Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

03/06/2019 - Notificazione illegittima se eseguita mediante agenzia privata

argomento: Sanzioni e contenzioso - Giurisprudenza

Illegittima la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio tributario eseguita mediante l’utilizzo di una agenzia privata di recapiti invece che dal servizio postale fornito dalle poste italiane

» visualizza: il documento (10) Cass., ord. n. 11016 del 19 aprile 2019) scarica file

PAROLE CHIAVE: notificazione - agenzia privata - - giudizio tributario


RITENUTO

  CHE:

1) P.G. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso otto intimazioni di pagamento, un'iscrizione ipotecaria  e un provvedimento di fermo amministrativo, assumendo l'omessa notifica  delle cartelle esattoriali presupposte e la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e del D.P.R.  n.  600  del  1973,  art.  43,  per  tardività  della notifica, nonchè la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

L'adita Commissione accoglieva il ricorso della contribuente. La pronuncia era appellata da Equitalia Sud S.p.a. e dall'Agenzia delle entrate.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza del 4/2/2013, ha accolto l'appello dell'Agenzia, dichiarandola "estromessa" dal giudizio, ma ha rigettato quello proposto da Equitalia,  rilevando  che l'Agente della riscossione non aveva chiarito perchè le raccomandate con  le quali si avvisava la P. dell'avvenuta notificazione delle cinque cartelle presupposte - eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 600  del  1973, art. 60, e stante la temporanea assenza della destinataria,  mediante affissione  di avviso all'Albo comunale - erano state indirizzate alla (OMISSIS), e  non all'effettiva residenza della contribuente che, come risultava dalle  stesse cartelle, era in (OMISSIS).

Equitalia Sud S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. P.G. si è costituita con controricorso. L'Agenzia delle  entrate si è costituita  al  solo  fine  di  partecipare  all'eventuale  udienza  di

discussione della causa ai sensi  dell'art.  370  c.p.c. 

2)  Con  il  primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.  546  del 1992, art. 16, comma 3, e artt. 22, commi 1 e 2, in relazione  all'art.  360 c.p.c., comma 1, n. 3,  la  ricorrente  eccepisce,  in  via  preliminare ed assorbente,  la  nullità  insanabile della  notificazione  del  ricorso introduttivo, avvenuta a mezzo del servizio di spedizione privato  e  non  a mezzo del cosiddetto "servizio postale universale fornito dall'Ente poste su tutto il territorio nazionale".

3) Con il secondo motivo Equitalia deduce violazione e falsa  applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992,  art.  2,  comma  1,  per  difetto parziale di giurisdizione, in relazione all'art.  360  c.p.c.,  comma  1,  nn.  1  e  3.

Premette  che  gli  avvisi  di  pagamento, l'iscrizione ipotecaria ed  il provvedimento di fermo amministrativo erano stati emessi e disposti sulla scorta di 14 cartelle, delle quali solo cinque  attenevano  a  tributi, e lamenta che, ancorchè la P. avesse dichiarato di voler limitare il proprio ricorso soltanto a queste ultime, la CTR  abbia  confermato la statuizione della CTP, che aveva accolto la domanda di annullamento di  tutti  gli  atti derivati, pur essendo priva di giurisdizione in relazione a quelli aventi ad

oggetto  il  pagamento  di  contributi   previdenziali e di sanzioni amministrative.

4) Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di  un  fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene l'erroneità  dell'accertamento sul quale si  fonda  la  sentenza impugnata, attesa l'inesistenza di relate di notificazione di raccomandate spedite all'indirizzo di (OMISSIS) e la piena ritualità della  notificazione delle cinque cartelle, tutte eseguite presso la residenza della P., alla via

Rapar di Somma di Massa, rilevando, inoltre, che solo due notifiche si  sono perfezionate mediante affissione dell'avviso all'Albo comunale e successivo invio della raccomandata.

5) La contribuente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso,  sia  perché notificato presso la sua residenza anzichè al domicilio da lei eletto presso lo studio dei difensori, sia per violazione del principio dell'autosufficienza. Ha inoltre specificamente contestato l'ammissibilità del primo motivo, avente ad oggetto una questione non dedotta nei precedenti gradi di merito.

 

CONSIDERATO

CHE:

1) Va preliminarmente sgombrato il campo dall'eccezione  pregiudiziale sollevata dalla P., di inammissibilità  del ricorso in quanto notificato presso la sua residenza anzichè al domicilio da lei eletto in giudizio:  il vizio della notificazione risulta infatti sanato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, dal tempestivo deposito del controricorso  (Cass.  S.U.  n. 14916 del 2016).

2) Il primo motivo di censura pone  la  questione  dell'ammissibilità  del ricorso introduttivo del giudizio tributario,  non  essendo  contestato,  in fatto, che per la sua notificazione a mezzo raccomandata la contribuente  si sia avvalsa di un  servizio  di  posta  gestito  da  licenziatario  privato, anzichè dal fornitore del servizio postale universale Poste Italiane s.p.a. E' invece controverso in  diritto  se  la  notifica  così  eseguita  debba ritenersi inesistente, ed abbia  in  conseguenza  determinato  la  decadenza della parte dall'azione, nonostante Equitalia e l'Agenzia delle  Entrate  si siano regolarmente costituite in primo  grado  difendendosi  unicamente  nel merito ed abbiano proposto separati appelli contro  la  sentenza  della  CTP

senza sollevare contestazioni  al  riguardo;  è  in  discussione,  in  buona sostanza, se si versi o  meno  in  fattispecie  riconducibile  alla  carenza assoluta di potestas iudicandi,  sulla  quale  non  può  formarsi  giudicato implicito, che è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado  del processo ed a cui non  può  applicarsi  il  principio  della  sanatoria  per raggiungimento dello scopo dettato dall'art.  156  c.p.c.,  comma  3,  anche laddove la parte convenuta  in  giudizio  si  sia  costituita  assumendo  un comportamento incompatibile con la volontà di farla valere (cfr., per tutte, Cass. SS.UU. n. 26019 del 30/10/2008).

3) La questione dibattuta  è  stata  già  ripetutamente  affrontata  dalle sezioni civili di questa Corte che, con indirizzo pressochè uniforme,  hanno ritenuto inesistente la notifica degli atti  processuali  eseguita  a  mezzo

posta privata,  nonostante  la  progressiva  liberalizzazione  del  servizio postale, imposta dalle Dir. 15 dicembre 1997, n. 97/67/CE  "  Regole  comuni per lo sviluppo del mercato interno dei  servizi  postali  comunitari  e  il miglioramento della qualità del servizio", successivamente modificate  dalle Dir. 10 giugno 2002, n. 2002/39/CE  e  20  febbraio  2008  n.  2008/6/CE,  e recepite dall'ordinamento nazionale col D.Lgs. n. 261 del  1999,  modificato dal D.Lgs. n. 384 del 2003 e, soprattutto, dal D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha portato a compimento la completa apertura al mercato del settore.

3.1) In particolare, è stato precisato che il D.Lgs. 22  luglio  1999,  n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della  Dir.  97/67/CE, impone che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via  esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane  S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta, e di comunicazioni  a  mezzo  posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20  novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, tra i quali  vanno  annoverate  le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali  e  processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, 30/9/2016, n. 19467;  Cass.  sez.  6-5,  ord. 19/12/ 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23/3/ 2014, n. 5873; Cass.  sez. 5, 17/2/ 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7/5/2008, n. 11095); ciò in quanto "la consegna e la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate  al fornitore del  servizio  universale  non  sono  assistite  dalla   funzione probatoria che il D.Lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla  nozione  di  invii raccomandati" (Cass. sez. 65, 19/12/ 2014, n.  27021;  Cass. n. 22375  del 2006,  Cass. n.  20440  del 2006).  Si  è  affermato,  al  riguardo,   che "l'incaricato di un servizio di posta  privata non riveste, a  differenza dell'agente  del  fornitore  servizio  postale  universale, la  qualità  di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di  alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Ne consegue che, pur  nei casi in cui la legge consente la  notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto  in  plico  con  raccomandata  con avviso di ricevimento, l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione" (Cass. n. 2035 del  2014;  Cass.  n.  9111  del  2011).  Si  è,  ancora,  ritenuto: "inammissibile l'atto di appello  notificato  mediante  servizio  di  posta privata, trattandosi di una  notificazione  inesistente,  insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, lett. i), ricollega alla nozione di invii raccomandati" (Cass. n. 27021 del 2014).

3.2)  Anche  a  seguito della totale liberalizzazione del servizio, introdotta con la L. n. 124 del  2017,  questa  Corte  ha  ribadito che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di  primo grado  è  da  ritenere inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria in  conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti,  affermando che  "fino  a quando non saranno rilasciate le licenze individuali relative ai servizi  di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 26, art. 5, comma 2, secondo  periodo,  già oggetto  di  riserva  sulla  base  delle  regole  da  predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle  comunicazioni  (AGCOM),  debba  trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte" atteso che "le nuove disposizioni in tema di concorrenza, che  hanno disposto la liberalizzazione  del  settore  delle notifiche, non hanno natura interpretativa, ma innovativa, e pertanto non possono  operare  retroattivamente"  (Cass.  ord.  sez.  6-5  n.  23887 dell'11/10/2017).

4) Ciò premesso, il Collegio ritiene necessario che sulla questione, avuto in specie riguardo alla notificazione degli atti  tributari, intervenga  un chiarimento delle S.U. civili di questa Corte, in ragione  sia  del  recente arresto delle medesime S.U. in tema di invalidità delle notifiche,  sia  del contrasto interpretativo emergente da alcune recenti pronunce delle  sezioni penali in ordine alle novità legislative di cui alla L. n. 124 del 2017 (già in parte anticipate dal D.Lgs. n. 58 del 2011).

5) La ratio legis dell'affidamento in via esclusiva della  notifica  degli atti giudiziari al fornitore del  servizio  universale  è  costituita  dalla necessità di assicurare l'attestazione fidefaciente del servizio, secondo  i

principi di ordine pubblico (Cass. n. 17723 del 2006;  Cass.  n. 13812  del 2007; Cass. n. 2035 del 2014).

Nella notificazione diretta a mezzo del servizio postale universale l'avviso di ricevimento del plico costituisce di norma atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.; pertanto le attestazioni in esso contenute godono della  stessa  fede privilegiata di  quelle  relative  alla  procedura  di notificazione  a  mezzo  posta  eseguita  per  il  tramite dell'ufficiale giudiziario  (Cass. n. 17723 del 2006;  conf.  n.  20135  del  2014, in motivazione). Ne consegue che, al fine di  contestare  la  veridicità  delle attestazioni contenute  negli  avvisi  di  ricevimento,  vale  di  norma  lo strumento della querela di falso (Cass. n. 4919  del  1981)  e  le  relative attestazioni possono godere, in tesi generali, di fede  privilegiata  (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 8500 del 2005). Come si è detto, è stato invece escluso (Cass. n. 2035 del 2014; Cass. n. 9111 del 2011) che l'incaricato di un servizio di posta privata  rivesta  la qualità di pubblico ufficiale e che pertanto gli atti dal  medesimo  redatti godano della presunzione di veridicità fino a querela di falso.

6) Esaminando la questione sotto il  più  stretto  profilo  della  materia tributaria, deve  rilevarsi  che  la legge  consente  diverse  modalità  dinotificazione degli atti tributari processuali. Il D.Lgs. n. 546  del  1992, art. 16, prevede infatti, ai commi 2 e 3, che la notifica  possa  essere effettuata sia secondo le norme generali previste dagli artt.  137  e  segg. c.c. (e dunque anche ai sensi dell'art. 149  c.p.c.),  sia  direttamente,  a

mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di  ricevimento,  ovvero  al  Ministero  delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Inoltre, in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art.  20, al precedente  art.  16, comma 3, deve ritenersi  senz'altro  valida  la notificazione  del  ricorso  introduttivo  effettuata  dal  contribuente al concessionario, senza ricorrere  all'ufficiale  giudiziario  o  al  servizio postale, ma con la consegna diretta presso la sede  di  quest'ultimo  ad  un impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia " (Cass. n. 2905  del 2017; Cass. n. 7676 del 2018).

La tesi dell'inesistenza tout court della notifica del ricorso  tributario eseguita a mezzo posta da licenziatario privato sembra  dunque  contrastare, in primo luogo, con la possibilità che detta notificazione sia assimilata  a quella eseguita mediante consegna  diretta:  il  licenziatario  privato  ben potrebbe, infatti, essere equiparato a un vettore che provvede alla consegna a mani dell'atto introduttivo della lite, con la precisazione  che,  in  tal caso, la notifica dovrebbe ritenersi eseguita nella data di ricezione, e non in quella di spedizione, dell'atto medesimo.

7) In contrasto con il rigido  indirizzo che ritiene inesistente la notifica eseguita da licenziatario privato sembrano poi porsi le pronunce di questa Corte che valorizzano il principio  del  raggiungimento  dello  scopo anche in tema di notifica di atti tributari impositivi.

Ci si riferisce all'orientamento, ormai consolidato, secondo cui "in  tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è  un  requisito  di giuridica esistenza e perfezionamento,  ma  una  condizione  integrativa  di efficacia, sicchè la sua inesistenza  o  invalidità  non  determina  in  via automatica l'inesistenza dell'atto, quando  ne  risulti  inequivocamente  la piena conoscenza da parte del contribuente entro  il  termine  di  decadenza concesso per l'esercizio del potere dell'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio " (Cass. n. 21071 del 2018; Cass. n. 2203 del 2018; Cass. n. 8374 del 2015).

7.1) L'orientamento richiamato è in linea con i principi  enunciati  dalle S.U. con la sentenza n. 14916 del 2016.

Con  la  citata   pronuncia,   intervenuta   a   dirimere   il   contrasto interpretativo in  ordine  alle  nozioni  di  inesistenza  e  nullità  della

notifica, le S.U. - premesso che le forme processuali sono descritte al fine esclusivo di conseguire lo scopo  ultimo  del  giudizio,  consistente  nella pronuncia sul merito della soluzione controversa, perchè  il  principio  del giusto processo comprende anche il diritto di ogni persona a un giudice  che emetta una decisione sul merito della domanda ed  impone  all'interprete  di preferire scelte ermeneutiche  tendenti  a  garantire  tale  finalità  hanno statuito che, in virtù  dell'assetto  strumentale  delle forme  degli  atti processuali, in tanto può  ravvisarsi  "inesistenza"  in  quanto  l'attività svolta sia priva degli elementi  costitutivi  essenziali  idonei  a  rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta  da  un soggetto  qualificato,  dotato,  in  base  alla  legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere esercitato; b) nella fase  di  consegna,  intesa  in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti  positivi  della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente  al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata  ma  non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

L'inesistenza della notificazione  è  dunque  configurabile:  "nelle  sole ipotesi in cui venga posta in  essere  una  attività  priva degli  elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come tale,  che,  per la fase di consegna, consistono nel raggiugimento di uno  qualsiasi  degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in  virtù  dei quali la stessa debba comunque considerarsi eseguita" (v. Cass. n. 7703  del 2018; v. Cass. n. 14840 del 2018; conf. Cass. n. 14916 del 2016).

7.2) Come  si  è  detto, l'antinomia  strutturale  dell'atto  inesistente rispetto  a  quello semplicemente  nullo  è   corredata da conseguenze contrapposte, giacchè la notificazione inesistente non consente di  produrre alcun effetto e, con particolare riguardo alla sanatoria per  raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., la notifica inesistente è insuscettibile di recupero.

Ora, nel caso di notifica di un ricorso  tributario  a  mezzo  di  agenzia privata, se il quadro normativo di riferimento (ante D.Lgs. n. 124 del 2017) depone per la patologia della notificazione, il tenore testuale degli  artt. 156  e 161 c.p.c.  invita  a riflettere  sul doveroso riconoscimento dell'esistenza di una realtà fenomenica, consistente nell'avvenuta consegna dell'atto e nella sua conoscenza legale da parte del destinatario  (di  cui, peraltro, non potrebbe mai dubitarsi nell'ipotesi in cui quest'ultimo si sia costituito in giudizio).

In presenza di questa realtà fattuale, andrebbe riconosciuta  la  dinamica del rapporto notificatorio,  sicchèpiù  che  di  inesistenza  materiale  o giuridica potrebbe parlarsi di mera  nullità  della  notificazione. Il suo recupero ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3,  potrebbe perciò avvenire applicando, in  materia, i  medesimi  principi  enunciati   in   tema   di notificazione degli atti impositivi: il vizio risulterebbe,  dunque,  sanato nel caso in cui risultasse  che  l'Amministrazione  è  venuta  a  conoscenza dell'atto di impugnazione entro il termine di decadenza per la proposizione del ricorso concesso al contribuente, sul quale graverebbe il relativo onere probatorio.

8) Da ultimo va rilevato il  contrasto  tra  l'indirizzo  sostenuto  dalla quinta sez. civile, secondo cui la notificazione eseguita a mezzo di agenzia privata va ritenuta inesistente anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 2011, di recepimento della  Dir.  2008/6/CE  (cfr.,  in  particolare,ordd. nn. 26704 e 26795 del 2014) e l'indirizzo della sez. terza penale che, sul rilievo delle novità introdotte dal citato decreto - laddove, a parziale modifica  del  D.Lgs.  n.  261  del  1999,  ha  riconosciuto   la   perfetta

equiparazione di "Poste italiane" ad altre poste  private, tranne  che  per taluni atti provenienti dagli uffici pubblici per i quali si è mantenuto  il monopolio riservato a Poste italiane ha affermato che: "E'  ammissibile  la presentazione di un atto di impugnazione a  mezzo  di  raccomandata  spedita tramite  servizio  di  recapito  privato regolarmente autorizzato,  non rientrando tale servizio tra quelli  riservati  in  via  esclusiva  a  Poste Italiane dalla norma  del  D.Lgs.  22  luglio  1999,  n.  261,  art.  4  (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto tempestivamente proposto un atto di appello spedito con raccomandata fornita da un servizio di  recapito privato nel termine di legge, non pervenuto in cancelleria dopo la  scadenza normativamente prevista)" (Cass. Pen. Sez. 3, n. 2886 del 2014).

Concorda con tale soluzione anche Cass. pen. sez. 3, n.  38206  del  2017, che  statuisce:  "  In  tema  di  modalità  di  presentazione  dell'atto  di impugnazione, l'effetto anticipatorio di cui all'art. 583 c.p.p.,  comma  2, secondo il quale l'impugnazione  si  considera proposta  nella  data  di spedizione della raccomandata, può legittimamente prodursi per gli  atti  di impugnazione spediti  con  raccomandata  fornita  dai  servizi  di  recapito privato regolarmente autorizzati dal  Ministero  dello  sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizione successive al 30 aprile  2011,  epoca di entrata in vigore del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art.  4,  posto  che solo sulla base di questa disposizione è  stata  sottratta  al  gestore  del servizio universale identificato in Poste italiane S.p.a.,  la  riserva  dei servizi di invio e recapito della  raccomandata  "attinenti  alle  procedure amministrative e giudiziarie".

8) Ancorchè quest'ultima tematica appaia estranea  al  presente giudizio, introdotto in primo  grado in data  antecedente al 30 aprile 2011, la soluzione della  questione risulta di interesse generale  per tutto il contenzioso in cui  rilevi  la  prova  della rituale notifica degli atti giudiziari e sostanziali tributari, oltre  che  degli  atti  giudiziari  in generale; ciò senza necessità di approfondimento di ulteriori  aspetti, che pure rileverebbero, quali i profili, anche di riferimento costituzionale, concernenti la "ragionevolezza" della sanzione dell'inesistenza di atti  di accesso alla giustizia, laddove non vi è dubbio che l'atto stesso, nella specie il ricorso introduttivo, sia comunque pervenuto nella sfera giuridica del destinatario e che lo stesso ne sia venuto a  conoscenza, costituendosi in giudizio, senza che sia stata nè allegato, nè provato, alcun nocumento all'esercizio del diritto  di  difesa  (art.  24  Cost.)  Si  ritiene conclusivamente che ricorrano le condizioni per la rimessione degli atti  al Primo Presidente, affinchè valuti l'opportunità di assegnare la  trattazione e la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.

 

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione del procedimento al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

 

Così deciso in Roma,  nella  Camera  di  consiglio  della  sezione  quinta civile, il 25 ottobre 2018.

 

 Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019