argomento: Attuazione del tributo - Legislazione e prassi
La dichiarazione precompilata è stata introdotta da dieci anni nell’Ordinamento italiano e le recenti modifiche della relativa disciplina suggeriscono una panoramica inquadrabile secondo una tripartizione tra semplificazione/accordo/automatismo all’interno della quale l’intervento del soggetto passivo è sempre più circoscritto: le brevi osservazioni che seguono vogliono dare degli spunti di riflessione sulla precompilata ispirata alla compliance, in alternativa all’autonoma presentazione della dichiarazione dei redditi, e sulla ipotesi di una futura “precompilata automatica” che nella sostanza condurrebbe ad un ritorno del ruolo ante “riforma Vanoni” del 1951.
PAROLE CHIAVE: dichiarazione tributaria - compilance
di Paolo Barabino
1. A dieci anni dall’introduzione della dichiarazione precompilata nell’Ordinamento italiano le recenti novità suggeriscono alcune riflessioni sulla prospettiva che tale istituto può assumere grazie all’uso delle nuove tecnologie (tra cui anche dell’intelligenza artificiale) e nell’ipotesi che possa essere interpretata quale forma di “accordo” tra l’amministrazione finanzia e il contribuente.
L’attenzione del legislatore in questi ultimi anni suggerisce un inquadramento della fattispecie che pone degli interrogativi sul destino della dichiarazione stessa e sulla sua funzione in relazione ai principi dell’obbligazione tributaria: una disciplina rinnovata che amplia i suoi confini ma che a ben vedere ripercorre il solco già tracciato dal recente passato con riferimento alla dichiarazione unificata (modello Unico) e che potrebbe accompagnare ulteriormente verso il ritorno di un passato, in chiave moderna, antecedente alla funzione della dichiarazione tributaria della “riforma Vanoni” del 1951 (la dichiarazione tributaria rappresenta un tema classico di parte generale del diritto tributario ed è stato trattato da molteplici massimi esponenti, tra i quali, senza pretesa di esaustività, E. VANONI, La dichiarazione tributaria e la sua irretrattabilità, in Opere giuridiche, I, Milano, 1961, p. 299 e ss.; C. MAGNANI, La dichiarazione annuale dei redditi, Padova, 1974; BATTISTONI FERRARA, La dichiarazione nel sistema dell’accertamento tributario, Pisa, 1978; S. SAMMARTINO, La dichiarazione di imposta, in AA. VV., Trattato di diritto tributario, III, a cura di A. AMATUCCI, Padova, 1994, p. 27 e ss.; P. RUSSO, Natura ed effetti giuridici della dichiarazione tributaria, in Riv. dir. fin., 1996, I, p. 231 e ss.; N. D’AMATI, Struttura e funzione della dichiarazione tributaria, in Dir. prat. trib., n. 3/2003, p. 10417 e ss.; P. COPPOLA, La dichiarazione tributaria e la sua rettificabilità, Padova, 2005; M. NUSSI, La dichiarazione tributaria, Torino, 2008; P. BORIA, La dichiarazione tributaria, in AA.VV., Diritto tributario, a cura di A. FANTOZZI, Torino, 2012).
2. Per una collocazione sistematica della precompilata si osserva un’opera di semplificazione applicata dall’Agenzia delle Entrate, predisponendo una bozza di dichiarazione sulla base dei dati in suo possesso, che agevola il contribuente nell’adempimento dei propri oneri dichiarativi, riducendo il rischio di errori e omissioni. Il contribuente, a sua volta, è tenuto a esercitare il proprio diritto di controllo sui dati precompilati, integrandoli o modificandoli ove necessario, in un’ottica di collaborazione e leale adempimento.
Il principio di auto-imposizione, radicato sin dall’art. 1 DPR 600/1973, conserva anche nella disciplina della dichiarazione precompilata uno strumento coerente in ragione dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, tuttavia laddove l’evoluzione delle procedure informatizzate e automatizzate consentano una piena predeterminazione della dichiarazione da parte dell’amministrazione finanziaria si configurerebbe una tendenza che renderebbe sempre più marginale l’intervento del soggetto passivo svuotando, in maniera graduata, il principio dell’auto-tassazione (Si svuota in tal modo la tesi che privilegia la natura negoziale della dichiarazione, atto di volontà - cfr. D’AMATI, La dichiarazione tributaria e la crisi del negozio giuridico, in Dir. prat. trib., 1977, p. 481 e ss.; Battistoni Ferrara, La dichiarazione nel sistema dell'accertamento tributario, Studi di economia e finanza, Pisa, 1972, diffusamente - amplificando l’altra tesi della dichiarazione di scienza che svaluto la portanza e il contenuto precettivo e vincolante dell’atto - cfr. A. FANTOZZI, Il Diritto tributario, Torino, 2004, p. 386 e ss.): così non si potrebbe escludere uno scenario futuribile ove la piena conoscenza dei rapporti tributari da parte dell’amministrazione supererebbe il necessario coinvolgimento del soggetto passivo nell’attività dichiarativa, andando oltre alla mera dematerializzazione dell’onere formale, pur tenendo fermo il diritto di controllo di quanto dichiarato e liquidato nel rispetto del giusto prelievo.
Considerato che la natura della dichiarazione tributaria tradizionalmente assolve alla funzione meramente informativa mentre non può influire sulla realizzazione degli effetti giuridici che sono predeterminati dalla legge – trattasi della nota “dichiarazione di scienza” (vedasi tra i tanti E. Vanoni, La dichiarazione tributaria e la sua irretrattabilità, in Opere giuridiche, I, Milano, 1961, p. 299 e ss.; P. Russo, Natura ed effetti giuridici della dichiarazione tributaria, in Riv. dir. fin., 1996, I, p. 231 e ss.; S. Sammartino, La dichiarazione di imposta, in AA. VV., Trattato di diritto tributario, III, a cura di A. Amatucci, Padova, 1994, p. 27 e ss.) - allora l’iniziativa per mano dell’amministrazione finanziaria rappresentata dalla predisposizione di una dichiarazione precompilata non incide, in linea teorica, sulla natura dell’obbligazione tributaria e su quella della dichiarazione stessa, in quanto l’informazione relativa ai fatti rilevanti è già in possesso dell’amministrazione rendendo dunque quasi superflua l’attività di dettagliato riconoscimento da parte del contribuente. Così come anche la natura recettizia della dichiarazione trova coerenza laddove i dati oggetto della dichiarazione siano già a conoscenza dell’amministrazione rendendo superflua un’autonoma attività di comunicazione (sul carattere recettizio nel senso dell’attitudine a produrre effetti cfr. N. D’AMATI, Struttura e funzione della dichiarazione tributaria, in Dir. prat. trib., n. 3/2003, p. 10417 e ss; sulla valorizzazione della presentazione e non della ricezione vedasi SAMMARTINO, op. cit., p. 13).
Seguendo tale prospettiva - in piena valorizzazione della natura della dichiarazione quale atto meramente collaborativo senza conseguenze sull’obbligazione tributaria (vedasi G. A. Micheli e G. Tremonti, Obbligazioni tributarie (diritto tributario), in Enc. Dir., XXIXX, Milano, 1979, p. 423 e ss.) - si potrebbe immaginare un percorso sempre più raffinato e automatizzato, anche grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale (chatbot e assistenti virtuali basati potrebbero fornire supporto ai contribuenti nella compilazione della dichiarazione, rispondendo a domande e fornendo chiarimenti in tempo reale), per l’acquisizione, l’elaborazione e l’analisi di grandi quantità di dati provenienti da diverse fonti (fatture elettroniche, conti correnti, e altre fonti), riducendo il rischio di errori e velocizzando il processo di precompilazione.
3. In siffatto scenario si collocano le recenti modifiche alla disciplina della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione precompilata in un percorso graduale di riforma ispirato, da un lato, alla maggiore collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente e, dall’altro, alla semplificazione degli adempimenti formali: in tal senso, sulla scia dell’ormai consolidato uso della fatturazione elettronica, tra le ultime novità spicca la dichiarazione precompilata Iva a favore dei soggetti Iva (escludendo al momento ancora quei soggetti con una posizione particolare quali, ad esempio, quelli che applicano regimi speciali Iva, in regime di split payment e i soggetti che erogano prestazioni sanitarie. La normativa di riferimento sul punto è rappresentata dall’art. 1 D. Lgs. n. 175/2014, integrato dall’art. 19 D. Lgs. n. 1/2024; vedasi anche il recente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2024, prot. 210954/2024 e la circolare n. 8/E, Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2024. Per approfondimenti, anche di ordine pratico, cfr. M. Balzanelli, G. Valcarenghi, Al via il nuovo volto degli adempimenti, tra abrogazioni e forte impulso per la telematica, in Il fisco, n. 9/2024, p. 807 e ss.; Id., Dichiarazione dei redditi precompilata come motore delle semplificazioni, in Il fisco, n. 20/2024, p. 1859 e ss.) come anche la presentazione secondo modalità semplificate del 730 precompilato per i lavoratori dipendenti e i pensionati (art. 1 Decreto Adempimenti, D.Lgs. n. 1/2024) e altre forme di semplificazione dell’onere formale dichiarativo quale la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e il modello 770 (per tutte le altre forme di semplificazione e automatismi di raccolta dei dati cfr. Circolare n. 8/E, Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2024 a commento del Decreto Adempimenti, Lgs. n. 1/2024).
Al momento esiste dunque una fase dichiarativa che si contraddistingue per una modalità attuativa ibrida, nel senso della coesistenza di dichiarazioni precompilate (quasi automatiche) e dichiarazioni tributarie presentate autonomamente dal contribuente: il soggetto passivo si trova di fronte alla facoltà di accettare (o meno) la dichiarazione precompilata senza modifiche semplificando così l’onere dichiarativo all’interno di uno scenario ove la precompilata sembra predominare su tutti i fronti (soggettivi e dichiarativi), fatto salvo il controllo esercitabile da parte del contribuente al fine di porre in essere integrazioni e modifiche nel rispetto dei principi costituzionali del giusto prelievo e dell’eguaglianza fiscale.
Occorre ora distinguere la fattispecie della dichiarazione precompilata alla quale il contribuente apporta delle modifiche sostanziali, in alternativa all’autonoma presentazione della dichiarazione dei redditi, da quella della “precompilata accettata senza modifiche”: l’obiettivo della semplificazione e della compliance lasciano spazio anche ad ipotesi di “accordo” tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente destinato a venir meno immaginando una prospettiva futura contraddistinta dall’automatismo: viene così a formarsi una sorta bipartizione tra accordi e automatismi secondo una graduale evoluzione dell’onere dichiarativo che vede sempre più circoscritto l’intervento del soggetto passivo.
4. Ipotizzando ora di poter assimilare la dichiarazione precompilata ad una forma di “accordo” tra amministrazione finanziaria e contribuente, si osserva preliminarmente che l’accettazione della precompilata senza modifiche può essere interpretata come un atto di adesione ai dati e ai calcoli effettuati dall’amministrazione, manifestando una presunzione di veridicità e completezza delle informazioni precompilate.
Per quanto la contrapposizione tra la teoria dichiarativa e la teoria costitutiva sia oramai sopita e per certi versi superata (così A. Fantozzi, Gli schemi teorici di attuazione del prelievo, in AA. VV., Diritto tributario, Torino, 2012, a cura di A. Fantozzi, p. 400) e debba prevalere la finalità della corretta applicazione del tributo (in tal senso cfr. A. Fedele, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, p. 207 e ss.; S. La Rosa, Principi di diritto tributario, Torino, 2012, p. 315 e ss.) l’accettazione della dichiarazione precompilata senza modifiche sembra avvicinarsi maggiormente alla teoria dichiarativa dell’obbligazione tributaria, in cui l’obbligazione sorge al verificarsi del presupposto impositivo, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione, quasi a voler privare di rilevanza l’onere formale e l’intervento correttivo da parte del contribuente in presenza di una precompilata contraddistinta da dati estremamente accurati. Tuttavia, gli elementi essenziali della disciplina della dichiarazione e dell’obbligazione tributaria restano in buona sostanza inalterati e pertanto la dichiarazione precompilata può essere collocata in una posizione intermedia tra la teoria dichiarativa e quella costitutiva, valorizzando sia l’aspetto dichiarativo, e quindi la semplificazione dell’adempimento, che quello costitutivo, ovverosia la partecipazione attiva del contribuente (Come è noto la teoria dichiarativa è nata in Italia con A.D. GIANNINI, Il rapporto giuridico d’imposta, Milano, 1937, p. 29 e 232 e ss.; Id. I concetti fondamentali del diritto tributario, Torino, 1956, p. 270 e ss.; Id., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1941, p. 66 e ss.; A. GIOVANNINI, Il diritto tributario per principi, Milano, 2014, p. 87 e ss.; E. Capaccioli, L’estimazione semplice, in Riv. dir. fin., 1956, I, p. 375 ss.; P. Russo, Diritto e processo nella teoria dell’obbligazione tributaria, Milano, 1969; ID., L’obbligazione tributaria, in Trattato dir. trib., diretto da Amatucci, II, Padova, 1994, 3 ss.; E. Nuzzo, Modelli ricostruttivi della forma del tributo, Milano, 1987, 71 ss.; Battistoni Ferrara, La dichiarazione nel sistema dell’accertamento tributario, Pisa, 1978; ID., Obbligazioni nel diritto tributario, in Digesto, sez. comm., X, Torino, 1994, p. 296 ss. La teoria costitutiva nasce con ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, 1942, p. 42 e ss.; Falsitta, Il ruolo di riscossione, Padova, 1972, p. 39, p. 82 ss.; F. Tesauro, Profili sistematici del processo tributario, Padova, 1980, p. 35 ss., e ID., Lineamenti del processo tributario, Rimini, 1991, p. 17 ss.; C. Glendi, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984; A. Giovannini, Ipotesi normative di reddito e accertamento nel sistema d’impresa, Milano, 1992, p. 24 ss.).
In tale prospettiva il mero ruolo strumentale della dichiarazione che può essere superato dagli strumenti informatici (tra cui anche l’intelligenza artificiale) nulla toglie al dovere dell’adempimento tributario (fissato anche dall’art. 1 D.P.R. 600/1973 che permane ed è attuabile per mezzo di diverse tipologie di dichiarazioni e resta “unica”; sulla unicità cfr. SAMMARTINO, op. cit., p. 25 e ss.) e al relativo consenso rispettivamente incardinati negli artt. 53 e 23 Cost.: d’altronde, le manifestazioni di volontà possono derubricarsi sotto diverse forme, dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma cartacea (come avveniva in passato) all’attuale accettazione (con o senza modifiche) della dichiarazione precompilata dall’amministrazione finanziaria (come avviene attualmente) e da un check informatico per la scelta di un determinato regime opzionale o quale manifestazione del consenso verso una dichiarazione elaborata in modo automatico dall’amministrazione.
Il rapporto tra consenso e dichiarazione precompilata evidenzia un’interessante dinamica giuridica che, pur innovando le modalità di interazione tra contribuente e amministrazione finanziaria, non altera la natura della dichiarazione tributaria (In linea generale, consenso e imposizione appaiono termini contraddittori, salvo svilupparsi correttamente all’interno della logica democratica della riserva di legge; per approfondimenti cfr. Sul rapporto tra consenso e imposizione vedasi A. FEDELE, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, p. 37 e ss.; A. DI PIETRO, Il consenso all’imposizione e la sua legge, in Rass. trib., n. 1/2012, p. 11; E. DE MITA, Politica e diritto dei tributi in Italia, dalla riforma del 1971 ad oggi, Milano, 2000, XII. Sul ruolo del consenso in istituti agevolativi o impositivi vedasi A. GIOVANNINI, Concordato preventivo e progettazione giuridica del reddito, in Rass. trib., n. 3/2024, p. 510 e ss.; Id., Postdemocrazia e consenso alla tassazione, in Rass. trib., 2/2022, p. 477 ss.). L’aggettivazione “precompilata” non solo conferma e rimarca la funzione essenziale della dichiarazione, ma ridimensiona l’onere formale e strumentale tradizionalmente attribuito al contribuente, invertendo il flusso di informazioni non più dal contribuente all’amministrazione ma viceversa (pur restando un atto di collaborazione tra cittadino e Stato, in tal senso vedasi P. BORIA, La dichiarazione tributaria, in AA.VV., Diritto tributario, a cura di A. FANTOZZI, Torino, 2012, p. 571 e ss.; l’inversione cambia in parte il carattere tipicamente unilaterale della dichiarazione tributaria, atto giuridico di scienza; cfr. A. FEDELE, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, p. 252 e ss.). In tal senso, la dichiarazione precompilata si presenta come uno strumento che avvicina ulteriormente la natura della dichiarazione al consenso prestabilito dall’art. 23 della Costituzione, che fonda l’obbligazione tributaria sulla legge, escludendo ogni forma di volontarismo contrattuale (Sul ruolo del legislatore quale rappresentante democratico della collettività vedasi A. FEDELE, Commento all’art. 23 Cost., in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, vol. II, Bologna, 1978. Seppur riflettendo su altre fattispecie, cfr. A. GIOVANNINI, L’onere impositivo “à la care” e il concordato biennale, in Riv. Tel. Dir. Trib., 24 ottobre 2023, afferma che il principale elemento per dare forza al dovere politico di contribuzione sia il consenso, anche quello anticipato e non la coercizione, ex post e limitata. Sul consenso civilistico, per tutti cfr. F. GALGANO, Trattato di diritto civile, vol. II, 2023, p. 331 e ss.), attraverso un conformarsi alla manifestazione di conoscenza dei redditi in possesso del contribuente già a disposizione dell’amministrazione finanziaria.
L’accettazione della precompilata senza modifiche da parte del contribuente - in alternativa all’invio una dichiarazione autonomamente presentata o una precompilata modificata - esclude il controllo formale relativamente agli oneri esposti in dichiarazione forniti da soggetti terzi (art. 5, D. Lgs. n. 175/2014) a dimostrazione di come la “bontà” del dato fiscale comporti una maggiore efficienza della fase successiva ovverosia quella del controllo. Il soggetto passivo, pertanto, accettando la dichiarazione precompilata senza apportare modifiche non solo beneficia di una agevolazione in termini di oneri formali ma gode di una limitazione dei poteri di controllo dell’atto dichiarativo in ragione dei termini de “l’accordo” (in senso lato) prefissati dal legislatore.
Si tratta sicuramente di un incentivo per stimolare l’adesione del contribuente a tale forma “semi-automatizzata” della dichiarazione tributaria che risulta ragionevole e giustificabile con i principi cardine della dichiarazione e dell’obbligazione tributaria, infatti: il “vantaggio” per il contribuente nell’accettare senza modifiche la dichiarazione precompilata e quindi accettare “l’accordo” trova fondamento e coerenza nell’attendibilità del dato già conosciuto dalla A.F. e meramente ratificato dal contribuente facendo venir meno, di fatto, il presupposto dei controlli formali.
Sul piano dell’accordo, la dichiarazione tributaria, anche nella sua forma ordinaria, contiene già elementi che possono essere interpretati come forme di accordi semplificati, rappresentate dalle opzioni esercitate dal contribuente. Tali istituti, tuttavia, si configurano come espressioni di discrezionalità tecnica, strettamente vincolate al rispetto della normativa tributaria e prive di una reale negoziazione tra le parti (A. Fantozzi, Gli schemi teorici di attuazione del prelievo, in AA.VV., Diritto tributario, a cura di A. FANTOZZI, Torino, 2012, p. 405). Con la dichiarazione precompilata, invece, si assiste a un’evoluzione di questa dinamica: l’accettazione della dichiarazione senza modifiche introduce una dimensione ulteriormente semplificata e automatizzata che, pur non configurando un accordo civilistico in senso stretto, genera un meccanismo assimilabile a uno scambio di prestazioni prestabilite.
L’accettazione della dichiarazione precompilata senza modifiche da parte del contribuente comporta, infatti, il vantaggio dell’esonero dai controlli formali previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, creando una sorta di do ut des normativamente regolato: da un lato, il contribuente rinuncia a esercitare la facoltà di apportare modifiche ai dati predisposti dall’amministrazione finanziaria; dall’altro, l’amministrazione attribuisce al contribuente un beneficio concreto in termini di riduzione delle verifiche e dei controlli. Tale scambio non deriva, però, da un accordo volontario tra pari, bensì da un meccanismo imposto dalla legge, che vincola la prestazione del contribuente e quella dell’amministrazione a un sistema di automatismi legali.
In questa prospettiva, la dichiarazione precompilata si inserisce in un sistema in cui la scelta del contribuente di aderire alla disciplina precompilata produce effetti immediati e automatici sulla fattispecie tributaria. Non si tratta, dunque, di un accordo negoziato, bensì di un meccanismo fondato su una base normativa vincolante, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità nella determinazione degli effetti. La natura di tale rapporto, pur non modificando la qualificazione giuridica della dichiarazione come atto unilaterale del contribuente, rafforza la dimensione collaborativa e semplificata del rapporto tributario, allineandosi ai principi di efficienza e trasparenza promossi dalla normativa tributaria contemporanea.
Il bilanciamento tra automatismi normativi e rispetto dei diritti costituzionali richiede che la legge assicuri il contemperamento tra interesse pubblico e tutela del contribuente, garantendo che l’adesione a strumenti come la dichiarazione precompilata sia sempre accompagnata da un livello adeguato di trasparenza e comprensione (A. Di Pietro, in T. Tassani (a cura di), I principi europei del diritto tributario, Padova, 2014, pp. 160-186).
5. Infine, percorrendo la prospettiva dell’automatismo, in una ottica futura, si potrebbe giungere ad un momento dichiarativo integralmente automatizzato sulla base dei dati disponibili, esonerando il contribuente da qualsiasi intervento diretto.
In tal caso, verrebbe meno allora la sopra menzionata ipotesi di accordo, proprio in ragione del fatto che la bontà dei dati già messi a disposizione dall’amministrazione finanziaria precluderebbe un intervento da parte del contribuente (salvo errori) e anche i controlli automatici sulla dichiarazione stessa.
Il futuro è più prossimo di quanto si possa pensare, se si guarda, ad esempio, all’Ordinamento francese ove esiste già la “dichiarazione precompilata automatica” che prevede una sorta di “silenzio assenso”: in caso di inerzia da parte del contribuente per presunzione la dichiarazione precompilata e comunicata dall’amministrazione finanziaria al soggetto passivo si considera come sottoscritta qualificando il silenzio come espressone di volontà, di accettazione (vedasi l’art. 171 del Code général des impôts: “Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l'article 170 le contribuable à la disposition duquel l'administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l'article 170 dont elle a connaissance et qui n'y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date”.).
In sostanza, appare possibile un ritorno alla formazione del ruolo come in Italia avvenne prima della riforma Vanoni del 1951 varata proprio per la difficoltà di gestione di un flusso di dati copioso e complesso (per un approfondimento sul pensiero di Ezio Vanoni sempre attuale nonostante il mutato contesto economico e sociale, cfr. M. Nussi, La dichiarazione tributaria nel pensiero di Ezio Vanoni. Spunti attuali e sistematici, in Dir. e proc. trib., n. 1/2017, p. 45 e ss.; in genarle, Id., La dichiarazione tributaria, Torino, 2008; S. Sammartino, op. cit.; per richiami storici C. MAGNANI, La dichiarazione annuale dei redditi, Padova, 1974,): un ruolo attivo nella liquidazione del tributo da parte dell’amministrazione finanzia oggi supportabile dalla potenza dei mezzi informatici e dell’intelligenza artificiale che dovrebbe consentire l’elaborazione di un notevole flusso di dati al fine di minimizzare il rischio di errori e omissioni delle componenti reddituali.
L’iniziativa da parte della amministrazione nella formazione del ruolo in maniera automatica, salvo il controllo da parte del contribuente della corretta formazione del debito d’imposta, consentirebbe un rilevante alleggerimento dell’onere formale a carico del contribuente ma anche l’efficacia/efficienza delle fasi di controllo e contenzioso sulla dichiarazione tributaria, oltre a minimizzare, teoricamente, i casi di omessa dichiarazione (almeno per quei soggetti la cui posizione fiscale è facilmente tracciabile, secondo una prospettiva che verrebbe verosimilmente ampliata alla luce della tecnologia informatica e dell’intelligenza artificiale).
In definitiva, se è chiara la tendenza verso una dichiarazione precompilata “unica” che ricorda il (passato) “Modello unico”, rivolta ad ampliare la sfera dei soggetti passivi e dei tributi, è altrettanto verosimile un rafforzamento della sostanza sulla forma (un segnale di conferma di tale ipotesi è fornito dalla disposizione, art. 13 del Decreto Adempimenti, D. Lgs. n. 1/2024, che prevede l’esclusione della decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione di crediti di imposta), che mira a oltrepassare la rilevanza della dichiarazione stessa: la natura di accordo o la prospettiva dell’automatismo allora non appaiono caratterizzazioni necessariamente contrapposte, ma possono anzi rappresentare due facce della stessa medaglia (il dovere tributario) il cui valore intrinseco deve restare immutato e basato sui principi costituzionali del diritto tributario.