Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze,
Sez. II, sent. 8 marzo 2023, n. 129
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, con la sentenza n. 129 dell’8 marzo 2023, confermando la unitarietà della causa del “patto di famiglia”, ha ritenuto applicabile alla liquidazione dei legittimari non assegnatari l’aliquota e la franchigia dell’imposta di successione e donazione previste per il legame di parentela che intercorre tra “il disponente ed i legittimari non assegnatari”. La pronuncia, che si conforma al principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020, stimola una ulteriore riflessione in merito alla limitazione applicativa dell’esenzione di cui al comma 4 ter, art. 3 del D.Lgs. n. 346/1990, esclusivamente al primo trasferimento di cui si compone il patto di famiglia, proprio alla luce di tale unitarietà della causa e della finalità “extrafiscale” tutelata.
AXATION OF FAMILY pact AND PROTECTION OF GENERATIONAL TRANSITION The Tax Court of first instance of Florence, with the decision No. 129 of March 8, 2023, confirming the unitary cause of the “family pact”, held that the rate and exemption of inheritance and donation tax provided for the kinship link between the settlor and the non-assignee legitimates is applicable to the liquidation of non-assignee legitimates. This pronouncement, which conforms to the Supreme Court’s recent guideline affirmed in ruling No. 29506 of Dec. 24, 2020, stimulates further reflection regarding the applicative limitation of the exemption provided in paragraph 4-ter exclusively to the first transfer of which the family pact is composed, precisely because of the mentioned unitary cause and the “extrafiscal” purpose protected.
1) La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, con la pronuncia in commento, conferma il principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020, avente ad oggetto il trattamento fiscale del “patto di famiglia”, ed in particolare il controverso regime della “liquidazione del legittimario non assegnatario” (sulla natura,Ficari,La fiscalità della trasmissione familiare della ricchezza e dei patti di famiglia, in Riv. trim. dir. trib., 2021, 2, p. 321).
L'istituto del patto di famiglia è stato oggetto di aspro contrasto dottrinario, prima, e giurisprudenziale, poi, in quanto all'introduzione di tale innovativo strumento civilistico di cui agli artt. 768 bis ss. c.c. non è seguita una specifica regolamentazione del regime tributario, determinando una lacuna normativa (Capolupo, I nuovi patti di famiglia, in il fisco, 2006, p. 3651; Puri, Prime riflessioni sul trattamento fiscale del patto di famiglia, in Dir. prat. trib., 2008, 3, p. 10565), anche sul piano agevolativo, che aveva destato grande stupore tra i primi commentatori (Basilavecchia, Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari. Le implicazioni del patto di famiglia. Aspetti sistematici, in Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, Milano, 2006; Beghin, Il patto di famiglia tra profili strutturali e aspetti problematici, in Corr. trib., 2006, 45, p. 3543).
In ragione di tale carenza normativa, si è dovuto ricorrere ad una interpretazione analogica dei regimi fiscali esistenti, muovendo dall'inquadramento civilistico del patto di famiglia (Friedmann, Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari – Prime riflessioni sul trattamento del Patto di famiglia ai fini delle imposte indirette, in Quaderni della fondazione italiana per il notariato, Milano, 2006, Fedele, Profilo fiscale del patto di famiglia, in Riv. dir. trib., 2014, 5, p. 526), che è stato a sua volta oggetto di “quell'ansia da classificazione propria della teoria della sussunzione e del sillogismo secondo la quale se non si attribuisce un nomen iuris a priori ad una fattispecie sembra sia impossibile conoscere e governare un fenomeno, dimenticando che sono gli interessi alla base delle relazioni sociali, non i concetti e le categorie” (così, Perlingieri, Il patto di famiglia e la pluralità degli interessi coinvolti. La necessità di rifuggire da analisi descrittive e l'esigenza di proporre soluzioni ragionevoli e conformi ai valori normativi ed alla loro gerarchia. Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi, in Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, Milano, 2008, p. 122).
Questa attività interpretativa, attesa la [continua..]