Corte di Cassazione, 11 dicembre 2023, n. 34507
Lordinanza si pronuncia sul tema della base imponibile dellimposta di registro gravante su un atto di costituzione di pegno su quote di partecipazione societaria, prospettando uninterpretazione letterale dellart. 43 TUR, che consente di individuare la base imponibile nel valore della somma garantita.
PLEDGE ON CORPORATE SHARES AND REGISTRATION TAX The judgment rules on the taxable amount of the registration tax in case of pledge on corporate shares, validating the strict interpretation of Article 43 of the Italian Registration Tax Act, which considers the value of the guaranteed obligation as the taxable amount of the registration tax.
1) Nel solco dell'orientamento di legittimità delineato dalle ordinanze 22 marzo 2022,nn. 9377 e 9378 (sul tema, v. commento di Busani-Smaniotto, Pegno su quote di una Srl, imposta di registro sulla somma garantita, in Il Sole 24 Ore, 3 maggio 2022) la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha inteso riproporre l'indirizzo che assume la somma garantita come base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro in caso di costituzione di pegno su quote di partecipazione societaria, così allineandosi alle posizioni espresse da un'articolazione regionale dell'Agenzia delle Entrate nella Nota della Direzione Regionale del Lazio 11 maggio 2016, prot. n. 37916/2016.
Costituiva antefatto del caso la stipulazione di un contratto di pegno su quote di partecipazione societaria, il quale, in qualità di atto soggetto a registrazione, scontava l'applicazione dell'imposta di registro. La controversia è emersa a seguito delle divergenze rappresentate dalle parti in ordine all'interpretazione della norma che definisce i criteri per l'individuazione della base imponibile dell'imposta di registro gravante sugli atti di costituzione di garanzie reali. Invero, all'indirizzo sostenuto dalla parte privata, per il quale la base imponibile era costituita dal valore della frazione di patrimonio netto corrispondente alla partecipazione societaria costituita in pegno, si contrapponeva la tesi dell'ente pubblico, che individuava la base imponibile nel valore dell'obbligazione garantita. Il giudizio di Cassazione, decretando un ribaltamento delle pronunce dei precedenti gradi, ha avallato quest'ultimo orientamento, il quale, tuttavia, non è condiviso in modo unanime dalla dottrina.
2) Delineando prioritariamente il quadro impositivo in cui si colloca il tema della controversia in commento, è rilevante ricordare che l'imposta di registro interviene sugli atti soggetti a registrazione che hanno contenuto economico indicativo di capacità contributiva (in termini generali,ex pluribus,Tesauro, Istituzioni di diritto tributario – Parte speciale, Milano, 2019, p. 278; Falsitta, Manuale di diritto tributario – Parte speciale, Padova, 2016, pp. 963 ss.; Russo-Fransoni-Castaldi, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 2014, pp. 433 ss.), e la relativa disciplina è attualmente contenuta all'interno del D.P.R. n. 131/1986 (c.d. Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro – TUR).
L'art. 6 della Tariffa Parte 1 allegata al D.P.R. dispone che in caso di costituzione di garanzie reali o personali l'imposta si applica con un'aliquota fissa dello 0,5% se la garanzia è prestata da un soggetto diverso dal debitore. I criteri per la determinazione delle basi imponibili sono invece definiti dall'art. 43, il quale prescrive al comma 1, lett. f) che “la base imponibile è costituita, per gli atti con i quali viene prestata garanzia [continua..]