Corte di Cassazione, 23 giugno 2023, n. 18018
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, si pronuncia in materia di responsabilità di pagamento dell’imposta di soggiorno. La questione prospettata, che concerne la responsabilità del soggetto proprietario/gestore della struttura, pone all’attenzione anche il tema, diverso ma affine, del riparto di responsabilità tra quest’ultimo e il gestore della piattaforma telematica; riparto che, a seguito della modifica legislativa apportata all’art. 4 c. 1-ter D.lgs. n. 23/2011, pone non poche problematiche di raccordo con la disciplina, di cui all’art. 4 c. 5-ter D.l. n. 50/2017, applicabile alle fattispecie di locazione breve. La soluzione interpretativa individuata dalla Corte, in realtà, pare sorvolare su alcuni aspetti di criticità sottesi all’esegesi del combinato disposto. Di talché, l’approdo ermeneutico, non sorretto da un rigoroso iter logico-argomentativo, ad un’attenta riflessione risulta meno decisivo di quanto non appaia ad una prima lettura: un’occasione mancata per riportare a coerenza interna – o, quantomeno, attenzionare – un regime in cui, tutt’oggi, residuano non poche zone d’ombra.
In the pronouncement under review, The Supreme Court rules on the issue of the tourist tax’ s liability for payment. The matter under scrutiny, which concerns the responsibility of the owner/manager of the facility, also brings to attention the different but related issue concerning allocation of responsibility between the latter and the online platform. Such allocation, following the legislative emendation made to art. 4 co. 1-ter Legislative Decree no. 23/2011, presents not a few problems of coordination with the discipline appliable in cases of short-term rental under art. 4 co. 5-ter Decree-law no. 50/2017. Actually, the interpretative solution selected by the Court seems to gloss over some critical aspects underlying the exegesis of the combined provisions. As a result, the hermeneutic approach, not supported by a rigorous logical-argumentative iter, upon careful reflection turns out to be less decisive than it appears at first glance: a missed opportunity to bring back to internal consistency (or, at least, to bring awareness to) a regime in which, even today, there remain quite a few grey areas.
1) L'ordinanza in commento, pronunciata in tema di responsabilità ai fini del pagamento dell'imposta di soggiorno, si propone di fare chiarezza sul tanto dibattuto ruolo di responsabile d'imposta del gestore/proprietario di struttura ricettiva, nonché sulla linea di demarcazione che deve insistere tra la responsabilità di quest'ultimo e la responsabilità dell'eventuale intermediario – rappresentato, nel caso di specie, da una piattaforma telematica – che intervenga nella fase di prenotazione del soggiorno e nell'incasso dei corrispettivi.
2) La controversiade quaorigina dall'impugnazione proposta dal gestore/proprietario di una struttura ricettiva avverso le ordinanze di ingiunzione, emanate dal Comune in cui aveva sede la struttura, aventi ad oggetto la contestazione del mancato rispetto degli obblighi relativi alla riscossione dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori obblighi connessi di registrazione e comunicazione dei dati sulla riscossione cui adempiere nel contesto dell'attività locativa esercitata; suddetta attività, svolta presso un'unità abitativa, era da inquadrarsi come locazione “turistica”, e rinveniva pertanto la disciplina applicabile anche nella normativa vigente per le locazioni brevi.
Il gestore/proprietario della struttura, in sede di impugnazione, rilevava di essersi avvalso dell'intermediazione della piattaforma online “Booking”, soggetto che, avendo incassato i canoni e i corrispettivi, in applicazione della normativa vigente avrebbe dovuto essere l'unico soggetto legittimato a riscuotere l'imposta di soggiorno, e l'unico soggetto, dunque, da ritenere responsabile per la sua omessa riscossione e per il mancato adempimento degli obblighi connessi.
Il Giudice di Pace, in funzione di giudice di primo grado, respingeva tuttavia l'opposizione, ritenendo che anche il gestore/proprietario della struttura, insieme alla piattaforma intermediaria, fosse da individuare quale soggetto responsabile, e confermava dunque la validità delle ordinanze di ingiunzione emanate nei suoi confronti.
Diversamente riteneva il Giudice di secondo grado, il quale annullava le ordinanze impugnate, rilevando che unico soggetto responsabile fosse da individuare nella piattaforma online, per aver la stessa, come pacificamente acquisito alle risultanze del giudizio, incassato i canoni di locazione dovuti per il soggiorno in relazione al quale veniva contestato il mancato adempimento degli obblighi di riscossione dell'imposta.
Il Comune resistente, insistendo per la conferma delle ordinanze previamente emanate, proponeva allora ricorso in Cassazione, facendo valere la violazione e falsa applicazione della normativa di livello nazionale, regionale e municipale che disciplinava, in relazione alla fattispecie concreta, la responsabilità di pagamento dell'imposta di soggiorno. Secondo la tesi del Comune, aveva errato [continua..]