfr. art. 13 della relazione tecnica al d.d.l. avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”), con il tentativo di sopire i dubbi interpretativi che da sempre gravitano sulla sua portata (cfr. A. Lomonaco, Considerazioni sull’art. 20 del Testo Unico dell’imposta di registro dopo la legge di bilancio 2018, Notariato, Studio 17-2018/T; A. Carinci – D. Deotto, Pezoeltacòn del byso: una riforma improvvisata sull’art. 20 del t.u.r. , in Il fisco, 2017, 4422 ss.).
Con l’intervento adottato con D.L. 205/2017 viene eliminato il riferimento agli “atti presentati” e viene introdotto quello all’“atto presentato”, specificando altresì che l’imposta è applicata “sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.”. Il legislatore chiarisce che il perimetro di applicazione dell’imposta è limitato alle clausole ed agli elementi intrinseci dell’atto presentato alla registrazione e che non è possibile indagare gli aspetti esterni, per rilevarne gli effetti ai fini dell’applicazione della giusta imposizione.
Il punto nevralgico da cui si sono sviluppate differenti opinioni interpretative sulla natura dell’art. 20 TUR, risiede nel riconoscimento, o meno, di una funzione antielusiva della disposizione (G. Corasaniti, All’indomani della consolidata giurisprudenza costituzionale sulla ragionevolezza della scelta legislativa la querelle sull’interpretazione dell’art. 20 t.u.r. può ritenersi finalmente conclusa?, in Dir. prat. trib., 2021, 3, 1382).
Inizialmente, i Giudici di Suprema Corte (Così, ex multis, Cass., 13 marzo 2014, n. 5877; Id., 15 giugno 2013, n. 15963) si erano orientati nell’attribuire natura antielusiva all’art. 20 DPR 131/1986 e, di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria poteva verificare in tale chiave le operazioni che, anche in via frazionata, consentivano di raggiungere effetti economici identici (Cass. 5 novembre 2013, n. 24739, che nel rimettere alla Corte costituzionale una questione di (il)legittimità delle disposizioni di garanzia previste nell’art. 37- bis, d.p.r. n. 600 del 1973 (vigente ratione temporis) per violazione degli artt. 3 e 53 della Cost. in ragione della disparità di trattamento rispetto ad altre disposizioni antielusive, osservava che “irrazionalmente, soltanto per la ripresa antielusiva ai sensi dell’art. 37-bis cit. è legge che le forme del preventivo contraddittorio debbano esser seguite sub poena nullitatis. Del resto, ad aumentare l’irragionevolezza della misura in parola, deve essere rilevata l’esistenza di altre norme che, nella comune interpretazione, consentono l’inopponibilità di negozi elusivi, ma senza che però vi sia un’analoga previsione di nullità per difetto di forme del contraddittorio. Tra tutte, per la sua frequenza, si rammenta il d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20”).
Numerose sentenze si sono pronunciate sulle operazioni di trasferimento aziendale, cui seguiva la cessione delle partecipazioni sociali e, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, quest’operazione avrebbe prodotto una cessione di azienda sulla base della assunta elusività delle differenti fasi contrattuali tra loro collegate e della funzione economica dell’assetto negoziale complessivo. In relazione a queste operazioni, presumendo l’elusività delle fattispecie, il Supremo Collegio ha talvolta attribuito all’articolo 20 cit. la funzione di norma generale antielusiva nell’ambito delle disposizioni dell’imposta di registro (Cfr. Cass., 23 novembre 2001, n. 14900 secondo cui “anche se non potrà prescindersi dall’interpretazione della volontà negoziale secondo i canoni generali... nella individuazione della materia imponibile dovrà darsi preminenza assoluta alla causa reale sull’assetto cartolare, con conseguente tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali. La funzione antielusiva..., sottesa alla disposizione in esame, emerge dunque con chiarezza, mentre l’insistito richiamo alla autonomia contrattuale ed alla rilevanza degli effetti giuridici dei singoli negozi (e non anche di quelli «economici», riferiti alla fattispecie globale), restando necessariamente circoscritto alla regolamentazione formale degli interessi delle parti, finirebbe per sovvertire gli enunciati criteri impositivi” e “in tema di imposta di registro, la prevalenza che l’art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986 attribuisce, ai fini dell’interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente, vincola l’interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati – anche frazionatamente – in uno o più atti, e perciò il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali. Ne consegue che una pluralità di negozi strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, vanno considerati, ai fini dell’imposta di registro, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva”. Per una decisa critica di tale approccio interpretativo si veda G. Marongiu, L’elusione nell’imposta di registro tra abuso del “diritto” e abuso del potere, cit., 1077 ss.).
Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza in esame, la norma consentirebbe di determinare l’imposta dovuta “in ragione della ‘causa reale’ dell’operazione economica complessivamente realizzata e, dunque, a prescindere dal nomen iuris (F. Russo, Avviamento e giudizio di stima nell’imposta di registro, Roma, 2016) attribuito all’atto, ovvero dagli elementi emergenti dall’assetto cartolare, dando, invece, rilevanza al presunto “intento negoziale oggettivamente unico” perseguito dalle parti, ricostruito sulla base, anche e soprattutto, di elementi extratestuali rispetto all’atto sottoposto a registrazione” (G. Corasaniti, All’indomani della consolidata giurisprudenza costituzionale sulla ragionevolezza della scelta legislativa la querelle sull’interpretazione dell’art. 20 t.u.r. può ritenersi finalmente conclusa?, cit., ibidem).
La reazione della dottrina rispetto a questo orientamento interpretativo è stata fortemente critica (fra i numerosi contributi, senza pretesa di esaustività, si vedano: G. Tabet, L’applicazione dell’art. 20 t.u. registro come norma di interpretazione e/o antielusiva, in Rass. trib., 2016, 913 ss.; V. Mastroiacovo, La nuova disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale nella prospettiva dell’imposta di registro, in Riv. not., 2016, 31 ss.; T. Tassani, Studio n. 3-2017/T, Art. 20 t.u.r. e ‘causa reale dell’operazione economica’: osservazioni sui più recenti orientamenti della Corte di cassazione; G. Corasaniti, Il dibattito sull’abuso del diritto o elusione nell’ordinamento tributario, retro, 2016, 465 ss).
Un diverso orientamento di legittimità, invece, si è incentrato sulla identità degli effetti giuridici. Quest’ultimo indirizzo, ha interpretato la disposizione ritenendo che il potere di riqualificazione fosse subordinato all’identità degli effetti giuridici tra il negozio realizzato, ancorché in via frazionata, e quello di riferimento, caratterizzato da una maggiore imposizione nell’ambito del registro (cfr. Cass., 10 giugno 2013, n. 15319, in cui è stato affermato che: “l’art. 20 esprime la precisa scelta normativa di assumere, quale oggetto del rapporto giuridico tributario inerente a dette imposte, gli atti registrati, in considerazione non della loro consistenza documentale, ma degli effetti giuridici prodotti”, annotata da D. Cané, Imposta di registro sull’apporto di beni a un fondo immobiliare seguito dalla cessione delle quote, in Giur. it., 2014, 557 ss. V., fra gli altri, G. Marongiu, L’elusione nell’imposta di registro tra abuso del ‘diritto’ e abuso del potere, cit., 1067 ss.).
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. n. 15319/2013) ha escluso la natura antielusiva della norma “proclamando, ai fini dell’applicazione delle imposte in rassegna, la preminenza del reale dato giuridico, dell’effettiva causa negoziale (“la intrinseca natura” e “gli effetti giuridici”) dell’atto sottoposto a registrazione, rispetto al relativo assetto cartolare (“il titolo o la forma apparente”). La disposizione, in combinazione con quella di cui all’art. 1 del medesimo testo di legge, DPR 131/1986, esprime la precisa scelta normativa di assumere, quale oggetto del rapporto giuridico tributario inerente a dette imposte, gli atti registrati, in considerazione, non della loro consistenza documentale, ma degli effetti giuridici prodotti” (cfr., ex multis, anche Cass., 15 ottobre 2014, n. 21770, con nota di F. Bardini – D. Stevanato – R. Lupi, Partita ancora da giocare su conferimento/cessione d’azienda nell’imposta di registro, in Dialoghi trib., 2014, 398 ss.).
Secondo quest’ultimo orientamento l’Amministrazione, può prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti, ma deve attenersi alla riqualificazione giuridica dell’atto, senza poter dare rilievo alle vicende economiche ad esso sottese o a altri elementi che siano comunque esterni all’atto registrato (G. Corasaniti, All’indomani della consolidata giurisprudenza costituzionale sulla ragionevolezza della scelta legislativa la querelle sull’interpretazione dell’art. 20 t.u.r. può ritenersi finalmente conclusa?, cit., ibidem).
Invero, l’indagine degli elementi estrinseci all’atto portato alla registrazione trova legittimazione solo nell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, e non già nell’art. 20 TUR, a cui è stata riconosciuta portata generale antiabuso anche in materia di imposta di registro per effetto dell’esplicito richiamo contenuto nell’art. 53-bis, DPR 131/1986.
La posizione oscillante del giudice di legittimità è stata oggetto d’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 158/2020, ha colmato le incertezze ed i dubbi interpretativi, poiché chiamata a pronunciarsi in tema di riqualificazione del negozio di cessione di quote societarie in cessione d’azienda. Secondo la tesi rassegnata dall’Amministrazione finanziaria e portata all’attenzione della Corte, tale operazione era consentita poiché “il divieto di far ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati contenuto nell’art. 20 avrebbe avuto il solo e limitato significato di escludere la rilevanza degli elementi ‘fuori contesto’ od ‘extra-vaganti’ (cioè privi di riferimenti all’atto da registrare o con effetti non incidenti su questi)”(G. Melis, Art. 20 del Registro, ultimo atto: tra giudici piccati e pifferi di montagna, la Consulta scrive il lieto fine, retro, 2021, 252 ss.), quindi il conferimento dell’azienda, seguito dalla cessione della partecipazione, sarebbe potuto essere tassato come una cessione dell’azienda, non essendo inibito dal nuovo art. 20.
Il Giudice delle leggi, invece, ha osservato come, il divieto posto dalla norma, di valorizzare gli elementi esterni al negozio soggetto all’imposta, introdotto dal DL 205/2017 ha conformato l’art. 20 alla natura dell’imposta di registro quale “imposta d’atto” (G. Corasaniti, L’interpretazione degli atti e l’elusione fiscale nel sistema dell’imposta di registro, cit., 975), quale legittima opzione legislativa, trattandosi di una tipica espressione di capacità contributiva.
La Consulta ha rilevato che il ricorso alla “causa reale”, tassando un negozio diverso da quello posto in essere, si sostanzierebbe in una applicazione “antielusiva” dell’art. 20, senza tuttavia riconoscere le garanzie proprie dell’art. 10-bis, L. 212/2000 ed inoltre, che le preoccupazioni dell’ottenimento di vantaggi indebiti vengono meno proprio per effetto della possibilità di applicare tale disposizione generale antielusiva. Sul punto l’Amministrazione finanziaria è stata concorde nel ritenere che la cessione indiretta d’azienda, attuata mediante il conferimento seguito dalla cessione della partecipazione, poiché si sostanzia in una legittima alternativa alla cessione diretta di azienda, posta su un piano di parità, non realizza alcun vantaggio indebito” (Risposte Interpello n. 196 del 18 giugno 2019; n. 13 del 19 gennaio 2019; n. 138 del 13 maggio 2019).
3. La vicenda esaminata dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento, origina dall’impugnazione di un avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni, con cui l’AE riqualificava un atto di cessione totalitaria di quote in cessione d’azienda.
L’Amministrazione ricalcolava l’imposta versata dai contribuenti per effetto della cessione, ad un altro sodalizio, della totalità quote della società di cui erano proprietari, per la quale avevano fatto applicazione dell’imposta in misura fissa, di cui all’art. 11 della Tariffa parte prima, allegata al DPR 131/1986.
L’Ufficio con l’atto impugnato dai contribuenti riqualificava le operazioni in quanto, “la cessione totalitaria di quote deve essere riqualificata ex art. 20 DPR 131/1986 come cessione di azienda” e richiamava l’orientamento di Suprema Corte (così, ex multis, Cass., 13 marzo 2014, n. 5877; Id., 15 giugno 2013, n. 15963) che si esprimeva sull’identità della funzione economica perseguita dai due negozi, ancorché mascherati da forme giuridiche differenti.
L’Amministrazione riteneva che, poiché la funzione economica doveva ritenersi consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un gruppo di soggetti ad un altro, l’atto di cessione tributaria di quote doveva essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro, secondo le aliquote di cui agli artt. 1 e 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986.
I ricorrenti impugnavano l’avviso di liquidazione contestando che l’Ufficio potesse operare siffatta riqualificazione, ma sia in primo che in secondo grado le Corti accoglievano la tesi dell’Amministrazione e i contribuenti ricorrevano per la cassazione della pronuncia.
In particolare, la parte privata lamenta la violazione dell’art. 20 DPR 131/1986 sotto doppio profilo.
Da un lato, deduceva la violazione della norma rationae temporis applicabile, così come modificata dall’art. 1, comma 87, L. 205/2017, perché il nuovo testo non concerne più “gli atti” presentati alla registrazione, bensì “l’atto” presentato, rendendo così incontestabile che la norma riguardi la qualificazione del singolo atto e delle clausole in esso contenute, e non di un complesso di atti. Di conseguenza l’applicazione secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, opera sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
Dall’altro i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 20 cit., perché la riqualificazione operata era comunque errata stante la diversità degli effetti e della funzione giuridica dei due negozi posti a confronto. Infatti, “con la cessione delle quote sociali, i soci si spogliano completamente di qualunque relazione con la società le cui quote sono cedute e, quindi, perdono ogni connessione con la stessa e con la loro precedente posizione di soci. Mentre, con la cessione dell’azienda ad un terzo, viceversa, i soci avrebbero mantenuto il loro status di partecipanti alla compagine sociale, rimanendo partecipi alla società stessa che avrebbe avuto nelle sue disponibilità non più l’azienda ceduta, ma le masse finanziarie rivenienti dalla cessione ed avrebbero potuto continuare a gestire la società secondo le loro scelte strategiche ed imprenditoriali” (Cass., 7470/2024).
La Corte dopo aver ripercorso gli orientamenti giurisprudenziali, normativi e dottrinali susseguitisi che hanno interessato l’art. 20 del TUR, ha accolto il ricorso dei contribuenti perché ritenuto fondato.
La Suprema Corte in continuità con il recente orientamento della Consulta, il cui primo precedente è costituito dalla pronuncia n. 158/2020 seguita dalla sentenza n. 39/2021, ribadendo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ha affermato che l’intervento legislativo (art. 1, comma 87, L. 205/2017), ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione ed agli elementi da questo desumibili. Il nuovo assetto è stato oggetto di ulteriore intervento con L. 145/2018, art. 1 comma 1084, col quale è stato stabilito che «l’art. 1, comma 87, L. 205/2017, costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, DPR 131/1986».
La Cassazione ha ricordato come, la Corte costituzionale (sentenza n. 158/2020), investita con ordinanza n. 23549/2019 del giudice di legittimità, ha ritenuto non fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in quanto l’interpretazione fornita in precedenza dalla Cassazione (così, ex multis, Cass., 13 marzo 2014, n. 5877; Id., 15 giugno 2013, n. 15963) «non è l’unica costituzionalmente orientata, essendo compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse di ‘atto presentato alla registrazione’ e di ‘effetti giuridici’ in relazione alle quali considerare la capacità contributiva espressa».
Per di più, secondo Suprema Corte, la scelta del legislatore del 2017 di escludere ogni rilevanza agli elementi extratestuali, deve ritenersi non arbitraria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di ‘imposta d’atto’, sia con la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici degli atti imponibili. Inoltre, osserva ancora la Corte, la tesi dell’interpretazione dell’atto incentrata sulla nozione di causa reale non appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell’ordinamento dell’art. 10-bis L. 212/2000, poiché «consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale».
La Corte di Cassazione investita della controversia ha ricordato come le riforme dell’art. 20 DPR 131/1986 non hanno intaccato il principio legislativo cardine dell’imposizione di registro, costituito dalla prevalenza della sostanza sulla forma, osservando che la prevalenza sostanziale dei presupposti dell’imposizione, rispetto al titolo o alla forma apparente dell’atto, può e deve essere fatta valere dall’Amministrazione, sia pure entro i limiti imposti all’attività ermeneutica dell’art. 20 novellato, cioè “per intrinseco” (Cass., del 22.06.2022, n. 20073; Cass. 25601/2021).
Dello stesso avviso è la Corte con la pronuncia n. 10688/2021, con la quale ha altresì fatto notare come «l’accesso ad elementi negoziali o comportamenti estrinseci è invece consentito nella diversa ottica (estranea all’art. 20) dell’emersione di un abuso del diritto ed elusione fiscale, nel qual caso – però – l’Amministrazione finanziaria (i cui poteri accertativi in tema di imposta di registro ed ipo-catastale sono stati equiparati a quelli propri dell’imposizione sul reddito ex art. 53-bis DPR 131/1986 novellato nel 2017) deve osservare il contraddittorio preventivo, il procedimento e le garanzie tutte di cui all’art. 10-bis L. 212/2000».
Secondo la Corte, dunque, l’attenzione dell’interprete muove dalla polarizzazione di intrinseco-estrinseco, dovendosi valutare quali siano gli elementi da considerare interni all’atto presentato e quali siano invece quelli esterni e, l’opera di qualificazione per intrinseco, deve essere finalizzata all’individuazione del regime di imposizione applicabile tenuto conto sia della sua intrinseca natura, sia degli effetti giuridici, sia della natura d’imposta d’atto dell’imposta di registro.
Il Giudice di legittimità ha ancora osservato che il giudice di merito, cui spetta di vagliare la corretta interpretazione dei negozi giuridici, avrebbe dovuto analizzare le ragioni dell’accertamento dell’Ufficio, escludendo ovvero affermando la decisività di talune pattuizioni, laddove ritenute in grado di snaturare l’essenza del tipo contrattuale adottato dalle parti. Non si deve, dunque, ricercare un presunto effetto economico dell’atto, atteso che l’Ufficio non indica nell’atto impugnato quali sarebbero gli elementi del regolamento negoziale adottato dalle parti che ne avrebbero mutato la sostanza, facendone scaturire effetti giuridici differenti, equivalenti a quelli del trasferimento d’azienda. Da un punto di vista economico si può astrattamente ipotizzare che la situazione di chi cede l’azienda sia assimilabile a quella di chi cede l’intera partecipazione societaria, ciò nondimeno, non si può non riconoscere che, dal punto di vista giuridico, le situazioni sono assolutamente diverse.
Secondo Suprema Corte, l’A.E. in fase contenziosa non ha svolto argomentazioni convincenti circa l’effettiva volontà delle parti di incidere, oggettivamente, sugli effetti tipici del negozio prescelto (cessione di partecipazioni societarie).
La Cassazione accoglie il ricorso osservando che «la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sia sotto il profilo de regime di responsabilità dei debiti che della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci dell’atto soggetto a registrazione da cui infierire una diversa volontà delle parti».
4. Pare che l’intervento della Corte Costituzionale sulla impossibilità di riqualificare il negozio di cessione di quote in cessione d’azienda, alla stregua di criteri economici, abbia messo un punto all’annosa questione formatasi intorno dell’art. 20 DPR 131/1986 quale norma di interpretazione degli atti.
È su questa scia che si muove l’orientamento della Cassazione qui annotato, con la quale è stato ricordato che l’art. 20 cit. non è norma antielusiva e che tale funzione è invece esercitata con il presidio dell’art. 10-bis L. 212/2000, anche nell’ambito del registro.
L’orientamento rassegnato appare condivisibile in quanto riconosce all’art. 10-bis L. 212/2000 portata generale antiabuso, applicabile anche all’imposta di registro.
Di fatti, l’art. 20 cit., pur non potendo assurgere a strumento in grado di risolvere le discrepanze tra gli effetti negoziali e sostanziali dell’atto presentato alla registrazione, legittima l’amministrazione finanziaria ad operare un controllo sull’atto-documento nell’ipotesi in cui il nomen iuris appaia difforme dal reale contenuto ed, il richiamo effettuato dall’art. 53-bis DPR 131/1986 all’art. 10-bis L. 212/2000, per effetto della riforma di cui al D.L. 205/2017, consente una riqualificazione dell’operazione nel suo complesso (Cfr. M. Esposito, Regime di efficacia della legge a partire dall’art. 20 TUR: riflessioni di un costituzionalista, cit., 251, nt. 14, secondo cui il termine di riqualificazione “denota un’operazione diversa da quella di interpretazione, trattandosi “della effettuazione di una sostituzione del presupposto ‘fattuale’ o oggettivo di applicazione delle norme giuridiche rispetto a quello che emergerebbe dall’atto cui ci si riferisce”. In questa visuale, la riqualificazione non va ricondotta “ad una presunta prevalenza, neppure funzionale, dell’interesse fiscale rispetto a quelli espressi in atti di autonomia privata, dovendo anche il primo, come ogni altro interesse di diretta rilevanza costituzionale, coordinarsi sistematicamente con quelli facenti capo ad altri soggetti”.
Ne consegue, “la necessità che la funzione di riqualificazione sia esercitata nel contraddittorio con le parti private, pari in dignità rispetto a quella pubblica”), anche avvalendosi di atti collegati o elementi extratestuali, solo, però, qualora siano configurabili ipotesi di abuso del diritto, ovvero operazioni prive di sostanza economica volte a realizzare essenzialmente indebiti vantaggi tributari, previa applicazione delle garanzie procedimentali.
Infatti, ai sensi dell’art. 10-bis, L. 212/2000, le operazioni devono realizzare “essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”, intendendosi per tali “i benefici, anche non immediati realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario” (comma 2, lett. b).
Sotto questo profilo è stata mantenuta la logica della frode alla legge tributaria posta già alla base dell’abrogato art. 37-bis DPR 600/1973, dettato in materia di imposte dirette, esplicitando che il vantaggio fiscale deve essere “indebito”.
Nel vigente sistema ordinamentale, dunque, l’art. 10.bis L. 212/2000, assurge a clausola generale in materia di abuso del diritto, tanto in relazione agli aspetti sostanziali quanto per quelli procedimentali, applicabile a tutte le prestazioni tributarie ivi compresa l’imposta di registro.
Il richiamo all’art. 10-bis ha il pregio di garantire, diversamente di quanto accadeva nelle riqualificazioni operate ex art. 20 TUR, il diritto alla difesa del contribuente con l’instaurazione di una fase di contraddittorio, affinché siano scongiurati gli accertamenti unilateralmente orientati alla contestazione delle condotte elusive.