Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La leggitimità del regime di limitata deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa nei periodi d'imposta 2013-2021 (di Gianluigi Scala - Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università di Roma – Tor Vergata.)


Corte Costituzionalesent. 20 febbraio 2024, n. 21

La pronuncia affronta più questioni di legittimità riunite, aventi ad oggetto la costituzionalità del regime di parziale deducibilità dal reddito di impresa dell’IMU per gli immobili strumentali nei periodi d’imposta 2013-2021.

THE LEGITIMACY OF THE CURRENT REGIME OF PARTIAL DEDUCTIBILITY FROM BUSINESS INCOME OF PROPERTY TAX ON CAPITAL ASSETS IN TAX PERIODS 2013-2021

The case faces several questions of legitimacy joined together, concerning the constitutionality of the regime of partial deductibility from business income of the property tax for capital assets in the 2013-2021 tax years.

1) Uno degli elementi strutturali che caratterizza il prelievo sui redditi delle attività d’impresa, professionali o artigianali è la deducibilità dall’imponibile dei costi inerenti all’esercizio dell’attività, in quanto costituenti spese sostenute per la produzione del reddito e, dunque, insuscettibili di concorrere alla determinazione del presupposto giuridico d’imposta. Tale configurazione trova preciso riscontro nell’art. 75, comma 1, TUIR dal quale emerge che il presupposto d’imposta caratterizzante l’IRES è, per l’appunto, costituito dal possesso di un “reddito complessivo netto”. In tema di oneri deducibili dalle imposte sul reddito d’impresa si è recentemente posta la questione di legittimità costituzionale relativa al divieto di deduzione dell’IMU versata per immobili strumentali. Tale questione è stata risolta – con riferimento al regime di indeducibilità operante nei periodi d’imposta 2011 e 2012 – mediante la sentenza n. 262/2020, che ha riconosciuto l’antinomia di tale divieto con gli art. 3, 53 e 41 Cost. 2) Ciò posto, l’ultimo intervento della Corte costituzionale in tema di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa, da cui è scaturita la pronuncia in commento, si sofferma sui problemi sorti con riferimento ai periodi d’imposta 2013-2021, in relazione ai quali il legislatore ha progressivamente attuato un’operazione correttiva, prevedendo un regime di parziale deducibilità in base a valori percentuali di anno in anno crescenti, sino a giungere nel 2022 a prevedere la completa deducibilità. La disciplina di parziale deducibilità rimessa all’attenzione della Consulta è dettata dall’ art. 14, comma 1, delD.Lgs.n. 23/2011 nella sua particolare formulazione assunta a partire dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1, commi 715-716, della L. n. 147/2013). Tale disciplina prevede che per i periodi dal 2013 al 2021 l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali sia deducibile solo parzialmente ai fini IRES, seppur in misure percentuali crescenti di anno in anno, ma rimanga completamente indeducibile ai fini IRAP. 3) Non appare possibile, tuttavia, comprendere appieno le conclusioni da ultimo raggiunte dalla Corte senza ripercorrere brevemente le posizioni espresse in precedenza nella sentenza n. 262/2020 e, ancor prima, nella sentenza n. 163/2019. La Corte, infatti, era già stata chiamata in precedenza a scrutinare la costituzionalità dell’art. 14 delD.Lgs.n. 23/2011 proprio nella formulazione susseguente alla L. n. 147/2013; tuttavia in quell’occasione non aveva inteso addentrarsi nel merito, eludendo le aspettative di quanti tra i commentatori avevano intravisto la sussistenza dell’antinomia denunciata dal [continua..]
Fascicolo 1 - 2024