Nonostante il superamento (seppur parziale) dei dubbi relativi alla cumulabilità dell’agevolazione di cui alla c.d. Tremonti Ambiente, la concreta fruizione della stessa incontra ulteriori ostacoli, rappresentati dal sistematico e atavico ricorso dell’Amministrazione a forme di controllo inadeguate rispetto ai casi specifici. Tutt’ora permane la necessità di coordinare le innovazioni normative in tema di agevolazioni fiscali con la prassi amministrativa, affinché il legittimo interesse dei contribuenti sia tutelato.
Coordination difficulty between tax relief measures and administrative practice: the tremonti Ambiente experience Despite the overcoming (albeit partial) of the doubts relating to the cumulation of the subsidy referred to in the so-called Tremonti Ambiente, the concrete use of the tax relief encounters further obstacles, represented by the systematic and atavistic recourse of the Administration to inadequate forms of control in specific cases. There is still a need to coordinate regulatory innovations in the field of tax breaks with administrative practice, so that the legitimate interest of taxpayers is safeguarded.
Il coordinamento tra la politica fiscale e la tutela dell’ambiente rappresenta la massima espressione del recepimento, da parte del Legislatore nazionale, dei principi unionali in materia ambientale fissati dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Di fatti, il TFUE, all’art. 191, sancisce il principio secondo cui “la politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: i) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, ii) protezione della salute umana, iii) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, iv) promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici”.
Sul piano nazionale, tale incessante attività di attuazione delle norme di indirizzo sancite dall’UE ha avuto come effetto il varo di misure volte ad incentivare l’adozione di strumenti finalizzati alla prevenzione dell’inquinamento e alla lotta contro i cambiamenti ambientali.
Il principio del “chi inquina paga” (dettame richiamato dallo stesso art. 191, espressivo del principio secondo cui colui che si rende responsabile di ogni forma di inquinamento ambientale, dovrà allo stesso modo farsi parte diligente nel sostenimento dei costi necessari alla relativa prevenzione) inserito nel contesto dicotomico tra tassazione ambientale e incentivi fiscali in materia ambientale, ha avuto piena espressione nell’ordinamento tributario con la L. n. 388/2000, la quale introdusse una misura (la c.d. “Tremonti Ambiente”) volta all’incentivazione, in forma di detassazione del reddito d’impresa, degli investimenti ambientali, intesi quali acquisti di immobilizzazioni materiali (tra cui gli impianti fotovoltaici) atti a prevenire, ridurre e riparare i danni causati dall’ambiente.
Quello del “chi inquina paga” è un principio “dagli evidenti riflessi fiscali, laddove se ne scorga il profilo coattivo, insito nel dovere del soggetto inquinatore di contribuire alle spese di protezione e ripristino ambientale” (cfr. Puri, La produzione dell’energia tra tributi ambientali e agevolazioni fiscali, in Dir. prat. trib., 2014, 2, pp. 309-336).
Peraltro, il ricorso a un istituto agevolativo nella forma della detassazione dal reddito d’impresa, in luogo del tributo ambientale, era sostanzialmente giustificato dall’estrema difficoltà nel far assurgere a presupposto impositivo (quale espressione della capacità contributiva) l’evento dannoso per l’ambiente.
La concreta fruizione dell’agevolazione ha, tuttavia, risentito sin da subito di non pochi contrasti, primariamente rappresentati dai dubbi relativi alla cumulabilità con un altro incentivo in tema ambientale, [continua..]