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Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

08/12/2024 - Professionisti dell’immagine: dal testimonial all’influencer. Profili fiscali

argomento: IRPEF - Legislazione e prassi

L’articolo affronta il tema dell’individuazione delle figure professionali del mondo social. Partendo dalla figura del testimonial fino ad arrivare agli odierni content creator per poter individuare a quali categorie di reddito poter attribuire le entrate di questi soggetti.   Lo scritto, rivisto ed aggiornato, è la rielaborazione della relazione tenuta al Convegno "#Besocial. Profili e problemi giuridici delle nuove professioni sul web” organizzato, il 23 novembre 2023, dall’Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza. In corso di pubblicazione sui Quaderni della Fondazione Brodolini

PAROLE CHIAVE: digital economy - testimonial - content creator


di Sandro Censi

1. Il titolo del mio intervento, professionisti dell’immagine dal testimonial all’influencer, denota già un indubbio collegamento tra questi due operatori del mondo dei media e dei social. È evidente che ciò che collega questi soggetti (testimonial, influencer e tutti gli altri attori del mondo social) è, come espressamente detto, il fatto di essere professionisti dell’immagine. O meglio il fatto che l’immagine (e la notorietà) siano utilizzati da loro come un elemento patrimoniale capace di produrre reddito (Sul punto si veda, tra gli altri, Pennesi L., “Natura giuridica e allocazione territoriale dei redditi tratti dallo sfruttamento dell’immagine personale: note critiche e considerazioni di sistema”, in Riv. dir. trib. int., n. 3/2022, 119). Stiamo assistendo alla patrimonializzazione (o se vogliamo dirlo all’inglese alla commodification, dal termine inglese commodity) di un bene/diritto immateriale (il c.d. processo di commodification è quello concernente la riduzione di pressoché ogni bene a commodity suscettibile di scambio e più in generale di mercificazione.

È ormai indubbia la liceità, almeno entro certi limiti, di negozi dispositivi inter vivos diretti a utilizzare commercialmente aspetti della propria personalità). Si avrà quindi un patrimonio/immagine che genererà un reddito o meglio si avrà l’utilizzo dell’immagine/patrimonio per generare un reddito. La stessa Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 255/E/ 2009, già affermava che “l’immagine costituisce un bene in senso giuridico ed economico, suscettibile di sfruttamento”. Per inciso mi limito a ricordare che si tratterà sempre di sfruttamento economico del diritto all’immagine e non potrà mai esserci, come talvolta impropriamente si sente dire, la vera e propria cessione del diritto di immagine poiché, come tutti sappiamo, quest’ultimo va inquadrato tra i diritti della personalità fondamentali, essenziali, innati e che, soprattutto, non possono essere oggetto di cessione.

Il fatto però che, sempre il titolo dell’intervento, individui una sorta di transizione, dal testimonial all’influencer, ci impone di verificare se davvero vi sia stata una trasformazione dell’attività che questi due soggetti esercitano pur continuando ad avere, quale tratto comune, l’utilizzo dell’immagine.

 

2. Iniziamo questa indagine partendo, dunque, da quella che, per anni, è stata la figura classica del testimonial e dall’esame della sua attività. Chi è il testimonial? Secondo l’interpello 700/2021 i testimonials sono celebrities che effettuano sessioni di photo shooting nelle quali la loro immagine o testimonianza è associata a un marchio o a un prodotto per rafforzarne la credibilità. In sostanza potremmo ben dire che esercitano una attività di sponsorizzazione. L’accordo di sponsorizzazione, pur essendo un contratto atipico, ha oramai raggiunto una sua standardizzazione come contratto con il quale un soggetto si obbliga a veicolare il messaggio di un’azienda tramite l’abbinamento della propria immagine a nomi, marchi, simboli dello sponsor, oppure si obbliga ad utilizzare un determinato prodotto realizzato dallo sponsor nella sua attività professionale (Magliaro A., Censi, S., Qualificazione del reddito degli influencer: costituisce ancora sfruttamento del diritto d’immagine? in Il fisco n. 6/2024, 537).

Insieme alla Collega Magliaro abbiamo cominciato ad occuparci di questa materia negli anni 90 quando non esisteva certamente l’attività dell’influencer, soprattutto non l’attività dell’influencer social come arriveremo poi a definirlo. In quegli anni lo schema dei contratti che avevamo modo di esaminare era sempre piuttosto omogeneo e si differenziava da un lato con riferimento al soggetto a favore del quale l’attività di sponsorizzazione o di pubblicità veniva effettuata e dall’altro in base alla attività esercitata dal personaggio famoso e che appunto l’aveva reso noto. Chi svolgeva la funzione di testimonial era, infatti, un soggetto già famoso per attività prestate in ambito sportivo, dello spettacolo o delle arti in genere. Egli metteva la sua fama, la sua notorietà a disposizione di un soggetto terzo attraverso l’utilizzo della propria immagine. Come detto ciò che poteva variare era, ad esempio il rapporto dello sponsee con il soggetto sponsorizzato.

Sostanzialmente avevamo due possibili ipotesi. Nella prima l’accordo per l’utilizzo dell’immagine veniva stipulato dal testimonial con il suo datore di lavoro all’interno di un rapporto di lavoro dipendente. Questo era il classico caso degli sportivi, in particolare degli sportivi professionisti, che sia ai sensi della precedente legge sullo sport (Legge n. 91/81) sia ai sensi della normativa della riforma, erano e sono inquadrati nell’ambito del lavoro dipendente. In sostanza, parlando di quello che può essere indicato come leading case, e quindi quello di un calciatore o di un giocatore di basket della massima serie, a fianco del contratto per le prestazioni sportive con la squadra di appartenenza poteva, e può tutt’oggi, essere stipulato un contratto in cui l’atleta si impegna ad effettuare attività che coinvolgano l’utilizzo della propria immagine. Per inciso ricordo che stiamo parlando di qualcosa di diverso delle attività promo-pubblicitarie ricomprese nel contratto per le prestazioni sportive e cioè quelle previste dall’allora art. 4 della Legge n. 91/81 che riguardano le cd. immagini collettive della squadra e con i colori e simboli della squadra di appartenenza (sul punto si veda Carinci A., Lo sfruttamento del diritto di immagine: un percorso tortuoso ancora tutto da costruire, in Riv. dir. fin. sc. fin., n. 2/2022, 31).

L’altra possibile ipotesi era quella in cui il testimonial stipulava un accordo ad hoc con un diverso soggetto un brand commerciale sempre per una attività di pubblicità, sponsorizzazione eccetera. Con un soggetto che quindi non era il suo datore di lavoro, con cui non esisteva un rapporto di lavoro dipendente.

 

3. Posto che l’ordinamento tributario non prevedeva (e direi tutt’oggi non prevede) una regolamentazione di diritto positivo di tali fattispecie che indicasse il regime positivo da applicare ai proventi che il testimonial riceveva occorreva procedere, in qualità di interprete della normativa e professionista incaricato, a rinvenire la soluzione al problema della tassabilità o meno di tali redditi ed alla loro qualificazione sulla base dei principi generali del sistema.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, in verità, la soluzione era alquanto semplice. In quel caso, infatti, la somma percepita dal testimonial deve essere qualificata come reddito di lavoro dipendente a seguito dell’applicazione del principio di onnicomprensività di cui all’art. 51 T.U.I.R. secondo cui “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Per quanto riguarda invece la seconda ipotesi, il contratto stipulato con un soggetto che non era il proprio datore di lavoro, avevamo optato per una qualificazione del reddito, nell’ipotesi in cui l’attività di sponsorizzazione non fosse stata, come in effetti non era, un’attività prevalente, abituale ed esercitata con caratteri di professionalità, per la classificazione quale redditi diversi. In particolare si tratterà di redditi diversi ex art. 67 T.U.I.R all’interno della lettera l) e dunque “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” (chi scrive, già nel lontano 2010, sosteneva che gli sportivi che cedono il diritto allo sfruttamento dell’immagine ricevono un corrispettivo che deve essere qualificato come reddito diverso di cui all’art. 67, lett. l), T.U.I.R. Tali soggetti, infatti, “esercitano quale attività principale quella sportiva ed è questa attività che deve considerarsi quella avente i requisiti di abitualità e professionalità”; cfr. Magliaro A. – Censi S, Dubbi sulla tassazione dei redditi da sfruttamento d’immagine dei calciatori professionisti, in Corr. trib., 2010, 3993)

Occorre qui forse dare una idea anche se schematica della struttura dei contratti che venivano sottoscritti e che, dal punto di vista delle obbligazioni assunte dal testimonial, contenevano comunque due elementi il “facere” e il “pati” (Magliaro A., Censi, S., Qualificazione del reddito degli influencer: costituisce ancora sfruttamento del diritto d’immagine?, in il fisco n. 6/2024,536. In senso adesivo, cfr. anche Ferranti G., La cessione della clientela e degli altri elementi materiali da parte dei professionisti, in Corr. Trib., 2011, pag. 105; Carinci A., Profili fiscali dello sfruttamento del diritto di immagine degli sportivi, in AA.VV., Lo sport e il Fisco, in I venerdì di diritto e pratica tributaria, pag. 25; Id., Profili fiscali dello sfruttamento del diritto all’immagine degli sportivi, in Riv. trim. dir. trib., n. 2/2016, pag. 299; Della Carità A. – Palmitessa A., La territorialità dei compensi da sfruttamento economico del diritto all’immagine, in Il fisco, n. 21/2019, pag. 2030; Id., Presupposto di extraterritorialità sui compensi pagati dalle maison italiane per lo sfruttamento dei diritti di immagine, in Fiscalità & Commercio internazionale, n. 3/2022, 5; Saccardo N. – Frisoli L. – Castellano P., La tassazione dei calciatori non residenti: i redditi dallo sfruttamento economico dell’immagine, in Benazzi A. –Saccardo N. [a cura di], La tassazione dei calciatori in Italia e all’estero, IPSOA, 2011, 117 ss.; Saporito G. – Lupi R., Contratti di immagine e canalizzazione della ricchezza ai fini tributari, in Dial. tributari, 2014, 255 ss.; Id., Cessione dell’immagine artistica tra ‘tax planning’ ed evasione tributaria, ivi, 2015, 305).

Ed invero la classica struttura contrattuale che disciplinava l’attività del testimonial prevedeva normalmente almeno due obbligazioni principali all’interno del contratto e, spesso, tali due obbligazioni venivano trasfuse in due diversi contratti:

  • un primo contratto che lo impegnava a girare degli spot o a effettuare degli shooting Era quell’attività di pochi giorni (a volte anche poche ore) che solitamente veniva individuata come “facere” e veniva ricompresa nell’ambito di un’attività etero organizzata qualificata redditualmente come collaborazione coordinata e continuativa;
  • un secondo contratto era quello che invece prevedeva la possibilità, per lo sponsor, di utilizzare le immagini ottenute dal facere ed il compenso che per questo veniva erogato al testimonial veniva annoverato, come detto in precedenza, tra i redditi diversi (fare, non fare e permettere).

Questo, giova ripeterlo, sempre che l’attività non fosso prestata dal testimonial a favore del proprio datore di lavoro, ricadendo, altrimenti, nel sopradetto principio di onnicomprensività del lavoro dipendente.

Ad onore del vero deve essere ricordato che, secondo una parte della dottrina, pur autorevole, il reddito derivante dall’accordo di lasciar utilizzare la propria immagine (al di fuori del rapporto di lavoro dipendente) non deve rientrare nell’ambito dei redditi diversi bensì all’interno dell’art. 53, comma 2, lett. b) del T.U.I.R. e cioè quali redditi “derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore (…) di opere dell’ingegno” (Bizioli G., Qualificazione e localizzazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d’immagine, in Corr. trib., 2020, 400). In realtà questa soluzione, basata soprattutto su una prospettiva di qualificazione che traeva spunto dal modello di Convenzione Ocse e dal suo commentario, non ci aveva mai convinto appieno e addirittura era stata da noi criticata in alcuni scritti.

 

4. Questa è la situazione come poteva essere delineata fino all’arrivo sulla scena degli influencer e, in particolare, delle loro attività sui social.

Come vedremo, a seguito della nascita di tali nuove figure, alcune definizioni e alcuni approdi potrebbero/dovrebbero essere rivisti. In via di prima approssimazione potremmo sostenere che l’influencer non sia altro che la versione moderna del classico testimonial. Occorrerà dunque analizzare quali sono questi elementi di modernità e se essi, in qualche modo, possono influenzare, anche, la determinazione del reddito che l’influencer riceve rispetto al classico testimonial.

Il primo elemento a cui prestare attenzione è relativo alla eventuale presenza, a fianco della attività di influencer, di una attività sportivo, artistica eccetera, una attività che è quella che gli ha dato la fama. Potremo pertanto avere un attore, un cantante, uno sportivo famosi che, oltre alle citate attività principali, esercitano anche quella di influencer. La maggior parte delle volte, però, l’influencer non ha o non aveva una attività prevalente o principale che gli ha dato la fama ma assistiamo ad una sorta di inversione del processo che, in passato, portava il personaggio noto ad apparire. Oggi, invece, sempre più spesso, l’influencer diventa noto perché appare. In sostanza l’apparizione costante genera notorietà (valutata in base al numero dei follower) e tale notorietà genera ricchezza. Quindi l’attività commerciale di sponsorizzazione coinvolge, in una spirale senza fine, persone famose perché seguite e seguite perché famose. Si prescinde sempre di più, per raggiungere la notorietà, dall’esercizio di una attività pregressa o contemporanea genericamente sportiva o artistica. L’attività sui social, e questa è la prima distinzione che dobbiamo andare a registrare tra influencer e testimonial, ha creato una nuova nozione di fama svincolata dall’esercizio di una professione principale (Cfr. Salonia R., Monteleone I. A., Influencer: nuova categoria professionale, in Diritto & Pratica del Lavoro, 7/2022, p. 381; Martellotta A., Babolin F., Influencer, content creator e affini: quando stare attenti all’IVA tra un post e l’altro, in Fiscalità & Commercio Internazionale, 11/2023, 43).

 

5. Un'altra importante differenziazione tra il testimonial e l’influencer, che merita di essere sottolineata, è basata sulla struttura del contratto, o meglio dei contratti, e sulle obbligazioni in esse contenute che, a loro volta, possono indurre a diverse qualificazioni reddituali.

È indubbio che nella attività dell’influencer oggi viene sicuramente dato un maggior rilievo a quello che avevamo definito come facere, con una serie di impegni spesso giornalieri per l’influencer che deve, quotidianamente o comunque in maniera molto frequente, postare dei contenuti sul web. Non mi dilungherò molto su questo tema posto che sarà analisi della successiva relazione del Dottor Trettel ma, sicuramente, questa maggior attività questo maggior facere sia in termini quantitativi che temporali potrebbe portare ad una riqualificazione dell’attività esercitata e a far dubitare dell’assenza di abitualità nonché a rivedere le modalità con cui determinare il luogo in cui le attività devono considerarsi svolte. Ciò che a nostro parere è però indubbio è che, se qualche incertezza poteva sorgere in relazione alla “vecchia” attività di testimonial sul fatto il compenso percepito potesse essere qualificato come sfruttamento del diritto d’autore, con le nuove attività degli influencer tale inquadramento non può più essere accolto. Infatti, come noto, lo sfruttamento commerciale dell’opera dell’ingegno si articola in due precisi e distinti momenti: il momento del facere che corrisponde alla materiale esecuzione dell’opera o dell’attività e il successivo momento di utilizzazione della stessa sul mercato. Se questo poteva essere ipotizzato con riferimento alla figura del testimonial così non può dirsi oggi per l’influencer perché per l’attività esercitata da quest’ultimo i due momenti finiscono per coincidere. Normalmente il “contenuto creativo” è creato e reso immediatamente disponibile sui social, sulle piattaforme digitali. In particolare il pati, l’obbligazione assunta di lasciar utilizzare il risultato della creazione del facere, non si ha più in un momento successivo poiché l’influencer posta egli stesso sul canale social il contenuto creativo. Quindi aumenta la parte di facere come impegno quantitativo, viene svolta la maggior parte delle volte in prima persona e praticamente sparisce il pati posto che il soggetto che ha diritto allo sfruttamento economico della propria immagine divulga egli stesso il contenuto creato dal facere e spesso proprio nel contemporaneo momento in cui lo crea.

Ma anche la differente ipotesi di cui eravamo e siamo fautori e cioè della qualificazione del compenso percepito come reddito diverso, probabilmente non può più attagliarsi alla nuova figura del testimonial influencer proprio per questa aumentata quantità del facere in prima persona. Come sappiamo, e come abbiamo ricordato, si può avere un reddito classificato come diverso solo se questo non possa essere annoverato nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente o nell’ambito dei redditi da lavoro autonomo. Tale ultima fattispecie, quella del lavoro autonomo, era stata da noi esclusa nel passato poiché, come detto, quasi sempre il testimonial esercitava in modo prevalente, abituale e professionale, un’altra attività (sportiva, di spettacolo eccetera). Inoltre l’attività di sponsorizzazione, intesa come facere, era un’attività che si risolveva in un brevissimo spazio temporale di ore o al massimo giorni. Oggi, invece, per l’influencer, quella dell’utilizzo dell’immagine è sicuramente l’attività prevalente ed è svolta con professionalità dall’influencer “puro” da quello cioè che svolge solo tale attività. Ma anche nel caso di soggetto che sia famoso per altra attività, magari quella sportiva, l’impegno richiesto e profuso sui social è tale che difficilmente si potrà dire (ed è quello che ad esempio è stato fatto nella sentenza Ronaldo) che non si tratti di attività di lavoro autonomo, di esercizio in forma abituale di un’arte o professione (si v. Di Tanna M. L. – Greco D. –Ferrari G. L., Aspetti legali e fiscali dell’influencer marketing, Rimini, 2023, 75 ss.).

Ed invero tale qualificazione della categoria reddituale quale reddito da lavoro autonomo è quella confermata dai Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nella citata sentenza relativa al caso Ronaldo (CGT di secondo grado di Torino, 15 maggio 2023, n. 219) secondo cui “l’esercizio abituale e professionale della gestione di quell’immagine rende evidente la qualificabilità del reddito che ne consegue come proveniente da un’attività di lavoro autonomo, a norma dell’art. 53, comma 1, T.U.I.R.” Sempre secondo i medesimi giudici “Ciò che infatti emerge prepotentemente, in fenomeni del tipo di cui ci si occupa in questa sede, è il fatto che l’immagine del personaggio famoso finisce per costituire di per sé un valore, la cui promozione rappresenta essa stessa un’attività professionale (avente natura di lavoro autonomo) produttiva di reddito”.

 

6. Ciò detto proviamo, in conclusione, a delineare quale potrebbe essere, oggi, la fiscalità dell’influencer anche, e soprattutto, in una prospettiva dinamica di una evoluzione della sua attività.

Per raggiungere tale obiettivo vi inviterei ad immaginare la nascita e l’evoluzione di un “operatore” social in quelle modalità che quasi sempre si riscontrano nella realtà.

Posto che, come abbiamo detto, sempre più l’influencer-social non è famoso per altre attività artistiche o sportive è probabile che, all’inizio, egli non abbia un livello di follower tale da attirare l’interesse di uno sponsor per cui non vi sarà alcuna fonte di reddito e non ci dovremo dunque interessare della sua fiscalità.

Nel momento in cui, invece, i follower aumentano ci potrà essere l’interesse di uno o più sponsor che, magari, forniranno dei prodotti da testare in maniera gratuita o magari ripagheranno l’influencer con copie omaggio dei prodotti o con piccole somme. Avremmo qui le prime manifestazioni reddituali sicuramente occasionali e di modico valore che potrebbero assumere rilevanza ai fini reddituali (lavoro autonomo occasionale o fare, non fare, permettere) ma che non avranno rilievo ai fini Iva posto che non si avrà ancora una attività che può definirsi abituale e professionale tale da imporre l’apertura di una partita iva.

Successivamente il numero dei followers potrebbe aumentare e, conseguentemente, aumenterebbe il numero degli sponsor, il numero delle attività retribuite e, anche, l’ammontare delle retribuzioni. Ci sarà allora un momento in cui il reddito non potrà più dirsi occasionale e l’attività diventerà abituale e professionale. In questo caso si avrà una importante conseguenza dal punto di vista delle imposte sui redditi poiché il reddito percepito si tramuterà, da occasionale, in vero e proprio reddito da lavoro autonomo. Ma, ancor prima, si avrà una conseguenza ben più importante dal punto di vista Iva posto che l’attività che, come detto, è diventata abituale e professionale, imporrà l’apertura di una partita Iva e l’obbligo di osservare tutti gli adempimenti conseguenti. Per inciso vi ricordo che, al momento, non esiste ancora una classificazione Ateco che possa dirsi specifica per l’attività degli influencer. Il consiglio è quindi quello di utilizzare un codice attività legato alla promozione di spazi pubblicitari in internet. I codici attività da utilizzare possono essere, alternativamente, i seguenti (cfr. Salonia R., Monteleone I. A., Influencer: nuova categoria professionale, cit., p. 385; Martellotta A., Babolin F., Influencer, content creator e affini: quando stare attenti all’IVA tra un post e l’altro, cit., 45):

CODICE ATTIVITA’ DESCRIZIONE

73.11.02        “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”

74.90.99        “Altre attività professionali n.c.a.” (non classificato altrove)

 

Infine, l’attività potrebbe crescere al punto tale da imporre un’organizzazione d’impresa (mezzi e persone) e, conseguentemente trasformare il reddito da lavoro autonomo a reddito d’impresa art. 55, comma 2, lett. a) T.U.I.R. (ma di questo e cioè dell’incidenza dell’organizzazione credo si occuperà il Professor Ficari) (cfr. Scarioni P., Martino A. F., Cassoni M., E-sport, gamer e influencer. La fiscalità dei redditi conseguiti dai creatori di contenuti digitali, in Scarioni P., Angelucci A., Martino A. F. (a cura di), La tassazione degli sportivi, Milano, 2023, 175-176).

 

Si tratterà quindi di comprendere in quale momento l’attività sia più occasionale ma diventi abituale e soprattutto professionale. Come sappiamo questa è un’annosa questione che da un punto di vista contributivo-previdenziale viene risolta con facilità posto che ci sono degli indici economici (il superamento dei 5.000 euro di compensi) e temporali (il superamento dei 30 giorni) che individuano l’attività come non più occasionale. Ciò non avviene in ambito tributario ove i contorni dell’abitualità e professionalità non sono oggettivamente determinati. Una ipotesi potrebbe essere quella di fare riferimento al numero dei follower posto che, nella maggior parte dei casi, la crescita degli sponsor e la complessità dell’organizzazione è direttamente proporzionale all’aumento del numero dei follower stessi.

Un’ultima annotazione deve essere effettuata relativamente alle modalità con cui si estrinseca, praticamente, l’attività di “sponsorizzazione” sui social da parte degli influencer. Occorrerà, ai fini qualificatori, esaminare attentamente la natura e le obbligazioni degli accordi contrattuali che gli stessi stipulano con i brand.

A mero titolo di esempio l’influencer:

  • può ricevere un compenso predeterminato per l’attività promo-pubblicitaria svolta sui social;
  • può accettare, dietro compenso, di inserire sulle proprie pagine social un banner pubblicitario che rinvia al sito web del brand;
  • può ricevere un compenso percentuale collegato alle vendite promosse sulla propria pagina social.

Proprio tale ultima fattispecie è una di quelle esaminate dalla Sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2615/2024, che ha riconosciuto la natura di rapporto di agenzia in quello stipulato tra l’influencer ed il brand.

Analizzando il contratto stipulato tra le parti i giudici hanno dato rilievo al fatto che, nello stesso, si prevedeva che l’oggetto del contratto fosse “non la mera propaganda (del prodotto n.d.r.) ma quello di vendere i prodotti promossi direttamente ai followers di quell’influencer, tanto che il followers in sede di acquisto deve inserire il codice di sconto personalizzato associato all’influencer, raggiungibile unicamente attraverso le pagine social dell’influencer, pertanto ogni volta che un acquisto viene effettuato attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come direttamente procurato dall’influencer”.

Pertanto, secondo il Tribunale di Roma, le modalità peculiari di svolgimento dell’attività esaminata qualificano la stessa come di agenzia (con l’assoggettamento ai relativi contributi previdenziali previsti per tale fattispecie).

Anche nell’ipotesi in cui l’attività dell’influencer non avesse i requisiti di stabilità che connotano il rapporto di agenzia la differenza vi sarebbe a livello contributivo (non essendo obbligatoria l’iscrizione all’Enasarco ed il pagamento dei relativi contributivi) ma non a livello tributario. Ed invero il compenso pagato dal brand all’influencer costituirebbe remunerazione per attività di procacciamento di affari sulla quale andrebbe operata la medesima ritenuta a titolo di acconto ex art. 25 bis del D.P.R. n. 600/1973. Il reddito percepito, inoltre, sarebbe comunque classificabile come reddito di impresa (v., da ultimo, Cass., 20 maggio 2024, n. 13893) poiché il procacciamento di affari è da ricomprendere tra le attività ausiliari a quelle industriali di cui all’art. 2195, comma 1, Codice civile ed andrebbe ricompreso all’interno dell’art. 55, comma 1 del T.U.I.R.