argomento: Imposte sui trasferimenti e altri tributi - Giurisprudenza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22 febbraio 2024, n. 4766, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale, interessante l’esatto perimetro interpretativo ascrivibile al novellato art. 20,d.P.R. n. 131/1986, secondo cui il conferimento di un ramo di azienda in una società neocostituita e la successiva cessione, ad opera della conferente, dell’intera partecipazione societaria, costituiscono plurimi negozi giuridici distinti che non possono essere unitariamente ricondotti e riqualificati, ai fini dell’imposta di registro, in cessione di azienda e, coerentemente, devono scontare l’imposta in misura fissa.
» visualizza: il documento (Corte di Cassazione, 22 febbraio 2024, ordinanza n. 4766)PAROLE CHIAVE: imposta di registro - riqualificazione dell’atto - prevalenza della sostanza sulla forma
di Giulio Garofalo
1. Con l’ordinanza annotata, la Corte di Cassazione ha corroborato il già granitico orientamento di legittimità sull’esatta [continua ..]