Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Mancata esibizione e onere della prova tra violazioni formali e elementi costitutivi della detrazione IVA (di Fabrizio Virdis - Dottore Commercialista in Sassari e Cultore della materia di Diritto Tributario, DiSEA – Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università di Sassari.)


Corte di Cassazione civile, Sez. V, 3 luglio 2023, n. 18642

In tema di detrazione IVA, il mancato assolvimento degli obblighi formali da parte del contribuente e la mancata esibizione di parte della documentazione contabile come prova della sussistenza dell'eccedenza (per cause non imputabili al contribuente stesso) non costituiscono, per la Suprema Corte, fattori determinanti ai fini del disconoscimento del diritto alla detrazione, qualora tali elementi costitutivi possano essere determinati dalla documentazione contabile esibita dal contribuente.

Failure to produce and burden of proof among formal violations and constitutive elements of VAT deduction

On the subject of VAT deduction, the failure to fulfill formal obligations by the taxpayer and the failure to produce part of the accounting documentation as proof of the existence of the surplus (for reasons not attributable to the taxpayer himself) do not constitute, for the Supreme Court, determining factors for the purposes of denying the right to deduct, if these constituent elements can be determined from the accounting documentation presented by the taxpayer.

1) Un breveexcursussul caso. La Suprema Corte è chiamata a dirimere una controversia concernente la connessione tra il diritto alla detrazione IVA e la prova documentale nell’am­bito del procedimento e del processo tributario. Nello specifico, la società ricorrente (una S.a.s. in liquidazione e in concordato preventivo) contestava in Commissione tributaria provinciale l’ac­certamento di un maggiore imponibile IVA per l’anno 2011 in ragione del disconoscimento del credito IVA emergente dalla differenza tra l’IVA sugli acquisti e l’IVA sulle vendite prodotte nel corso del periodo d’imposta. La ragione del disconoscimento del credito IVA era da ricercare nel mancato rispetto, da parte della ricorrente, dell’obbligo dichiarativo (con omissione della presentazione della dichiarazione IVA annuale), nonché nella mancata esibizione delle relative fatture nella fase procedimentale. Nel corso del primo giudizio di merito, veniva annullato l’atto impositivo in quanto la documentazione presentata dalla parte ricorrente a supporto delle proprie deduzioni risultava idonea a garantire l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA, essendo stata peraltro verificata da professionisti indipendenti e dal Tribunale in sede di omologazione del concordato preventivo. Inoltre, la mancata esibizione delle fatture a supporto dell’esercizio del diritto alla detrazione, peraltro con evidenza in denunce e rilievi fotografici, era dipesa da “eventi di forza maggiore” (come chiarito dai giudici della CTP), non potendosi ricondurre pertanto a una condotta dolosa della ricorrente stessa. In sede di appello, la CTR della Sicilia, con sentenza n. 1098/2021 confermava quanto già stabilito dalla CTP, rilevando l’erroneità della pratica messa in atto dall’Ufficio di procedere al disconoscimento del credito IVA soltanto in funzione dell’omissione della presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta in questione. La correttezza sostanziale del credito IVA era, infatti, dimostrata dalla contabilità generale, vagliata da professionisti indipendenti e sulla base della quale il Tribunale fallimentare aveva omologato l’istanza di concordato preventivo, nonché attraverso i registri IVA, nei quali erano state annotate le operazioni di costi e ricavi, oneri e spese, liquidazioni periodiche IVA, documentazione ritenuta attendibile anche dai verbalizzanti, ma che, per l’Ammini­strazione finanziaria costituiva mera prova presuntiva documentale, non potendo ammettersi, in sede processuale tributaria, la prova testimoniale ai sensi dell’art. 2724 c.c. L’Agenzia delle entrate ricorreva pertanto in Cassazione, contestando la decisione della CTR di aver ammesso l’esistenza del credito IVA sulla base di mere presunzioni, non avendo la parte resistente adempiuto all’obbligo di [continua..]
Fascicolo 1 - 2024