Corte di Cassazione 19 dicembre 2023, n. 35462
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, conferma il suo orientamento in tema di efficacia vincolante dell’accertamento con adesione solo per le parti che lo hanno sottoscritto. In particolare, secondo i giudici, in caso di cessione di azienda, l’accertamento con adesione concluso dall’Agenzia delle Entrate con la parte acquirente non produce effetti sulla parte venditrice per determinare la plusvalenza realizzata da quest’ultima con la cessione.
The Tax settlement agreement is binding only on the parties who have agreed to it The Court of Cassation, with the sentence in question, confirms its orientation regarding the binding effectiveness of the Tax settlement agreement only for the parties who signed it. In particular, according to the judges, in the case of company transfer, the Tax settlement agreement concluded by the Revenue Agency with the purchasing party does not produce effects on the selling party to determine the capital gain realized by the latter with the transfer.
1) La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19 dicembre 2023, n. 35462, in commento, è intervenuta in merito all’efficacia vincolativa dell’accertamento con adesione.
La vicenda trae origine da una cessione di azienda. In particolare l’Ufficio aveva proceduto a notificare alla ricorrente (società cedente) un avviso di accertamento per maggior IRES; la maggiore imposta era stata determinata a seguito di un accertamento con adesione stipulato tra la stessa Agenzia delle Entrate e la società acquirente alla quale era stato, a sua volta, notificato un avviso di accertamento con il quale si richiedeva una maggiore imposta di registro, sulla base della plusvalenza che si assumeva essere stata realizzata a seguito della suddetta cessione.
L’Ufficio, quindi, aveva ritenuto di poter estendere gli effetti del concordato stipulato con la società acquirente, in materia di imposta di registro, alla società cedente, richiedendo il pagamento in materia di IRES.
Secondo la Corte, tuttavia, l’accertamento con adesione sottoscritto con la parte acquirente di una cessione di azienda non ha effetti sulla parte venditrice per l’eventuale plusvalenza realizzata a seguito della cessione.
2) Nel caso esaminato dalla Corte, secondo l’Agenzia delle Entrate costituiva valida presunzione, per determinare, ai fini IRES, in capo al venditore la plusvalenza derivante dalla cessione di una azienda, il valore dell’azienda (comprensivo di avviamento) indicato in sede di accertamento con adesione, stipulato, ai fini di imposta di registro, dal soggetto acquirente.
Preliminarmente, in merito alla possibilità, per l’Ufficio, di poter utilizzare (in termini generali) il valore di mercato accertato ai fini dell’imposta di registro, in sede di quantificazione, ai fini del reddito, della plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda (o di immobili), occorre precisare che la Suprema Corte, in un primo momento, aveva riconosciuto tale opportunità per l’amministrazione finanziaria, creando un collegamento tra le disposizioni riguardanti la disciplina dell’imposta sui trasferimenti e quelle concernenti la disciplina dell’imposizione reddituale (Corasaniti, Brevi note in merito alla rettifica della plusvalenza da cessione di azienda sulla base del valore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro, in Dir. prat. trib., 2010, II, p. 67).
Il dualismo tra queste disposizioni (le prime, incentrate sul valore corrente; le seconde, incentrate sui prezzi praticati) era ricomposto dalla Corte che aveva individuato uno strettissimo legame tra valore accertato ai fini del registro e prezzo concretamente applicato in occasione del trasferimento del complesso produttivo (Cass., sez. VI – 5, sent. 1° aprile 2015, n. 6666; Cass., sez. V, sent. 21 febbraio 2007 n. 4057, in Corr. trib., 2007, 22, p. 1805, con commento [continua..]