L’art. 1 del D.Lgs. n. 219/2023 ha introdotto l’art. 9 bis nello Statuto dei diritti del contribuente. Tale disposizione stabilisce che il «contribuente ha diritto a che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta». La norma, tuttavia, lascia ferme le specifiche disposizioni che prevedano diversamente, sicché, in assenza di modifiche all’accertamento parziale, il suo effetto sarà tutt’altro che dirompente.
FIRST CONSIDERATIONS ON THE INTRODUCTION OF THE BIS IN IDEM BAN IN TAX PROCEEDINGS The art. 1 of Legislative Decree no. 219/2023 introduced the art. 9 bis in the Statute of Taxpayer Rights. This provision establishes that the “taxpayer has the right that the tax administration carries out the assessment action relating to each tax only once for each tax period”. The law, however, leaves in place the specific provisions that provide otherwise, so that, in the absence of changes to the partial assessment, its effect will be anything but disruptive.
L’art. 1 del D.Lgs. n. 219/2023 ha introdotto l’art. 9bisnello Statuto dei diritti del contribuente, rubricato «Divieto di bis in idem nel procedimento tributario», in forza del quale «Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l’emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta».
Viene, dunque, affrontato l’annoso tema della cd. frammentazione dell’attività accertativa, cioè l’emissione di molteplici provvedimenti impositivi a carico di uno stesso contribuente per un determinato periodo d’imposta, fenomeno che si pone in contrasto con quelli che sono stati definiti come principi di unicità e globalità dell’accertamento.
A tal proposito si deve premettere che l’attuale assetto normativo è frutto della stratificazione di interventi disorganici, che hanno condotto a regolare essenzialmente due forme che sono idonee a realizzare tale frammentazione: l’accertamento integrativo e l’accertamento parziale.
Vero è che, nella prassi, non si assiste frequentemente alla reiterazione del potere impositivo. Non può escludersi, tuttavia, che nel prossimo futuro la situazione cambi radicalmente. Grazie all’implementazione dei sistemi di scambio di informazioni automatico ed all’incremento di dati a disposizione dell’Amministrazione su supporto informatico (in quanto tali idonei ad essere elaborati attraverso sistemi avanzati), infatti, è verosimile che le “segnalazioni” di anomalie nella posizione del contribuente saranno via via sempre più numerose.
Si consideri, del resto, che l’art. 1, comma 1, lett. b), della legge delega n. 111/2023 prevede come criterio direttivo generale la prevenzione ed il contrasto all’evasione ed elusione fiscale anche attraverso la «piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, il potenziamento dell’analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale»; similmente, l’art. 17, comma 1, lett. f), richiede di «potenziare l’utilizzo di tecnologie digitali, anche con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo» altresì al fine di realizzare quelle che vengono definite espressamente “azioni mirate”.
Passiamo perciò a valutare quale possa essere il concreto impatto dell’introduzione dell’art. 9 bis dello Statuto dei diritti del [continua..]